Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/1999

Altra decisione · depositata il 28/07/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1997 dal pretore

di Tolmezzo nei procedimenti penali riuniti a carico di Massimo

Cassan, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 14 luglio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso con

l'imputazione di oltraggio, il pretore di Tolmezzo, con ordinanza

emessa il 9 ottobre 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341 del codice penale, in riferimento agli

artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo

comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della

Costituzione;

che il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale: a) della configurazione dell'oltraggio a un pubblico

ufficiale come autonomo reato, anziché quale aggravante del reato di

ingiuria; b) in subordine, del tipo e dell'entità della pena

stabiliti per tale reato, a causa della mancata previsione della pena

pecuniaria in alternativa a quella detentiva, e del regime di

procedibilità d'ufficio anziché a querela di parte;

che il pretore di Tolmezzo ricorda che sono state più volte

dichiarate non fondate (sin dalla sentenza n. 109 del 1968) o

manifestamente infondate (tra le molte, ordinanze n. 165 del 1980 e

n. 134 del 1983) analoghe questioni di legittimità costituzionale,

ma ritiene, tenuta presente la sopravvenuta dichiarazione di

illegittimità costituzionale dello stesso art. 341 cod. pen. nella

parte in cui prevedeva la pena di mesi sei di reclusione come minimo

edittale (sentenza n. 341 del 1994), di sollevare nuovamente la

questione proponendo numerosi profili per i quali, a suo avviso,

sarebbe in contrasto con la Costituzione la più incisiva tutela

dell'onore del pubblico ufficiale rispetto a quella degli altri

cittadini.

Considerato che, successivamente all'ordinanza con la quale è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, l'art.

341 del codice penale è stato abrogato con l'art. 18, comma 1, della

legge 25 giugno 1999, n. 205, nel contesto di una più ampia

normativa di delega al Governo per la depenalizzazione di reati

considerati minori e di modifiche al sistema penale e tributario;

che, essendo venuta meno la disposizione incriminatrice

denunciata, in forza della quale il giudice rimettente procede

penalmente, deve essere nuovamente valutata la rilevanza della

questione nel giudizio principale;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Tolmezzo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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