Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto di

cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice

di procedura penale, e dell'articolo 341 del codice penale, promossi

con ordinanze emesse il 29 maggio (n. due ordinanze) e il 13 luglio

2001 dal Tribunale di Rovereto, rispettivamente iscritte al n. 668,

n. 669 e n. 897 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 e n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione avente

ad oggetto la richiesta di revoca parziale di una sentenza penale di

condanna per vari reati, tra i quali quello di oltraggio a pubblico

ufficiale, e la conseguente rideterminazione della pena sulla base

dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 341 del codice penale

disposta dall'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega

al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al

sistema penale e tributario), il Tribunale di Rovereto, in

composizione monocratica, con ordinanza in data 29 maggio 2001 (r.o.

n. 668 del 2001), ha sollevato due questioni di legittimità

costituzionale: l'una, avente ad oggetto il combinato disposto degli

artt. 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione; l'altra, relativa

all'art. 341 del codice penale, in riferimento agli artt. 1, secondo

comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo

comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione;

che il remittente - preso atto della ordinanza n. 107 del

2001, con la quale questa Corte ha dichiarato la manifesta

inammissibilità di analoghe questioni di legittimità costituzionale

allora prospettate in un legame irrisolto di alternatività -

ripropone le medesime questioni, attribuendo valore principale a

quella relativa al combinato disposto di cui all'art. 2, terzo comma,

cod. pen. e all'art. 673 cod. proc. pen., in quanto tale questione

verrebbe in considerazione "in via più immediata e diretta nel

procedimento di esecuzione" e coinvolgerebbe "tutti i casi di

successione di leggi penali nel tempo in cui la legge successiva più

favorevole modifica il regime di procedibilità del reato o la stessa

specie di pena, sicché il suo accoglimento avrebbe effetti di più

ampia e generale portata";

che, in particolare, secondo il giudice a quo una volta

riconosciuto che nel caso di specie ricorre un'ipotesi di successione

di leggi penali nel tempo e non una abolitio criminis non sarebbero

applicabili gli artt. 2, secondo comma, cod. pen. e 673 cod. proc.

pen., ma l'art. 2, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui fa

salvi in tali casi gli effetti del giudicato anche se la disciplina

successiva sia più favorevole, e, conseguentemente, nel procedimento

di esecuzione sarebbero queste le disposizioni che verrebbero

immediatamente in considerazione, essendo in prima battuta ed in

linea di principio irrilevante la norma incriminatrice che aveva

trovato applicazione nel processo di cognizione;

che, pertanto, la questione riguardante l'art. 341 cod.

pen. assumerebbe rilievo solo a condizione che la prima questione sia

dichiarata infondata o inammissibile e sarebbe, perciò, logicamente

subordinata ad essa;

che, con la prima questione, il remittente - muovendo dalla

premessa che l'art. 18 della legge n. 205 del 1999 non avrebbe

comportato una vera e propria abolitio criminis ma una semplice

successione nel tempo di leggi penali incriminatrici, poiché tutti i

comportamenti previsti dall'art. 341 cod. pen. dovrebbero ormai

essere ricondotti alla più generale fattispecie dell'ingiuria di cui

all'art. 594 dello stesso codice, eventualmente aggravata ai sensi

dell'art. 61, numero 10 - dubita della legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673

cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la modifica del

giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di

successione di leggi penali nel tempo con effetto meramente

modificativo e conseguente abrogazione di una norma incriminatrice,

per lo meno nei casi in cui l'intervento legislativo viene a porre in

discussione l'an della sanzione, mediante la modifica del regime di

procedibilità del reato, ovvero il quantum o la species della pena,

prevedendo la nuova disciplina la pena pecuniaria (sia pure in

alternativa) in luogo di quella detentiva;

che ad avviso del Tribunale di Rovereto, la ratio sottesa al

limite del giudicato posto dall'art. 2, terzo comma, cod.

pen. sarebbe "eminentemente pratica", cioè connessa all'esigenza di

evitare un nuovo giudizio ad ogni sopravvenire di modifiche

normative; si tratterebbe, quindi, di un fondamento certamente meno

"alto" ed importante rispetto a quello a base della regola della

retroattività della norma favorevole, consistente nel principio di

eguaglianza sotto il profilo della parità di trattamento;

che, rileva il giudice a quo il limite del giudicato posto

dal terzo comma dell'art. 2 cod. pen. sarebbe intrinsecamente

irragionevole sia in rapporto alla diversa regola di cui al secondo

comma del medesimo art. 2, sia "all'interno dei casi di mero

intervento modificativo, in senso favorevole, da parte del

legislatore";

che, prosegue il remittente, la mancanza di ragionevolezza

della disciplina censurata sarebbe evidente almeno nel caso in cui la

modifica legislativa non incidesse solo su aspetti secondari o solo

sui limiti edittali di pena, ma comportasse, come nel caso di specie,

una modifica del regime di procedibilità e della stessa specie di

pena irrogabile, determinando il passaggio da una pena

obbligatoriamente detentiva ad una pena pecuniaria, sia pure in via

alternativa: in simili casi, infatti, verrebbero in considerazione

anche altri parametri costituzionali, quali l'art. 13 Cost., in

riferimento al bene supremo della libertà personale, l'art. 25,

secondo comma, Cost., in riferimento al principio di offensività, e

l'art. 27, terzo comma, Cost., dal quale sarebbe desumibile il

principio di proporzione tra fatto e pena;

che, rileva ancora il Tribunale di Rovereto, l'accoglimento

della prospettata questione di costituzionalità consentirebbe di

applicare l'art. 673 cod. proc. pen. tutte le volte in cui la

successiva legge più favorevole escludesse la punibilità del fatto

per qualsiasi ragione (anche attinente al regime di procedibilita)

ovvero l'applicazione di una pena detentiva;

che, con la seconda questione, il giudice a quo osserva che

se "in tutti i giudizi di cognizione in corso per effetto

dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 cod. pen. dovrà trovare

applicazione la più mite disciplina di cui all'art. 594 cod. pen.,

ai sensi dell'art. 2, terzo comma, cod. pen.", al contrario, nei

procedimenti di esecuzione, relativi a sentenze di condanna passate

in giudicato, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità

dell'art. 341 cod. pen. comporterebbe l'applicazione, in luogo della

disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., dell'art. 30 della legge

11 marzo 1953, n. 87;

che, prosegue il remittente precisando la sua tesi, mentre

gli effetti del sopravvenire di un atto legislativo andrebbero

distinti a seconda che si tratti di abolitio criminis o di mera

successione nel tempo di leggi penali, riconducibili rispettivamente

al secondo e al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., nel caso di

dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di

legge l'art. 30 della legge n. 87 del 1953 non consentirebbe

distinzione alcuna, poiché si imporrebbe sempre e comunque

l'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità senza

alcun limite di carattere processuale;

che sarebbe appunto questa la ragione per la quale l'art. 341

cod. pen., anche se abrogato, potrebbe formare oggetto di una

questione dotata del requisito della rilevanza: l'eventuale

accoglimento di tale questione comporterebbe l'applicabilità, non

più dell'art. 2 cod. pen., ma dell'art. 30 della legge n. 87 del

1953 e, quindi, sul piano processuale, dell'art. 673 cod. proc. pen.,

con la conseguente revoca, nel giudizio principale, della sentenza di

condanna;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,

il remittente dubita, in riferimento ai suindicati parametri, della

legittimità costituzionale:

a) della configurazione dell'oltraggio a un pubblico

ufficiale come autonomo reato, anziché quale aggravante del reato di

ingiuria;

b) in subordine, del tipo e della entità delle pene

stabilite per tale reato, a causa della mancata previsione della pena

pecuniaria in alternativa a quella detentiva, e del regime di

procedibilità d'ufficio anziché a querela di parte;

che, nel corso di altro procedimento di esecuzione avente ad

oggetto la richiesta di revoca di una sentenza pronunciata ex

art. 444 cod. proc. pen. per il reato di oltraggio a pubblico

ufficiale a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 cod.

pen., il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, con

ordinanza in data 29 maggio 2001 (r.o. n. 669 del 2001), ha

sollevato, sulla base delle medesime argomentazioni, identiche

questioni di legittimità costituzionale sia dell'art. 341 cod. pen.,

sia del combinato disposto di cui agli artt. 2, terzo comma, cod.

pen. e 673 cod. proc. pen;

che, nel corso di un terzo procedimento di esecuzione

concernente la revoca di una sentenza penale di condanna per il

delitto di oltraggio a pubblico ufficiale a seguito dell'intervenuta

abrogazione dell'art. 341 cod. pen., il Tribunale di Rovereto, in

composizione collegiale, con ordinanza in data 13 luglio 2001 (r.o.

n. 897 del 2001), ha sollevato identiche questioni di legittimità

costituzionale delle medesime disposizioni sopra indicate.

Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione sollevano

analoghe questioni di legittimità costituzionale, i relativi giudizi

vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il giudice a quo muovendo dal presupposto che

l'abrogazione dell'articolo 341 del codice penale, che puniva il

reato di oltraggio a pubblico ufficiale, disposta dall'articolo 18

della legge 25 giugno 1999, n. 205 non avrebbe comportato una vera e

propria abolitio criminis ma avrebbe dato luogo ad una semplice

successione nel tempo di leggi penali incriminatrici, dovendosi, a

suo avviso, applicare ai fatti di oltraggio le disposizioni

penalistiche che prevedono il reato di ingiuria aggravata per la

qualità della persona offesa, solleva due questioni di legittimità

costituzionale subordinate l'una all'altra, così da consentire di

prendere in esame la seconda questione solo in caso di rigetto o di

inammissibilità di quella posta in via principale;

che, in particolare, in via principale il remittente denuncia

il combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673

cod. proc. pen., nella parte in cui non consentirebbe la modifica del

giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di

successione di leggi penali nel tempo, perlomeno nelle ipotesi in cui

l'intervento legislativo si limita a incidere sul regime di

procedibilità del reato (a querela anziché di ufficio), ovvero sul

quantum o sulla species della pena (pecuniaria, sia pure in via

alternativa, anziché esclusivamente detentiva);

che in via subordinata il medesimo remittente, pur nella

consapevolezza della sua intervenuta abrogazione, sottopone al

giudizio di questa Corte l'art. 341 cod. pen., ritenendo che una

eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale di tale

disposizione comporterebbe l'applicazione, in luogo dell'art. 2,

terzo comma, cod. pen., dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, che non distinguerebbe l'ipotesi della abolitio criminis da

quella della successione nel tempo di leggi penali, con la

conseguenza che la sentenza di condanna per il reato di oltraggio

potrebbe essere revocata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen;

che, ponendo le due questioni in rapporto di subordinazione,

il giudice a quo supera indubbiamente quel profilo preliminare di

inammissibilità, consistente nel carattere alternativo delle

prospettazioni, che aveva inficiato le sue precedenti ordinanze di

rimessione sulle quali questa Corte si è pronunciata con l'ordinanza

n. 107 del 2001;

che nello scrutinio di merito al quale si deve oggi attendere

emerge tuttavia un profilo di manifesta infondatezza che consegue

proprio alla premessa interpretativa dalla quale il remittente

procede e che accomuna le due distinte questioni: che cioè

l'abrogazione dell'art. 341 cod. pen. ad opera dell'art. 18 della

legge n. 205 del 1999 configuri una successione nel tempo di leggi

penali anziché una vera e propria abolitio criminis;

che tale presupposto interpretativo sia erroneo è stato

affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella recente

pronunzia del 17 luglio 2001;

che la soluzione adottata dal giudice di legittimità, che ha

risolto un contrasto interpretativo che era insorto sul punto, ruota

attorno a due argomenti centrali: l'assenza di una disciplina

transitoria che abbia ad oggetto i reati di oltraggio commessi prima

dell'abrogazione della norma incriminatrice, da un lato, e la

limitatezza dei poteri del giudice dell'esecuzione in sede di revoca

ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza di condanna, dall'altro;

che il primo argomento poggia sulla ineccepibile

constatazione che l'art. 19 della legge di delegazione n. 205 del

1999, che prevede nuovi termini per la proposizione della querela,

non riguarda il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui

all'abrogato art. 341 del codice penale, ma alcuni altri reati, che

in precedenza erano perseguibili d'ufficio e che solo in forza di

tale legge e dei successivi decreti legislativi sono divenuti

perseguibili a querela;

che l'ulteriore rilievo che questa disposizione non è

suscettibile di estensione analogica non può non essere condiviso,

tanto più se si considera che, nella specie, si tratterebbe di una

estensione in malam partem intesa cioè a far sopravvivere la

punibilità di un fatto al di fuori di una esplicita e specifica

previsione legislativa: questa Corte del resto, già nell'ordinanza

n. 175 del 2001, nel respingere l'ipotesi di estendere con una

propria pronuncia l'operatività dell'art. 19 della legge n. 205 del

1999 alle fattispecie di oltraggio, non ha mancato di rilevare che,

nel caso di pura e semplice abrogazione di una norma che prevede un

reato perseguibile di ufficio, l'introduzione di condizioni di

procedibilità e di punibilità non esplicitamente previste dal

legislatore si risolverebbe in un aggravamento della posizione

sostanziale dell'imputato, precluso al giudice delle leggi non meno

che al giudice comune;

che l'assenza di una disciplina transitoria e il divieto di

estendere in via analogica quella dettata dall'art. 19 della legge

n. 205 del 1999 per reati diversi dall'oltraggio impongono di

ritenere che si versi in un'ipotesi di abolitio criminis regolata

dall'art. 2, secondo comma, del codice penale, e non di successione

nel tempo di norme penali incriminatrici: se il legislatore del 1999

avesse soltanto inteso rendere sanzionabili a titolo di ingiuria

anche per il passato fatti di oltraggio, non si sarebbe potuto

esimere dal regolare i modi e i tempi per la proposizione della

querela, pena, altrimenti, la violazione del canone di ragionevolezza

delle classificazioni legislative;

che infatti l'interpretazione propugnata dal remittente

finisce con l'imputare al legislatore scelte tra loro inconciliabili:

la persistente punibilità a titolo di ingiuria dei pregressi reati

di oltraggio e l'ineluttabile improcedibilità per mancanza di

querela dei giudizi pendenti;

che anche l'ulteriore argomento che, insieme alla constatata

assenza di una disciplina transitoria, ha indotto il giudice di

legittimità a interpretare la vicenda abrogativa dell'art. 341 del

codice penale come abolitio criminis argomento che fa leva sui

limitati poteri dei quali è investito il giudice dell'esecuzione ai

sensi dell'art. 673 del codice di procedura penale, non risponde

soltanto alla dogmatica processualpenalistica in tema di rapporti tra

giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, ma assume il valore

dell'interpretazione costituzionalmente conforme, che non potrebbe

essere disattesa se non violando principi costituzionali;

che al giudice dell'esecuzione penale non è in effetti

consentito modificare l'originaria imputazione né accertare il fatto

in modo difforme da quello ritenuto dalla sentenza passata in

giudicato, e non gli è quindi neppure permesso estendere il suo

giudizio a istituti, che, secondo l'orientamento delle sezioni unite,

opererebbero come esimenti solo nell'ingiuria, quali la ritorsione o

la provocazione;

che la soluzione che postulasse la titolarità in capo al

giudice dell'esecuzione di poteri pieni in ordine alla rivalutazione

del fatto contrasterebbe con i criteri direttivi di cui ai numeri 96

e 97 dell'art. 2 della legge di delega per il nuovo codice di

procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), che simili poteri

riconoscono, in sede di esecuzione penale, solo ai fini

dell'applicazione della disciplina del concorso formale e della

continuazione di reati, e comporterebbe quindi a carico dell'art. 673

cod. proc. pen. un vizio di eccesso di delega;

che il vincolo all'interpretazione costituzionalmente

conforme, come questa Corte ha già affermato (cfr. da ultimo

sentenza n. 292 del 2000), si impone tutte le volte in cui una

disposizione di un decreto legislativo, diversamente interpretata,

eccederebbe i limiti fissati nella legge di delegazione, con

violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che l'ulteriore canone interpretativo, che depone nel senso

dell'abolitio criminis si trae dall'art. 24 della Costituzione, che

proclama inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del

procedimento e che verrebbe leso dall'applicazione dell'art. 2, comma

terzo, del codice penale, nei casi in cui al condannato per oltraggio

non sia stata offerta, nel corso del giudizio di cognizione,

l'opportunità di provare l'esistenza delle eventuali esimenti

proprie del delitto di ingiuria, che non potrebbe certo essere

provata di fronte al giudice dell'esecuzione, il quale è sfornito di

pieni poteri valutativi;

che non può essere condivisa neppure l'osservazione del

remittente, secondo cui la soluzione dell'abolitio criminis

lascerebbe senza tutela i pubblici ufficiali che siano stati offesi

da pregressi fatti di oltraggio, poiché in relazione a tali fatti

essi vengono soltanto privati del sostegno della pretesa punitiva

dello Stato, ma non vengono spogliati del loro diritto di ottenere il

risarcimento del danno;

che invero, nel caso di condanna passata in giudicato,

l'abolitio criminis comporta sì la revoca della sentenza da parte

del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.,

ma solo relativamente ai suoi capi penali (in questa logica si è

mossa questa Corte nell'ordinanza n. 57 del 2001), non anche a quelli

civili, la cui esecuzione ha luogo secondo le norme del codice di

procedura civile, con la conseguenza che, se vi è stata costituzione

di parte civile e condanna al risarcimento dei danni, quest'ultima

resta ferma, mentre, in ogni altro caso, permane per la persona che

abbia subito un ingiusto pregiudizio la possibilità di esercitare

l'azione civile nella sede sua propria fino al termine di

prescrizione, giacché la formula assolutoria per l'ipotesi di

sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice ("il fatto non è

previsto dalla legge come reato") non è fra quelle alle quali

l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia nel giudizio civile;

che, in conclusione, una volta accertato che la vicenda

legislativa della abrogazione dell'art. 341 cod. pen. integra

un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'art. 2, secondo

comma, del codice penale, è erroneo il presupposto interpretativo

sul quale il giudice remittente ha basato entrambe le questioni di

legittimità costituzionale;

che, pertanto, le questioni stesse devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli

articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di

procedura penale, e dell'articolo 341 del codice penale, sollevate in

riferimento, rispettivamente, agli articoli 3, primo comma, 13, 25,

secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, e agli articoli

1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma,

27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione,

dal Tribunale di Rovereto, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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