Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 341

del codice penale; degli artt. 303, primo comma, 304 bis e 394 del

codice di procedura penale; del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.

66 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed

ordinarie e la libera navigazione), e della relativa legge di ratifica

5 gennaio 1953, n. 32, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 maggio 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Parrini Roberto

ed altri, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971;

2) ordinanza emessa l'8 giugno 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Arezzo nel procedimento penale a carico di Ferrini Attilio

ed altri, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972;

3) ordinanza emessa il 14 febbraio 1972 dal tribunale di Pisa nel

procedimento penale a carico di Di Prete Mauro ed altri, iscritta al n.

97 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972;

4) ordinanza emessa il 12 giugno 1972 dal giudice istruttore del

tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Rais Maria

Erzegovina ed altri, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22

novembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 13 maggio 1971, iscritta al n. 392/1971 del

R.o. di questa Corte, nel procedimento penale a carico di numerosi

soggetti, imputati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale ed

altri reati, in accoglimento di analoga eccezione della difesa, il

giudice istruttore presso il tribunale di Pisa ha denunziato il

contrasto:

a) degli artt. 303, primo comma, e 304 bis c.p.p. in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., nonché:

b) dell'art. 394 dello stesso codice, "nella parte in cui fa salva

la validità (nell'ulteriore corso dell'istruttoria formale) delle

indagini compiute dal p.m., fuori dei casi in cui è ammesso il rito

sommario, con conseguente violazione della competenza del giudice

istruttore ed in contrasto col principio del giudice naturale quale è

stabilito nell'art. 25 della Costituzione.

In ordine alla prima questione il giudice istruttore ha osservato

che, ammessa la partecipazione del pubblico ministero all'escussione

testimoniale in sede istruttoria formale, non potrebbe restarne

escluso, secondo la dialettica del processo, il difensore

dell'imputato.

In ordine all'impugnazione dell'art. 394 c.p.p., lo stesso giudice

ha osservato che la conservazione degli atti di istruzione sommaria

(nella specie gli ordini di cattura e gli interrogatori degli imputati

compiuti dalla Procura generale di Firenze che si è avvalsa del potere

di avocazione), se è giustificata quando la successiva formalizzazione

non denunzia errori iniziali di scelta, non lo sarebbe, invece, quando

gli atti appartengano alla competenza del giudice istruttore, ai sensi

dell'art. 389 c.p.p. (secondo le modificazioni di cui alla legge 7

novembre 1969, n. 780), e dovrebbero ritenersi nulli, ove siano

compiuti dal pubblico ministero.

Identiche questioni sono state anche sollevate:

1) dal giudice istruttore presso il tribunale di Arezzo.

Come risulta dall'ordinanza 8 giugno 1971 (iscritta al n. 73 del

R.o. 1972) nel procedimento penale per interruzione di pubblico

servizio, iniziato dalla Procura generale di Firenze (che aveva avocato

la sommaria istruzione) il detto giudice, dopo aver disposto, su

ricorso degli imputati, la normalizzazione delle indagini, ai sensi

dell'art. 389, sesto comma, ha contestato la validità degli atti

precedentemente compiuti col rito sommario, ed in particolare degli

interrogatori dei testimoni svolti, senza l'assistenza dei difensori

degli imputati, a norma degli artt. 303 e 304 bis c.p.p.;

2) dal tribunale di Pisa, con ordinanza 14 febbraio 1972 (iscritta

al n. 97 del R.o. 1972) emessa nel processo penale a carico di più

persone, rinviate a giudizio per il delitto di blocco stradale,

previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e oltraggio a

pubblico ufficiale, sulla base di indagini svolte in sede sommaria dal

p.m. e non rinnovate dal giudice istruttore dopo la formalizzazione del

procedimento.

Con la stessa ordinanza il tribunale di Pisa ha sollevato inoltre

questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 341 c.p., concernente il delitto di oltraggio a

pubblico ufficiale in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della

Costituzione;

b) del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sopra ricordato,

nonché della legge di ratifica 5 gennaio 1953, n. 32, circa il delitto

di blocco stradale, in riferimento alla disposizione transitoria XV

della Costituzione ed in relazione all'art. 4 del d.l.lgt. 25 giugno

1944, n. 151, in quanto nel procedimento formativo del citato decreto e

prima della promulgazione, sarebbe stata omessa la "sanzione" da parte

del Presidente della Repubblica;

c) dell'art. 1 dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 3 e

25 della Costituzione, in quanto, a carico di chi, al fine di impedire

od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni ed

altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o

comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa,

commina la pena della reclusione da uno a sei anni, irragionevolmente

elevata ed ingiustamente identica per fattispecie tra loro diverse;

pena da raddoppiarsi, qualora il fatto sia commesso "da più persone

anche non riunite".

Il tribunale ha osservato in proposito che in concreto la misura

della pena può subire sensibile aumento, in conseguenza del concorso

con altro reato o per la ricorrenza di alcune delle circostanze

aggravanti indicate nell'art. 112 del codice penale.

L'applicazione di circostanze attenuanti generiche o di altri

strumenti di diminuzione concreta della pena, d'altra parte, non

riguarderebbe (per argomento dell'art. 69 , quarto comma) la

"valutazione astratta della disciplina normativa dei fatti stessi".

Donde il singolare, non ragionevole, rigore di essa;

d) dello stesso art. 1, primo comma, del citato decreto, in

riferimento agli artt. 3 e 21, primo comma, Cost., nella parte in cui

rende applicabili le sanzioni previste per il reato di blocco stradale,

senza alcuna attenuante, anche ai "fatti commessi nell'esercizio della

libertà di manifestazione del pensiero".

La censura muove dalla considerazione che la legge, nella

genericità del suo precetto, non consentirebbe ai fini della

valutazione della gravità dei fatti, di tener conto dei diversi motivi

che abbiano determinato il comportamento dei soggetti, parificando, al

limite, fatti compiuti preordinatamente ad altri reati con quelli che

si ipotizzano volti a finalità "socialmente apprezzabili" (come nel

caso in esame, in cui gli imputati agirono per richiamare l'attenzione

delle autorità sulla condizione di alcune famiglie di sfrattati, e

senza alcun interesse personale);

e) del terzo comma dello stesso art. 1, in riferimento agli artt. 3

e 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede come aggravante

il fatto che il reato di blocco stradale sia commesso da più persone,

anche non riunite.

Anche sotto quest'ultimo profilo la disposizione impugnata

apparirebbe irrazionale, in quanto configura come circostanza

aggravante il concorso di più persone il quale costituisce "in

pratica" costante modalità del reato.

Le censure di cui alle lettere c, d, e, sono state enunciate con

identica motivazione anche dal giudice istruttore presso il tribunale

di Genova, con ordinanza 12 giugno 1972 (n. 336/1972), nel corso di un

analogo procedimento penale contro più persone, imputate di aver

bloccato un incrocio stradale in Genova Conegliano, al fine di

protestare contro la mancata installazione di un semaforo onde porre

rimedio alla elevata pericolosità del traffico nella zona.

Davanti a questa Corte, l'Avvocatura generale dello Stato,

costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri nella causa promossa con l'ordinanza del tribunale di Pisa, ha

precisato conclusioni di non fondatezza soltanto in merito alle

questioni concernenti il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,

avvertendo che della legittimità delle disposizioni sopracitate del

codice di procedura penale e dell'art. 341 c.p. questa Corte è stata

già investita con altre ordinanze di rimessione.

Sul problema della costituzionalità del ricordato decreto, in

riferimento al regime provvisorio di formazione preveduto dai decreti

luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151, e 16 marzo 1946, n. 98, nonché

dalla disposizione transitoria XV della Costituzione, l'Avvocatura

assume che le attribuzioni del Capo provvisorio dello Stato nel periodo

successivo all'entrata in vigore della nuova Costituzione e fino al

tempo dell'effettivo esercizio della funzione legislativa da parte del

Parlamento, non possono comprendere, oltre la "promulgazione", anche la

"sanzione" dei provvedimenti legislativi. Questa ultima è espressione

di una funzione non più conferita dalla nuova Costituzione al

Presidente della Repubblica (art. 87), anzi incompatibile con la

struttura dei poteri presidenziali, la cui immediata delimitazione

risulta dalla I disposizione transitoria.

Ogni dubbio, peraltro, circa la legittimità formale del decreto

impugnato dovrebbe ritenersi superato per effetto della ratifica

contenuta nella legge 5 gennaio 1953, n. 32, che ne avrebbe sanato

utiliter ogni eventuale vizio di produzione, inducendone la irrilevanza

rispetto alle fattispecie (come quella in esame) verificatesi

successivamente alla legge medesima.

In ordine alle censure mosse dall'ordinanza alle singole

disposizioni del decreto, l'Avvocatura deduce che così la congruenza

fra reato e pena, come la proporzionalità delle sanzioni rispetto alla

valutazione sociale dei fatti preveduti, costituiscono materia di

esclusiva competenza del legislatore (sentenza n. 109/1968) sfuggente

al sindacato di costituzionalità sotto il profilo del principio di

uguaglianza.

Né contrasterebbe con il principio di legalità la molteplicità

ed ampiezza delle fattispecie prevedute ai fini della punizione del

blocco stradale. L'art. 25, secondo comma, Cost., non vieta, infatti,

si osserva, che siano configurati dalla legge reati a forma libera.

Con riferimento, infine, alla prospettata incidenza sulle

fattispecie considerate del principio della libertà di manifestazione

del pensiero, si deduce che il preteso contrasto della normativa

impugnata con l'art. 21, primo comma, della Costituzione non sussiste,

risolvendosi nel contemperamento della libertà predetta con

l'interesse, pur garantito dall'art. 16 della Costituzione, alla libera

circolazione. E ciò in applicazione del principio per cui l'esercizio

del diritto dell'individuo non può, ritenersi legittimo ove collida

con l'esercizio dei diritti altrui. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze prospettano questioni identiche o

connesse e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

con unica sentenza.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale degli art. 303,

primo comma, e 304 bis c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

24 Cost., dai giudici istruttori presso i tribunali di Pisa ed Arezzo,

nonché dal tribunale di Pisa, in quanto escludono il solo difensore

dell'imputato dall'escussione dei testimoni in sede istruttoria, mentre

ammettono che possa assistervi il pubblico ministero, sono state

dichiarate non fondate con la sentenza n. 63 del 13 aprile 1972.

Atteso che non sussistono, né sono stati dedotti argomenti che

possano indurre a soluzione diversa dalla manifesta infondatezza, la

precedente sentenza deve essere integralmente confermata.

Manifestamente infondata deve dichiararsi altresì la questione di

costituzionalità dell'art. 341 c.p. sollevata dal tribunale di Pisa,

in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione.

Anche tale questione è stata già dichiarata non fondata con le

sentenze n. 109 del 1968 e n. 165 del 1972, seguite da ordinanza n.

80/1973 di manifesta infondatezza.

3. - Con le ordinanze dei giudici istruttori presso i tribunali di

Pisa ed Arezzo, nonché dello stesso tribunale di Pisa, in riferimento

al principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) è

denunziato l'art. 394 c.p.p., in cui si stabilisce che "nel caso

preveduto nel primo capoverso dell'art. 272 e in ogni altro in cui

l'istruzione sommaria è trasformata in istruzione formale rimangono

validi gli atti compiuti nel corso della prima", e non si esclude che

conservino validità gli atti che il p.m. ha compiuto fuori delle

ipotesi nelle quali il procedimento sommario è consentito dall'art.

389 dello stesso codice.

4. - La questione non è fondata.

Essa, secondo la prospettazione dei giudici di merito, investe

l'art. 394 non già nei limiti della sua formulazione testuale, ma in

quanto, si assume, il suo contenuto precettivo possa comprendere e

disciplinare ipotesi non espressamente considerate e non riconducibili

nell'ambito della trasformazione d'ufficio dell'istruzione sommaria in

formale. E ciò sul presupposto che l'interpretazione di detta norma

debba continuare ad avere correlazione integrale con le disposizioni

contenute nell'art. 389 dello stesso codice, nel testo risultante dalle

modificazioni di cui alla legge 7 novembre 1969, n. 780.

È noto che il ricordato art. 389 nel testo originario, prevedendo

nei primi tre commi i casi in cui si doveva procedere con istruzione

sommaria, riservava, per quanto concerneva i reati di competenza della

Corte d'assise e del tribunale, anche un margine all'apprezzamento

discrezionale del p.m., le cui scelte, non vincolate a criteri

obiettivi di riferimento, rimanevano sottratte al sindacato del

giudice. Donde la norma dell'art. 394 risultava riferibile a soli casi

di trasformazione d'ufficio del procedimento sommario in procedimento

formale, quali tassativamente erano previsti dalla legge.

Ma, in considerazione della incompatibilità di tali criteri con

l'art. 25, primo comma, della Costituzione, l'art. 389, terzo comma,

c.p.p. venne dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte

con la sentenza n. 117 del 1968 in quanto escludeva la sindacabilità

nel corso del processo della valutazione compiuta dal p.m. sulla

evidenza della prova. Sentenza che poi fu seguita da altra n. 40 del

1971, riferentesi all'originario secondo comma per analoga

insindacabilità della valutazione compiuta dal p.m. sul punto della

confessione dell'imputato e della non necessità di ulteriori atti di

istruzione.

Con la citata legge n. 780 del 7 novembre 1969 si modificò il

testo dell'articolo e, fra l'altro, vennero introdotti un quarto, un

quinto e un sesto comma contenenti la disciplina del controllo, da

parte del giudice istruttore e ad iniziativa dell'imputato, delle

condizioni legittimanti il procedimento con istruzione sommaria nelle

ipotesi di cui ai primi tre commi. Si intese, in tal modo, chiaramente

escludere la mera discrezionalità della iniziativa del p.m., e

demandare al giudice istruttore l'accertamento delle condizioni

predette, quale organo giudiziario istruttorio avente in definitiva

competenza in ordine al modus procedendi.

5. - Senonché, nel quadro delle accennate modifiche della

disciplina dell'istruzione sommaria, ed in riferimento alle innovazioni

apportate all'art. 389, non è stato mutato il disposto dell'art. 394,

la cui incidenza nel sistema positivo rimane, pertanto, ancorata

all'originario significato, che ne ha fissato i limiti normativi in

relazione soltanto alle ipotesi di trasformazione, disposta d'ufficio e

non ad iniziativa dell'imputato, dell'istruzione sommaria in formale.

Alla stregua di questa interpretazione, che, a giudizio di questa

Corte, è l'unica consentita dalle accennate vicende legislative e

risulta razionalmente aderente al sistema positivo, deve ritenersi che

esuli dalla previsione dell'art. 394 la conservazione degli atti

d'istruzione sommaria per effetto di una scelta compiuta dal p.m.,

fuori delle ipotesi enunciate nell'art. 389.

Sicché la norma dell'art. 394, non essendo diretta a riconoscere

validità a tali atti, ma a disciplinare la continuità del

procedimento istruttorio, nel caso di sua trasformazione d'ufficio e

nei limiti delle attribuzioni istituzionali degli organi che vi hanno

partecipato, non viola il principio costituzionale del giudice

naturale.

Spetterà ai giudici del merito accertare se e quali norme positive

siano volte a disciplinare la validità o l'invalidità degli atti

compiuti dal p.m. nei singoli casi previsti dai primi tre commi

dell'art. 389, e risultino concretamente applicabili nei rispettivi

procedimenti.

6. - Dallo stesso tribunale di Pisa, con l'ordinanza più volte

ricordata, è denunziato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,

ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 32, e recante norme per

assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e

la libera navigazione. Se ne assume il contrasto con la disposizione XV

transitoria della Costituzione, in relazione all'art. 4 del decreto

luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, in quanto promulgato dal

Presidente della Repubblica senza la previa sanzione.

7. - La questione non ha fondamento.

Il citato art. 4 del decreto leg.luog. 25 giugno 1944, n. 151,

contenente, fra l'altro, la disciplina della facoltà "del Governo di

emanare norme giuridiche", provvisoriamente e sino all'entrata in

vigore della nuova Costituzione dello Stato, stabiliva che finché non

fosse entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi

forza di legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, dovevano

essere sanzionati e promulgati dal Luogotenente generale del Regno, con

la formula appositamente indicata.

Tali disposizioni vennero integrate e modificate dal decreto

leg.luog. 16 marzo 1946, n. 98. Dopo gli artt. 1 e 2 di esso che

prevedevano rispettivamente il referendum sulla forma istituzionale

dello Stato, contemporaneo all'elezione dell'Assemblea costituente e la

nomina, da parte dell'Assemblea, del Capo provvisorio dello Stato in

caso di esito del referendum favorevole alla forma repubblicana,

nell'art. 3 si disponeva, che durante il periodo della Costituente e

fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione,

il potere legislativo restava delegato al Governo, "salva la materia

costituzionale" e "ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di

approvazione dei trattati internazionali", riservate alla potestà

della Costituente.

L'art. 5 dello stesso decreto precisava, inoltre, che fino

all'entrata in vigore della nuova Costituzione le attribuzioni del Capo

dello Stato dovevano essere regolate "dalle norme finora vigenti, in

quanto applicabili"; l'art. 6, infine, disponeva che i provvedimenti

legislativi di cui al precedente art. 3 venissero sottoposti a ratifica

del nuovo Parlamento.

Proclamata la Repubblica, entrata in funzione l'Assemblea

costituente, eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti

legislativi vennero da lui non solo promulgati ma anche sanzionati fino

a quando non entrò in vigore la nuova Costituzione il 1 gennaio 1948.

In forza della disposizione transitoria XV della Costituzione era

stato convertito in legge il decreto leg.luog. 25 giugno 1944, n. 151,

mentre, con la I disposizione transitoria, restava stabilito che, dalla

data suddetta, il Capo provvisorio dello Stato avrebbe esercitato le

attribuzioni di Presidente della Repubblica, assumendone il titolo.

Dalla data medesima e fino alla riunione delle Camere, innovandosi

nel procedimento, i decreti legislativi vennero soltanto promulgati e

non anche sanzionati dal Capo dello Stato: fra essi è il decreto

legislativo in esame.

8. - La Corte ritiene che nell'emanazione del decreto impugnato

siano state rettamente osservate le disposizioni concernenti il

procedimento formativo, quale risultava attuabile successivamente alla

data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana fino al

giorno dell'insediamento del nuovo Parlamento.

Non si dubita che per la validità formale dei decreti anteriori

alla data di entrata in vigore della Costituzione, oltre l'approvazione

del Consiglio dei ministri, dovesse richiedersi, come puntualmente fu

fatto, così la sanzione come la promulgazione, giacché la prima era

esplicazione della partecipazione del Capo dello Stato all'esercizio

della funzione legislativa. Ma non può, d'altra parte, non ritenersi

fondata la diversa soluzione, affermatasi nella prassi costituzionale,

riguardo ai provvedimenti legislativi emanati successivamente alla

entrata in vigore della Costituzione e fin quando doveva attendersi che

fossero riunite le nuove Camere, sole legittimate all'esercizio della

potestà legislativa secondo l'ordinamento repubblicano.

E ciò in base alla sopra ricordata disposizione transitoria XV,

che aveva convertito in legge il decreto del 1944, n. 151, nel chiaro

intento di confermarne il vigore nella fase provvisoria prevista per la

prima attuazione della Costituzione, ma ovviamente con le modificazioni

che nella effettività dell'ordinamento si imponevano, alla stregua

della I disposizione transitoria, la quale, come già ricordato, aveva

attribuito al Capo provvisorio dello Stato non solo il titolo, ma anche

le funzioni conferite dalla Costituzione al Presidente della

Repubblica.

Donde il principio che il Presidente, nella nuova posizione al

vertice dello Stato, non potesse fino alla riunione delle nuove Camere

esercitare se non le funzioni a lui riservate dal nuovo ordinamento,

fra le quali è compresa la promulgazione delle leggi e non la

sanzione.

Questa interpretazione dette luogo ad un prassi razionalmente

ispirata alla fedele osservanza della Costituzione, cui si volle dare

su questo punto immediata attuazione, escludendosi quindi che potessero

validamente continuare a compiersi atti che la Costituzione non più

consentiva.

9. - Attese le conclusioni di cui sopra, deve negarsi fondamento

alla ulteriore questione, sollevata dallo stesso tribunale, circa la

legittimità della legge 5 gennaio 1953, n. 32, nella parte concernente

la ratifica del predetto decreto n. 66 del 22 gennaio 1948.

La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica

costituisce, infatti, puntuale adempimento dei compiti a lui deferiti

dalla surricordata I disposizione transitoria, in relazione logica con

le norme di cui all'art. 87 della Costituzione, e vale ad eliminare

ogni problema sulla legittimità della ratifica.

10. - Nel merito delle disposizioni contenute nel decreto

legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, il tribunale di Pisa ed il giudice

istruttore presso il tribunale di Genova impugnano anzitutto, in

riferimento all'art. 3 Cost., l'intero testo dell'art. 1 della legge,

sul rilievo che prevede severissime sanzioni per fatti che, se avevano

particolare gravità al tempo in cui la legge fu emanata, non più ne

hanno attualmente. Impugnano poi il primo comma dell'art. 1, in

riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., in quanto esso prevede pari

trattamento penale edittale, per fattispecie che sarebbero, invece,

diverse e - si assume - di diversa rilevanza sociale; fattispecie

inoltre in parte affidate per la loro identificazione all'arbitrario

apprezzamento del giudice.

Nelle ordinanze si chiarisce che la stessa pena della reclusione da

uno a sei anni sarebbe irragionevolmente comminata per tutte le

fattispecie previste, a carico di chiunque, al fine di impedire od

ostacolare la libera circolazione , depone o abbandona congogni ed

altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria, o

comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa

(comma primo) e ciò per fattispecie diverse, suscettibili di più

severa punizione in caso di concorso con altri reati e di circostanze

aggravanti, mentre l'eventuale applicazione alle fattispecie stesse, di

circostanze attenuanti generiche non inciderebbe sulla "valutazione

astratta della disciplina normativa dei fatti stessi".

Il terzo comma del medesimo articolo 1, inoltre, in quanto prevede

che "la pena è raddoppiata" se il fatto è commesso da più persone

anche non riunite, incorrerebbe, secondo le ordinanze di rimessione,

per se stesso nella violazione dei citati artt. 3 e 25 Cost., sotto

l'aspetto che, non ragionevolmente, darebbe autonomo rilievo di

aggravante ad ipotesi di comune verificazione, presentandosi, invece,

come eccezionale l'ipotesi inversa di autore unico del reato in esame.

11. - Le questioni non sono fondate.

Le diverse situazioni, la cui pratica realizzazione può essere

opera di uno come di più soggetti, con maggiore gravità in questo

secondo caso, sono invero considerate dal legislatore contestualmente,

nell'ambito della discrezionalità che gli è riservata, al fine della

repressione degli atti considerati delitti dolosi e caratterizzati dal

fine di impedire od ostacolare la libera circolazione sulle strade

ferrate ed ordinarie e la libera navigazione. Nella soluzione

legislativa adottata è suscettibile di controllo in sede di

legittimità costituzionale, fintanto che non risulti leso, sotto

l'aspetto dell'uguaglianza di trattamento, quel limite di

ragionevolezza che le ordinanze, senza congrua giustificazione,

assumono, nella specie in oggetto, essere stato violato.

La possibilità, d'altra parte, che in concreto possano incidere

sulla gravità dei reati commessi eventuali circostanze aggravanti e

attenuanti, attiene alla problematica propria dei giudizi di merito,

nei quali potranno esaminarsi le questioni concernenti l'adeguamento

delle sanzioni all'entità dei reati accertati.

È appena poi il caso di accennare che non è certo sottratto alla

discrezionalità del legislatore l'abrogare o il modificare una legge

ove si ravvisi un mutamento dei presupposti etico sociali di essa.

Non meno infondata è la censura riguardante quella parte dell'art.

1, primo comma, in cui, abbandonata la forma così detta vincolata e

con la testuale espressione "o comunque ostruisce o ingombra", si

demanda al giudice di identificare i comportamenti lesivi

dell'interesse alla libera circolazione. Anche sotto questo riflesso la

giurisprudenza di questa Corte (così nelle sentenze n. 42 del 1972 e

n. 168 del 1971) ha affermato che non si viola il principio di

legalità e di uguaglianza con la previsione di reati a forma libera, e

cioè quando si ricorre per la individuazione del fatto costituente

reato a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in

cui il giudice opera.

Il tribunale di Pisa, infine, ha altresì denunziato lo stesso art.

1 del citato decreto, per incompatibilità con gli artt. 3 e 21, primo

comma, Cost., in quanto non consente alcuna diminuente per essere i

fatti commessi nell'esercizio della libertà di manifestazione del

pensiero.

Ma anche sotto questo profilo la legittimità costituzionale della

norma non può fondatamente contestarsi.

Il diritto di libera manifestazione del pensiero, enunciato

nell'art. 21 Cost., come questa Corte ha affermato in numerose sue

sentenze (fra le altre quelle n. 1/1956, 120/1957, 121/1957), al pari

di ogni altro diritto, trova limite nei diritti concorrenti (così in

quello relativo alla libertà di circolazione: art. 16 Cost.) e in

generale nella esigenza della tutela di interessi a loro volta protetti

dalla Costituzione.

Ed il fatto che l'esercizio di libertà costituzionalmente

garantita non venga considerato dal legislatore neppure al fine della

diminuzione della pena, ricade, secondo quanto sopra enunciato, nella

valutazione discrezionale che è di esclusiva competenza del

legislatore, in quanto concerne la configurazione delle condotte

antigiuridiche e la comminatoria delle relative sanzioni (sent. n.

114/1970).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 303,

primo comma, e 304 bis del codice di procedura penale, proposta, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze nn.

392 del 1971,73 e 97 del 1972 elencate in epigrafe;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 341

del codice penale, proposta in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98

della Costituzione, con l'ordinanza n. 97 del 1972 elencata in

epigrafe;

2) dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 394 del

codice di procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione, con le ordinanze nn. 392 del 1971,73 e 97 del 1972

elencate in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale del decreto

legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la

libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera

navigazione, proposta, in riferimento alla disposizione transitoria XV

della Costituzione, con la predetta ordinanza n. 97 del 1972;

c) la questione di legittimità costituzionale della legge 5

gennaio 1953, n. 32, nella parte concernente la ratifica del decreto

legislativo 22 gennaio 1948, n 66, proposta, in riferimento alla

disposizione transitoria XV della Costituzione, con l'ordinanza n. 97

del 1972, di cui sopra;

d) le questioni di legittimità costituzionale dell'intero art. l

nonché, in particolare, della normativa di cui ai commi primo e terzo

del detto articolo, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,

proposte, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 25, primo e

secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze nn. 97 e 336 del

1972 indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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