Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, e

19 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario), promossi con due ordinanze emesse il 27 aprile 2000 dal

tribunale di Fermo, in composizione monocratica, iscritte al n. 614

del registro ordinanze 2000 e n. 4 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000 e n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di due distinti procedimenti penali a

carico di imputati del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il

tribunale di Fermo, in composizione monocratica, con due ordinanze di

analogo contenuto in data 27 aprile 2000 (r.o. n. 614 del 2000 e r.o.

n. 4 del 2001), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,

comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, (Delega al Governo per

la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario), nella parte in cui ha abrogato l'art. 341 del codice

penale, e, subordinatamente, dell'art. 19 della stessa legge, nella

parte in cui non ha previsto che, per i fatti di oltraggio commessi

prima della entrata in vigore della medesima legge e comunque

riconducibili in astratto alle ipotesi criminose della ingiuria e

della minaccia aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale della

persona offesa (artt. 594, 612 e 61, numero 10, cod. pen.),

quest'ultima possa proporre querela nelle forme e nei termini in esso

stabiliti;

che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate

determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra i

cittadini comuni e i pubblici ufficiali che risultino persone offese

dai delitti di ingiuria o di minaccia, "sia sotto il profilo

sostanziale, che sotto quello dei mezzi di tutela dei propri

diritti";

che, in particolare, il giudice a quo, rilevato che

l'art. 18, comma 1, della legge n. 205 del 1999 ha abrogato il

delitto di oltraggio e che il successivo art. 19, nel dettare

disposizioni transitorie circa la perseguibilità a querela, nulla ha

disposto in ordine alle offese e alle minacce subite dai pubblici

ufficiali "come persone", si duole del fatto che costoro, senza

alcuna ragione plausibile, siano stati privati di ogni tutela penale,

persino di quella che avrebbe potuto essere loro assicurata dagli

artt. 594 e 612 del codice penale, i quali configurano ipotesi

delittuose perseguibili a querela;

che nel giudizio relativo alla ordinanza n. 614 del 2000 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che, avendo le questioni ad oggetto le medesime

disposizioni, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che, quanto alla questione posta in via principale, tendente

ad ottenere una sentenza con la quale venga reintrodotta una

fattispecie criminosa prevista da una disposizione espressamente

abrogata, essa manifestamente eccede i compiti di questa Corte,

poiché la qualificazione delle condotte ai fini della repressione

penale è espressione di una scelta discrezionale riservata al

legislatore (v. sentenze n. 330 del 1996 e n. 411 del 1995; ordinanze

n. 392 del 1998, n. 90 del 1997, n. 432, n. 332 e n. 288 del 1996, e

n. 132 e n. 25 del 1995);

che per identiche ragioni è da ritenere manifestamente

inammissibile anche la questione proposta dal giudice a quo in via

subordinata con la quale, sul presupposto interpretativo che

l'abrogazione dell'art. 341 del codice penale non avrebbe determinato

una vera e propria abolitio criminis ma una successione di leggi

penali nel tempo, per l'assunta riconducibilità dell'ipotesi di

oltraggio a pubblico ufficiale alle fattispecie

criminose dell'ingiuria e della minaccia aggravata dalla qualità di

pubblico ufficiale della persona offesa (artt. 594, 612 e 61, numero

10, cod. pen.), si denuncia l'assenza di una disciplina transitoria

che consenta al pubblico ufficiale offeso di proporre querela entro

il termine di novanta giorni decorrente dalla entrata in vigore della

legge 25 giugno 1999, n. 205;

che, a prescindere da ogni valutazione circa il presupposto

dal quale muove il remittente, ostano a uno scrutinio di merito della

questione i limiti propri della giustizia costituzionale alla quale

non compete porre una disciplina transitoria intesa a introdurre,

come si vorrebbe nella specie, condizioni di procedibilità e di

punibilità che, secondo la stessa prospettazione del remittente,

sarebbero estranee all'ambito di operatività dell'art. 19 della

legge n. 205 del 1999;

che questa Corte ha infatti reiteratamente affermato esserle

precluso, in materia penale, ogni intervento additivo che si risolva

in un aggravamento della posizione sostanziale dell'imputato (v.

ordinanze n. 317 del 2000, n. 337 del 1999, n. 413, n. 392 e n. 106

del 1998, e n. 297 e n. 178 del 1997);

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 19

della legge 25 giugno 1999, n. 205, (Delega al Governo per la

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Fermo, in composizione monocratica,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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