Corte costituzionale

Sentenza n. 341/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1993 dal Pretore di

Padova nel procedimento penale a carico di Giacometti Antonio,

iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - All'esito dell'istruttoria dibattimentale a carico di un

imputato del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, il Pretore di

Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 97, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 341 del codice penale, "nella parte in cui

prevede il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione".

Secondo il Pretore, tale pena minima appare, per il radicale

mutamento dei valori morali e giuridici prodottosi nel lungo tempo

trascorso dall'entrata in vigore del codice penale, e in relazione al

quadro delineato dalla Costituzione, assolutamente sproporzionata in

eccesso.

L'oltraggio, osserva il remittente, è in realtà un'ingiuria

aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 cod. pen, differendo da questa

solo per il diverso oggetto giuridico, il quale tuttavia non

giustifica la rilevante differenza di trattamento sanzionatorio tra

le due fattispecie criminose.

L'elevato livello del minimo edittale, comportando l'irrogazione

di pene sproporzionate al grado di disvalore sociale dei fatti,

spesso di lieve entità, in cui si concreta il reato in questione,

contrasterebbe, ad avviso del Pretore, in primo luogo con l'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, essendo compromessa la finalità

rieducativa della pena.

Sarebbe poi violato l'art. 97, primo comma, della Costituzione,

perché la gravità della pena, non consentendo l'applicabilità di

sanzioni sostitutive pecuniarie, ed ostacolando comunque la

definibilità del procedimento in sede predibattimentale, rende

inevitabili istruttorie dibattimentali "da assise", così da

determinare costi processuali rilevanti e "l'inutile 'occupazione' di

una struttura delicatissima già di per sé quasi moribonda".

Infine, secondo il giudice a quo, sarebbe leso anche l'art. 3

della Costituzione, per la differenza di trattamento sanzionatorio

tra la fattispecie di cui all'art. 341 cod. pen. e quella di cui agli

artt. 594 e 61 n. 10 cod. pen. , che non trova adeguata

giustificazione razionale nella sola diversità del bene giuridico

tutelato, considerato anche che l'esigenza di differenziazione tra le

due ipotesi criminose riceve già una significativa realizzazione,

sul piano processuale, nella procedibilità d'ufficio per il primo

reato.

Il sollecitato intervento di eliminazione del minimo edittale,

oltre a risolvere i riferiti problemi di costituzionalità, si

configurerebbe, secondo il Pretore, come una scelta non interferente

con la sfera di discrezionalità legislativa, rinvenendosi nello

stesso sistema, in virtù della generale previsione dell'art. 23,

primo comma, cod. pen. (limite generale di quindici giorni di

reclusione) l'individuazione del trattamento sanzionatorio minimo. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita che l'art. 341 cod. pen., nella parte

in cui prevede, per il reato di oltraggio, il limite minimo edittale

di sei mesi di reclusione, si ponga in contrasto con gli artt. 3, 27,

terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Secondo il Pretore tale pena minima sarebbe attualmente, in

presenza di un mutamento rilevantissimo dei valori morali e

giuridici, o meglio della loro scala gerarchica, assolutamente

sperequata in eccesso: di qui, in primo luogo, il sospetto di una

violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiché

l'irrogazione di pene sproporzionate al grado di effettivo disvalore

dei fatti, spesso di lieve entità, in cui si concreta il reato di

oltraggio, comprometterebbe la finalità rieducativa della pena. In

secondo luogo, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art.

3 della Costituzione, perché la rilevante differenza del trattamento

sanzionatorio minimo ivi previsto rispetto a quello di cui agli artt.

594 e 61, n. 10 cod. pen. (ingiuria aggravata) non troverebbe

adeguata giustificazione nella diversità del bene giuridico

tutelato. Infine, la previsione contestata violerebbe l'art. 97,

primo comma, della Costituzione, perché la gravità della pena,

precludendo la possibilità di definire i procedimenti in fase

predibattimentale, determinerebbe costi processuali rilevantissimi.

La questione sollevata dunque ha ad oggetto soltanto il minimo

edittale. Essa non concerne pertanto né la previsione del limite

massimo della pena, né le rimanenti disposizioni dell'art. 341 cod.

pen.

2. - Questa Corte ha già avuto occasione di esaminare problemi

analoghi a quelli posti dalla questione attuale. In passato,

respingendo questioni di legittimità costituzionale formulate con

esclusivo riferimento all'art. 3 della Costituzione - per via

dell'asserita arbitraria diversificazione, dal punto di vista del

trattamento sanzionatorio, tra il reato di oltraggio e quello di

ingiuria - la Corte dava conto del fatto che la norma impugnata

appariva espressione di una concezione autoritaria, ma affermava che

la sua eventuale modifica competeva al legislatore (sentenze nn. 109

del 1968, 165 del 1972, 51 del 1980). In seguito, pronunziandosi su

una questione analoga, con la quale però si contestava anche e

specificamente la eccessiva sproporzione del minimo edittale per

l'oltraggio in riferimento alla finalità rieducativa della pena di

cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la Corte, rigettata

la censura relativa all'art. 3 della Costituzione, ammetteva che

"rimane sicuramente, specie in talune ipotesi di fatto, una effettiva

sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto", ma

ribadiva nuovamente che ogni iniziativa in proposito competeva al

legislatore (ordinanza n. 323 del 1988). Successivamente, esaminando

un'altra questione, formulata in termini pressoché identici a quella

presente, la Corte ne pronunziava la manifesta infondatezza, da un

lato, ribadendo ancora una volta la spettanza al legislatore del

giudizio sulla congruenza della pena rispetto al fatto-reato anche in

relazione alla mutata coscienza sociale e ai principi costituzionali;

dall'altro, sottolineando come l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione non fosse invocabile nel caso di specie poiché il fine

rieducativo della pena andava riferito esclusivamente alla fase di

esecuzione di essa (ordinanza n. 127 del 1989).

In ordine a questo complessivo orientamento si può osservare in

primo luogo come il principio secondo cui appartiene alla

discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e

qualità della sanzione penale costituisce un dato costante della

giurisprudenza costituzionale che deve essere riconfermato: non

spetta infatti alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate

dal legislatore, né stabilire quantificazioni sanzionatorie.

Tuttavia, come è stato sottolineato soprattutto nella giurisprudenza

più recente, alla Corte rimane il compito di verificare che l'uso

della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite

della ragionevolezza. In particolare, con la sentenza n. 409 del 1989

la Corte ha definitivamente chiarito che "il principio di

uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione,

esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito

commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo

alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni

individuali; .. le valutazioni all'uopo necessarie rientrano

nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui

esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità

costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il

limite della ragionevolezza" (v. pure nello stesso senso sentenze nn.

343 e 422 del 1993). Infatti, più in generale, "il principio di

proporzionalità .. nel campo del diritto penale equivale a negare

legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee

a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono,

attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti

fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei

vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei

beni e valori offesi dalle predette incriminazioni" (sentenza n. 409

del 1989).

In altre recenti decisioni, inoltre, la Corte ha maturato la

convinzione che la finalità rieducativa della pena non sia limitata

alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisca "una delle qualità

essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto

ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta

previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue": tale

finalità rieducativa implica pertanto un costante "principio di

proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e

offesa, dall'altra (sentenza n. 313 del 1990; v. pure sentenza n. 343

del 1993, confermata dalla sentenza n. 422 del 1993).

In applicazione di questi principi le sentenze da ultimo ricordate

sono giunte a dichiarare costituzionalmente illegittime, come

palesemente irragionevoli, diverse previsioni di sanzioni penali

giudicando che la loro manifesta mancanza di proporzionalità

rispetto ai fatti-reato si traduceva in arbitrarie e ingiustificate

disparità di trattamento, o in violazioni dell'art. 27, terzo comma,

della Costituzione. In particolare la sentenza n. 343 del 1993 ha

affermato che "la palese sproporzione del sacrificio della libertà

personale" provocata dalla previsione di una sanzione penale

manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito "produce

.. una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto

dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che di quella libertà

costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di

detenzione".

3. - Al fine di valutare la rispondenza della previsione oggi

contestata ai ricordati criteri di giudizio, e segnatamente al

principio di proporzionalità, si può iniziare con l'osservare che

in altri Paesi europei di democrazia matura non solo non esistono,

per le ipotesi corrispondenti, pene così severe, ma è quasi sempre

ignorato lo stesso reato di oltraggio: al di là di ipotesi

particolari, riguardanti i membri del Parlamento o i soggetti che

partecipano alla vita politica, le ingiurie e le diffamazioni nei

confronti dei pubblici ufficiali sono infatti normalmente colpite

nello stesso modo con cui sono punite quelle rivolte ai privati

cittadini.

D'altra parte, nello stesso ordinamento italiano, la sanzione per

l'oltraggio prevista nel codice penale del 1889 era assai più lieve

di quella odierna, essendo limitata alla reclusione sino a sei mesi,

o alla multa.

Si può dunque affermare che la previsione di sei mesi di

reclusione come minimo della pena e quindi come pena inevitabile

anche per le più modeste infrazioni non è consona alla tradizione

liberale italiana né a quella europea. Questo unicum, generato dal

codice penale del 1930, appare piuttosto come il prodotto della

concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali

e cittadini tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice

ideologica allora dominante, concezione che è estranea alla

coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per

la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un

rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli

interessi di quest'ultima.

Il necessario e ragionevole bilanciamento di interessi che

presiede alla determinazione della misura della pena non può, nel

caso presente, non tenere conto del mutato assetto di questo

rapporto.

Già questa prima, più generale, considerazione induce dunque a

ritenere che la rigidità e severità del minimo edittale previsto

dal legislatore del 1930 e ancora vigente sia frutto di un

bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela

dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon

andamento dell'amministrazione) anche nei casi di minima entità, e

quello della libertà personale del soggetto agente.

Ulteriore sintomo della definitiva affermazione, nella coscienza

sociale, della convinzione della palese incongruenza della previsione

sanzionatoria impugnata è dato dall'atteggiamento dei giudici di

merito che, nel ritenere la norma incriminatrice dell'oltraggio volta

a colpire una gamma estremamente vasta di comportamenti, compresi

quelli di tenue o minima offensività, per di più in riferimento ad

una platea notevolmente estesa di soggetti passivi, hanno continuato

ad avvertire il disagio di essere tenuti a dare risposte

sanzionatorie manifestamente eccessive, tanto da continuare a

investire questa Corte di ripetute questioni di costituzionalità.

Simile situazione di disagio nei giudici e nella società, d'altra

parte, è stata aggravata, fino a superare ogni limite di ragionevole

tollerabilità dal fatto che, nonostante i ripetuti inviti rivoltigli

da questa Corte perché provvedesse ad adeguare la disciplina in

oggetto ai principi costituzionali, il legislatore non è

intervenuto, non essendo state mai portate a compimento le varie

iniziative di riforma avanzate nel corso degli anni.

A quanto detto finora si può aggiungere che la manifesta

irragionevolezzadella norma impugnata emerge anche dal raffronto con

il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 594 del codice

penale.

La plurioffensività del reato di oltraggio rende certamente

ragionevole un trattamento sanzionatorio più grave di quello

riservato all'ingiuria, in relazione alla protezione di un interesse

che supera quello della persona fisica e investe il prestigio e

quindi il buon andamento della pubblica amministrazione.

Ciò non toglie però che nei casi più lievi, il prestigio e il

buon andamento della pubblica amministrazione, scalfiti da ben altri

comportamenti, appaiono colpiti in modo così irrisorio da non

giustificare che la pena minima debba necessariamente essere dodici

volte superiore a quella prevista per il reato di ingiuria. Anzi in

questi casi è più che mai evidente l'irragionevole bilanciamento

tra la tutela dell'amministrazione e del pubblico ufficiale e il

valore della libertà personale.

Il giudizio sulla irragionevolezza della norma in esame trova

indiretta ma significativa conferma nella disciplina proposta, nel

1992, dalla Commissione ministeriale per la riforma del codice

penale. Con essa si prevede che l'offesa all'onore e al prestigio del

pubblico ufficiale non costituisce più una figura autonoma di reato,

ma solo una aggravante del reato di ingiuria (in questo caso

perseguibile d'ufficio). Una riforma che, secondo la relazione, vuole

essere "in armonia con una visuale democratica dei rapporti tra

pubblica amministrazione e cittadini" e che fa seguito alle numerose

proposte di modifica che si sono succedute dal 1945 (dopo che era

stata ripristinata con l'art. 4 del decreto-legislativo

luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 l'esimente del fatto

arbitrario del pubblico ufficiale) tutte dirette ad attenuare il

trattamento sanzionatorio minimo previsto nel reato di oltraggio. In

conclusione l'art. 341, primo comma, del codice penale deve, con

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede come

minimo edittale la reclusione per mesi sei, rimanendo assorbita la

censura relativa all'art. 97 della Costituzione.

Venuto meno così il limite censurato, è possibile individuare la

pena minima da applicare per il reato in questione facendo

riferimento al limite di quindici giorni fissato in via generale per

la pena della reclusione dall'art. 23 cod. pen. , senza con ciò

effettuare alcuna opzione invasiva della discrezionalità del

legislatore, il quale peraltro resta libero di stabilire, per il

reato medesimo, un diverso trattamento sanzionatorio, purché

ragionevole nei sensi e secondo i principi illustrati nella presente

pronunzia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo

comma, del codice penale nella parte in cui prevede come minimo

edittale la reclusione per mesi sei.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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