Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1968 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 341

del Codice penale, promossi con ordinanze emesse il 28 novembre 1966

dal pretore di Francavilla al Mare in due procedimenti penali a carico,

rispettivamente, di Baldini Renzo e di Maiomascio Franco, iscritte ai

nn. 30 e 31 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1968 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di due distinti procedimenti penali pendenti avanti la

pretura di Francavilla al Mare contro Baldini Renzo e contro Maiomascio

Franco, imputati del reato di cui all'art. 341, primo e quarto comma,

del Codice penale, per avere offeso l'onore ed il prestigio di un

pubblico ufficiale a causa e nell'esercizio delle sue funzioni

(precisamente, di un sottufficiale dei vigili urbani, il primo, e di un

sottufficiale dei carabinieri, il secondo), il difensore dell'imputato

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del

Codice penale, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, ed

il pretore, ravvisatane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,

la sottoponeva alla Corte con due ordinanze identiche pronunciate in

data 28 novembre 1966. Nel provvedimento si osserva che il fatto

costitutivo del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale consiste in

azioni lesive del decoro e della libertà morale della persona offesa

le quali, ove non fossero rivolte contro un soggetto così qualificato,

realizzerebbero i reati puniti con pene molto più lievi dagli artt.

594 e 612 del Codice penale. Ora la disparità di trattamento praticata

dal legislatore nei confronti di chi offende l'onore e il prestigio di

un pubblico ufficiale rispetto a chi offende l'onore o il prestigio di

qualunque persona che non rivesta tale qualità, appare al pretore

sproporzionata, pur tenuto conto dell'esigenza di difendere il bene

costituito dal prestigio e dall'efficienza della pubblica

Amministrazione, esigenza che di tale disparità dovrebbe costituire la

giustificazione razionale.

Specialmente ove si tenga conto dell'estendersi della qualifica di

pubblico ufficiale a categorie sempre più ampie di soggetti, in

conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato di sempre più estese

e multiformi attività in ogni campo della vita nazionale, risulta

maggiormente evidente come tale forte disparità di sanzioni privi di

ragionevolezza la disciplina vigente, e pertanto concreti una

violazione del principio di eguaglianza espresso nell'art. 3, primo

comma, della Costituzione. Il pretore lamenta infine che l'unicità

della sanzione prevista dalla norma penale renda impossibile

distinguere la parte della pena riguardante la difesa della dignità

della parte offesa da quella relativa alla tutela della pubblica

Amministrazione.

Dopo che le ordinanze sono state regolarmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 25 marzo

1967, è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale

dello Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza

della questione, sottolineando come l'ipotesi criminosa di cui all'art.

341 del Codice penale, rientri nella categoria dei reati contro la

Pubblica Amministrazione e sia diretta innanzi tutto alla difesa di

quest'ultima. Sussiste perciò una diversità delle sanzioni stabilite

per questo reato rispetto a quelle irrogate per il delitto di ingiurie.

A sostegno di questo assunto, l'Avvocatura osserva che alla maggior

tutela penale di cui i soggetti rivestiti della qualità di pubblico

ufficiale vengono a beneficiare per effetto di norme come quella in

esame, corrisponde un proporzionato aggravamento della responsabilità

penale per i casi di delitti eventualmente commessi da questi stessi

soggetti, e che, se dovesse accogliersi l'argomentazione del pretore,

dovrebbero essere aboliti tutti i c.d. "reati propri", nei quali la

qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo e rispetto ai

quali sussiste una disparità di trattamento in senso inverso. Esclusa

quindi ogni violazione dell'art. 3 della Costituzione (come pure

dell'art. 1), l'Avvocatura osserva che le ulteriori argomentazioni

contenute nell'ordinanza si risolvono in considerazione estrinseche e

di mero fatto. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, attinendo allo stesso oggetto, vanno riunite e

decise con unica sentenza.

2. - La censura di incostituzionalità dell'art. 341 del Codice

penale, che l'ordinanza fa derivare dalla violazione dell'art. 1 della

Costituzione, non è fondata, dato che questo, se riconosce al popolo

l'appartenenza della sovranità, ne consente poi l'esercizio solo

"nelle forme e nei limiti della Costituzione", e pertanto nulla da esso

può desumersi in ordine alla concreta disciplina delle situazioni

giuridiche a favore o a carico dei singoli soggetti.

Ugualmente infondata la questione sollevata si palesa se

considerata con riferimento all'art. 3. Infatti la diversità delle

sanzioni disposte nei casi di offesa all'onore e al decoro di una

persona, nelle due ipotesi previste rispettivamente dagli artt. 341 e

594 del Codice penale, trova un'ovvia giustificazione nella

eterogeneità delle fattispecie criminose in essi considerate: una

riguardante l'offesa recata ai privati cittadini, l'altra, invece,

rivolta contro chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e

nell'atto dell'esercizio dei poteri a lui conferiti. È chiaro che in

questo secondo caso la tutela penale dell'onore della persona fisica

titolare del pubblico ufficio, è assorbita in quella del prestigio

della pubblica Amministrazione che in essa si incarna, che viene

colpito nel momento stesso in cui la sua autorità si fa concretamente

valere, e pertanto dà luogo ad una nuova e diversa fattispecie legale.

Così essendo, non sorge il problema prospettato nell'ordinanza della

difficoltà di discriminare fra parte e parte della sanzione prevista

dall'art. 341, allo scopo di stabilire quanto della medesima riguardi

l'interesse del singolo e quanto quello della pubblica Amministrazione.

Né può dirsi che il differente trattamento dell'oltraggio

rispetto all'altro proprio dell'ingiuria divenga irrazionale per

effetto dell'eccessiva sproporzione dell'entità delle sanzioni

irrogabili nei due casi, distintamente considerati, poiché la

valutazione della congruenza fra reato e pena appartiene alla politica

legislativa, e su di essa nessun sindacato si rende possibile in questa

sede, all'infuori dell'eventualità, non verificantesi nella specie,

che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da

ogni, benché minima, giustificazione.

Manca pertanto di ogni fondamento l'affermazione del pretore,

secondo cui la rilevata sproporzione delle sanzioni nei due casi

darebbe vita ad una categoria di cittadini fruenti di una dignità

sociale qualificata, superiore a quella della restante parte della

popolazione. Infatti si è qui in presenza del conferimento ai

pubblici funzionari di uno speciale status, in considerazione delle

attribuzioni ad essi affidata, che, se da un lato, dà titolo ad una

maggiore protezione penale, è poi fonte, dall'altro di un aggravamento

di responsabilità, come nei casi in cui la qualità di pubblico

ufficiale viene assunta ad elemento costitutivo o a circostanza

aggravante dei reati commessi giovandosi della qualità stessa.

Nessuna influenza poi sulla questione può evidentemente esercitare

la circostanza dell'ampliamento del numero degli investiti di pubbliche

funzioni, verificatosi in conseguenza del progressivo estendersi del

campo di azione dei pubblici poteri. Questa circostanza assume senza

dubbio notevole rilevanza, ma solo in base a considerazioni affidate

alle valutazioni del legislatore. È noto come la norma impugnata sia

espressione della concezione autoritaria, che sta alla base del Codice

vigente, e si differenzi da quelle del Codice penale del 1889, sia per

l'aggravamento delle pene, e sia per la eliminazione, oltreché della

norma che faceva venir meno la punibilità dell'offensore allorché il

pubblico ufficiale avesse ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni,

anche dell'altra dell'art. 194 che colpiva con pene minori che non nei

restanti casi l'oltraggio diretto contro un agente della forza

pubblica.

La commissione ministeriale, nominata nel 1945, per la riforma del

Codice penale, aveva proposto di fare rivivere la norma per ultimo

ricordata. La seconda Commissione ministeriale, nominata nel 1956,

lasciò cadere siffatta proposta, ma invece ne avanzò un'altra che,

più opportunamente, prevedeva, oltre all'eliminazione del minimo della

pena edittale, anche l'introduzione di una figura attenuata di reato

qualora il fatto oltraggioso risulti di lieve entità, così da

richiedere solo una pena pecuniaria. Norma questa che, ampliando il

potere discrezionale del giudice, renderebbe superflua ogni più

particolare statuizione legislativa perché consentirebbe all'organo

decidente di adeguare, di volta in volta, la sanzione alla grande

varietà dei casi che ad esso si presentano e lo sottrarrebbero così

all'imbarazzo, assai spesso determinato dalla rigidezza delle attuali

disposizioni.

Compete al legislatore decidere se non corrisponda all'attuale

stato della coscienza sociale ed allo spirito informatore della

Costituzione repubblicana l'esigenza di modificare nei sensi proposti

una disciplina legislativa, come quella in esame, che troppo risente

dell'ideologia del regime dal quale ebbe origine.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 341 del Codice penale, in riferimento agli artt. 1 e 3 della

Costituzione, sollevata con le ordinanze dal pretore di Francavilla al

Mare del 28 novembre 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari