Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1973 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 343

e 344 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 gennaio 1972 dal pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Santini Arnaldo, iscritta al n. 372 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;

2) ordinanza emessa il 17 novembre 1972 dal giudice istruttore del

tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tornisiello

Pasquale, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

3) ordinanza emessa il 6 novembre 1972 dal giudice istruttore del

tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Rotolo Nicolò

ed altro, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che, con ordinanza 6 novembre 1972 del giudice istruttore

del tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Nicolò

Rotolo ed altro, è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale degli artt. 341, primo e quarto comma (oltraggio a

pubblico ufficiale), e 344 (oltraggio a pubblico impiegato) del codice

penale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della

Costituzione;

che, con ordinanza 17 novembre 1972 dello stesso giudice istruttore

nel procedimento penale a carico di Pasquale Tornisiello, è stata

sollevata analoga questione relativa al solo art. 341, primo e quarto

comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 97 e 98

della Costituzione;

che, infine, con ordinanza 11 gennaio 1972 del pretore di Livorno

nel procedimento penale a carico di Arnaldo Santini, è stata sollevata

questione relativa al solo art. 344 cod. pen., in riferimento all'art.

3 della Costituzione;

che i giudizi possono essere riuniti.

Considerato che, con sentenza n. 165 del 1972, questa Corte ha già

dichiarato non fondata la questione concernente le stesse norme

denunziate, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione

(oltre che all'art. 113), e che ad essa hanno fatto seguito altre

pronunzie (ordinanze nn. 6 e 61 e sentenza n. 68 del 1973) di manifesta

infondatezza;

che non vengono addotti argomenti né profili nuovi tali da indurre

la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 341, primo e quarto comma, e 344 del codice

penale, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98

della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del

1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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