Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/04/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice

penale e del combinato disposto degli artt.2, terzo comma, del codice

penale e 673 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze

emesse il 28 ottobre 1999 e il 20 gennaio 2000 dal tribunale di

Rovereto, in composizione monocratica, iscritte al n. 151 e al n. 524

del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16 e n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione avente

ad oggetto la richiesta di revoca parziale di una sentenza penale di

condanna per vari reati, tra i quali quello di oltraggio a pubblico

ufficiale, e conseguente rideterminazione della pena sulla base

dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 del codice penale disposta

dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo

per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema

penale e tributario), il tribunale di Rovereto, in composizione

monocratica, con ordinanza in data 28 ottobre 1999 (r.o. n. 151 del

2000), solleva due questioni di legittimità costituzionale: l'una,

avente ad oggetto l'art. 341 cod. pen., in riferimento agli artt. 1,

secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27,

terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma, della Costituzione; l'altra,

relativa al combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, cod.

pen. e 673 del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione;

che, quanto alla prima questione, il remittente, muovendo

dalla premessa che l'art. 18 della legge n. 205 del 1999 non avrebbe

comportato una vera e propria abolitio criminis ma una semplice

successione nel tempo di leggi penali incriminatrici, poiché tutti i

comportamenti previsti dall'art. 341 cod. pen. devono ormai essere

ricondotti alla più generale fattispecie dell'ingiuria di cui

all'art. 594 cod. pen., eventualmente aggravata ai sensi

dell'art. 61, numero 10, cod. pen., rileva che se "in tutti i giudizi

di cognizione in corso per effetto dell'intervenuta abrogazione

dell'art. 341 cod. pen. dovrà trovare applicazione la più mite

disciplina di cui all'art. 594 cod. pen., ai sensi dell'art. 2, comma

3, cod. pen.", al contrario, nei procedimenti di esecuzione, relativi

a sentenze di condanna passate in giudicato, un'eventuale

dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 341 cod. pen.

comporterebbe l'applicazione, in luogo della disciplina di cui

all'art. 2 cod. pen., dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, prosegue il remittente precisando la sua tesi, mentre

gli effetti del sopravvenire di un atto legislativo andrebbero

distinti a seconda che si tratti di abolitio criminis o di mera

successione nel tempo di leggi penali, riconducibili rispettivamente

al secondo e al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., nel caso di

dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge l'art. 30

della legge n. 87 del 1953 non consentirebbe distinzione alcuna,

poiché si imporrebbe sempre e comunque l'efficacia retroattiva della

pronuncia di incostituzionalità senza alcun limite di carattere

processuale;

che sarebbe appunto questa la ragione per la quale l'art. 341

cod. pen., anche se abrogato, potrebbe formare oggetto di una

questione dotata del requisito della rilevanza: l'eventuale

accoglimento di tale questione comporterebbe l'applicabilità, non

più dell'art. 2 cod. pen., ma dell'art. 30 della legge n. 87 del

1953 e, quindi, sul piano processuale, dell'art. 673 cod. proc. pen.,

con la conseguente revoca, nel giudizio principale, della sentenza di

condanna;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,

il remittente dubita, in riferimento ai suindicati parametri, della

legittimità costituzionale: a) della configurazione dell'oltraggio a

un pubblico ufficiale come autonomo reato, anziché quale aggravante

del reato di ingiuria; b) in subordine, del tipo e della entità

delle pene stabilite per tale reato, a causa della mancata previsione

della pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, e del regime

di procedibilità d'ufficio anziché a querela di parte;

che, con la seconda questione, il remittente dubita della

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2,

terzo comma, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non

consente la modifica del giudicato, in sede di procedimento di

esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo con

effetto meramente modificativo e conseguente abrogazione di una norma

incriminatrice, perlomeno nei casi in cui l'intervento legislativo

viene a porre in discussione l'an della sanzione, mediante la

modifica del regime di procedibilità del reato, ovvero il quantum o

la species della pena, prevedendo la nuova disciplina la pena

pecuniaria (sia pure in alternativa) in luogo di quella detentiva;

che ad avviso del remittente, la ratio sottesa al limite del

giudicato posto dall'art. 2, terzo comma, cod. pen. sarebbe

"eminentemente pratica", cioè connessa all'esigenza di evitare un

nuovo giudizio ad ogni sopravvenire di modifiche normative; si

tratterebbe, quindi, di un fondamento certamente meno "alto" ed

importante rispetto a quello a base della regola della retroattività

della norma favorevole, consistente nel principio di eguaglianza

sotto il profilo della parità sostanziale di trattamento;

che, rileva il giudice a quo il limite del giudicato posto

dal terzo comma dell'art. 2 cod. pen. sarebbe intrinsecamente

irragionevole sia in rapporto alla diversa regola di cui al secondo

comma dell'art. 2, sia "all'interno dei casi di mero intervento

modificativo, in senso favorevole, da parte del legislatore";

che, prosegue il remittente, la mancanza di ragionevolezza

della disciplina censurata sarebbe evidente almeno nel caso in cui la

modifica legislativa non incidesse solo su aspetti secondari o solo

sui limiti edittali di pena, ma comportasse, come nel caso di specie,

una modifica del regime di procedibilità e della stessa specie di

pena irrogabile, determinando il passaggio da una pena

obbligatoriamente detentiva ad una pena pecuniaria, sia pure in via

alternativa: in simili casi, infatti, verrebbero in considerazione

anche altri parametri costituzionali, quali l'art. 13 Cost., in

riferimento al bene supremo della libertà personale; l'art. 25,

secondo comma, Cost., in riferimento al principio di offensività, e

l'art. 27, terzo comma, Cost., dal quale sarebbe desumibile il

principio di proporzione tra fatto e pena;

che, rileva ancora il remittente, l'accoglimento della

prospettata questione di costituzionalità consentirebbe di applicare

l'art. 673 cod. proc. pen. tutte le volte in cui la successiva legge

più favorevole escludesse la punibilità del fatto, per qualsiasi

ragione (anche attinente al regime di procedibilità) ovvero

l'applicazione di una pena detentiva;

che, ad avviso del giudice a quo entrambe le questioni

sollevate, indipendenti l'una dall'altra e invocabili "in via

alternativa, non essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza logico

per l'eterogeneità delle premesse e delle norme denunziate",

sarebbero rilevanti;

che, nel corso di altro procedimento di esecuzione avente ad

oggetto la richiesta di revoca di una sentenza pronunciata ex

art. 444 cod. proc. pen. per il reato di oltraggio a pubblico

ufficiale a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 cod.

pen. disposta dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il

tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, con ordinanza in

data 20 gennaio 2000 (r.o. n. 524 del 2000), solleva, sulla base

delle medesime argomentazioni, identiche questioni di legittimità

costituzionale sia dell'art. 341 cod. pen., sia del combinato

disposto di cui agli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 cod. proc.

pen;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha concluso, quanto alla prima questione, nel

senso della manifesta inammissibilità per intervenuta abrogazione

della disposizione censurata e, quanto alla seconda questione,

chiedendo che la stessa venga dichiarata non fondata, poiché, a

differenza del principio di irretroattività della legge penale

(art. 25, secondo comma, Cost.), quello di retroattività della norma

più favorevole non è costituzionalizzato e la regola enunciata

dall'art. 2, terzo comma, cod. pen. rappresenterebbe un ragionevole

contemperamento tra il principio del favor rei e quello di

intangibilità del giudicato.

Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione sollevano

identiche questioni di legittimità costituzionale, i relativi

giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il giudice a quo muovendo dal presupposto che

l'abrogazione dell'art. 341 del codice penale disposta dall'art. 18

della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario) non avrebbe comportato una vera e propria abolitio

criminis ma avrebbe dato luogo ad una semplice successione nel tempo

di leggi penali incriminatrici, solleva due questioni di legittimità

costituzionale;

che, con la prima questione, il remittente, pur nella

consapevolezza della sua intervenuta abrogazione, sottopone al

giudizio di questa Corte l'art. 341 cod. pen., ritenendo che una

eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale di tale

disposizione comporterebbe l'applicazione, in luogo dell'art. 2,

terzo comma, cod. pen., dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, che non consentirebbe di distinguere l'ipotesi della abolitio

criminis da quella della successione nel tempo di leggi penali, con

la conseguenza che la sentenza di condanna per il reato di oltraggio

potrebbe essere revocata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen;

che, con la seconda questione, il medesimo remittente

denuncia il combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del

codice penale e 673 del codice di procedura penale, nella parte in

cui non consente la modifica del giudicato, in sede di procedimento

di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo con

effetto meramente modificativo e conseguente abrogazione di una norma

incriminatrice, perlomeno nei casi in cui l'intervento legislativo

viene a porre in discussione l'an della sanzione, mediante la

modifica del regime di procedibilità del reato, ovvero il quantum o

la species della pena, prevedendo la nuova disciplina la pena

pecuniaria (sia pure in alternativa) in luogo di quella detentiva;

che, a prescindere da ogni valutazione circa la plausibilità

della interpretazione dalla quale muove il remittente in ordine

all'effetto della abrogazione dell'art. 341 cod. pen., nel senso

cioè che questa abbia dato luogo ad una successione nel tempo di

leggi penali, con conseguente applicabilità dell'art. 2, terzo

comma, cod. pen., piuttosto che ad una vera e propria abolitio

criminis, osta allo scrutinio nel merito un preliminare profilo di

inammissibilità;

che, infatti, il remittente, nel sollecitare l'intervento di

questa Corte, ha precisato che le questioni di legittimità

costituzionale rilevanti sarebbero due, "ciascuna delle quali

indipendente dall'altra e invocabile in via alternativa, non essendo

ravvisabile un rapporto di dipendenza logico per l'eterogeneità

delle premesse e delle norme denunziate";

che, in tal modo, il giudice a quo prospetta quesiti plurimi,

di portata affatto differente, ponendo esplicitamente i quesiti

stessi in un legame irrisolto di alternatività, senza un

collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la

delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di

dichiarazione di inammissibilità di quella che la precede;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di

questa Corte, le questioni devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili (ordinanze n. 78 del 2000, n. 286 del 1999, n. 449,

n. 384 e n. 146 del 1998).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, e del

combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e

673 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento,

rispettivamente, agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo

comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma,

della Costituzione, e agli artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di

Rovereto, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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