Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1972 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 341

e 344 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1970 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Foresti Franco, iscritta al n. 142 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1970 dal pretore di Carrù nel

procedimento penale a carico di Bonino Battista, iscritta al n. 310 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970;

3) ordinanza emessa il 17 giugno 1971 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Cesari Paolo, iscritta al n. 289 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;

4) ordinanza emessa il 25 giugno 1971 dal pretore di Bassano del

Grappa nel procedimento penale a carico di Giacoboni Claudio, iscritta

al n. 388 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Franco

Foresti, imputato di oltraggio ad impiegato che presta un pubblico

servizio, per avere offeso l'onore ed il prestigio del conducente di un

mezzo di pubblico trasporto, il pretore di Bologna, con ordinanza del

13 marzo 1970, ha posto in dubbio la legittimità costituzionale

dell'art. 344 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Ad avviso del pretore, il cittadino non sarebbe in grado di

discernere se sia o meno pubblico impiegato il conducente di un

trasporto pubblico. Ed a questo verrebbe attribuita, in caso di

offesa, una maggiore tutela, non giustificata dalla "identificazione

del soggetto con l'ufficio", oltre che una dignità sociale ed una

posizione davanti alla legge diversa da quella degli altri cittadini.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione

della parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato è intervenuto con atto depositato

il 23 giugno 1970 ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non

fondata.

Premesso che l'assunto del pretore circa l'impossibilità, da parte

del cittadino, di discernere se il conducente di un mezzo di trasporto

pubblico sia o meno un pubblico impiegato atterrebbe al problema

dell'errore, irrilevante in sede di legittimità costituzionale,

l'Avvocatura osserva che, per il resto, la questione sarebbe stata

sollevata senza prospettare profili diversi da quella che, quanto

all'art. 341 cod. pen., è stata decisa con sentenza di questa Corte n.

109 del 1968, ed in termini sostanzialmente identici. Anche per il

pubblico impiegato che presta un pubblico servizio, infatti, la più

intensa protezione penale troverebbe, in una serie di ipotesi

criminose, corrispondenza in una maggiore responsabilità, in relazione

allo speciale status, che giustificherebbe la diversità di

trattamento. Una soluzione contraria, del resto - conclude l'Avvocatura

- indurrebbe ad eliminare dalla categoria dei cosiddetti reati propri,

quelli in cui la particolare qualificazione giuridica del soggetto

passivo che sia impiegato che presta un pubblico servizio è elemento

costitutivo o circostanza aggravante.

2. - Con ordinanza dell'11 luglio 1970, emessa nel corso di un

procedimento penale a carico di Battista Bonino, il pretore di Carrù

ha posto, a sua volta, in dubbio la legittimità costituzionale

dell'art. 341 cod. pen. per contrasto con gli artt. 54, 97 e 98,

nonché con gli artt. 1 e 3 della Costituzione, chiedendo, in

riferimento a questi due ultimi, che sia riesaminata la questione già

decisa con sentenza n. 109 del 1968.

Ad avviso del pretore, la disposizione denunziata confliggerebbe

con l'assetto paritario di tutti i cittadini dinanzi alla legge, con

l'attuale stato della coscienza sociale, con lo spirito informatore

della Costituzione, oltre che con le norme costituzionali positive

sulla pubblica Amministrazione, il cui prestigio non sarebbe oggetto di

differenziata tutela. Invero, la Costituzione prevederebbe non diritti

o attribuzioni particolari, bensì soltanto una serie di doveri dei

funzionari ed impiegati pubblici.

La diversità di trattamento penale dell'oltraggio, rispetto a

quello dell'ingiuria, darebbe, infine, luogo ad una sperequazione

talmente rilevante da esulare dal campo della politica legislativa per

entrare in quello della legittimità costituzionale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si è avuto solo l'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 24

novembre 1970, nel quale si chiede che la questione sia dichiarata non

fondata.

Quanto alle censure che hanno lo stesso obiettivo di quelle già

disattese con la sentenza sopra richiamata, l'Avvocatura afferma che

nell'ordinanza di rimessione non si prospettano argomenti nuovi o

diversi. Circa le altre censure rileva che, alla stregua della

scriminante prevista nell'art. 4 del d.lg.lgt. 14 settembre 1944, n.

88, nella norma denunziata la tutela penale sarebbe accordata per le

funzioni che siano effettivamente esercitate, e soltanto se non vengano

varcati i limiti delle attribuzioni conferite. Sostiene, infine, che

non sarebbe vietato di accordare ai pubblici ufficiali una maggiore

protezione penale in caso di oltraggio, essendo statuito nella già

citata sentenza che il reato lede anzitutto il prestigio della pubblica

Amministrazione, mentre, d'altro canto, non è consentito, in sede

costituzionale, un sindacato circa il rapporto fra pena e reato.

3. - Con ordinanza del 17 giugno 1971, emessa nel corso di un

procedimento penale a carico di Paolo Cesari, il pretore di Bologna, su

istanza della difesa, ha posto in dubbio la legittimità costituzionale

dell'art. 341 cod. pen., per contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 113

della Costituzione.

Il pretore sostiene che le attività burocratiche sarebbero, dalla

Costituzione, qualificate "modi di esercizio del potere di

partecipazione individuale", sì da parificare la condizione degli

appartenenti alla pubblica Amministrazione a quella degli altri

cittadini.

Ciò risulterebbe, in particolare, dai precetti contenuti negli

artt. 2, 4, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione, i

quali attribuirebbero indistintamente a tutti i soggetti della

comunità nazionale un insieme di posizioni comprensive, oltre che di

diritti, anche di doveri e di compiti previsti nell'ordinamento. E

sarebbe confermato dalla collocazione del successivo art. 28 nel titolo

dei rapporti civili; dall'essere i pubblici funzionari al servizio

esclusivo della nazione (art. 98); dall'obbligo di fedeltà alla

Repubblica della generalità dei consociati, senza un particolare

status per quelli investiti di pubbliche funzioni (artt. 51 e 54); e,

infine, dall'illegittimità, dichiarata con sentenza di questa Corte n.

94 del 1963, dell'istituto della garanzia amministrativa.

Nel nuovo assetto in cui si inseriscono sia la burocrazia sia i

cittadini, tutti partecipano alla vita della società e dovrebbero

godere dello stesso prestigio, senza possibilità di distinzione tra

funzioni, mestieri e lavori. E, del resto, conclude il pretore, il

reato di oltraggio è stato ritenuto espressione della concezione

autoritaria del precedente regime dalla sentenza n. 109 del 1968 di

questa Corte, che ha anche invitato, finora senza risultato, il

legislatore a rivedere la normativa penalistica ad hoc.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo con atto depositato

il 12 ottobre 1971, ha chiesto che le questioni siano dichiarate

infondate.

Deduce l'Avvocatura che l'ordinanza non prospetterebbe motivi nuovi

o diversi da quelli di cui alla citata sentenza n. 109 del 1968,

essendo meramente formale il richiamo agli artt. 2 e 4 della

Costituzione, mentre quello al successivo art. 113 dovrebbe condurre

all'inammissibilità o, comunque, all'infondatezza della relativa

questione, nan essendo per nulla impedita dalla norma denunziata la

tutela giurisdizionale del cittadino contro gli atti della pubblica

Amministrazione.

L'Avvocatura osserva, infine, che il fatto stesso che con la

sentenza n. 109 del 1968 non fu dichiarata l'illegittimità della norma

denunziata, ma fu semplicemente rivolto un invito al legislatore a

modificarla, diminuendo la pena, starebbe a dimostrare la natura

legislativa del problema, sottratto, come tale, al controllo di

legittimità costituzionale.

4. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 341

cod. pen. è stata sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 28, 35,

54, 97 e 98 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, nel

corso di un procedimento penale a carico di Claudio Giacoboni.

Secondo il pretore, il prestigio e l'onore della pubblica

Amministrazione non potrebbero essere differenziati rispetto a quelli

del semplice cittadino. Siffatto principio si desumerebbe, da un lato,

dal combinato disposto dell'art. 3 e degli artt. 1 e 35 della

Costituzione, i quali ultimi qualificano e tutelano il lavoro in tutte

le sue forme ed applicazioni, e, dall'altro, dai restanti articoli, di

cui si è denunziata la violazione, che vieterebbero di porre il lavoro

pubblico su di un piano più elevato rispetto al lavoro privato.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze hanno, sostanzialmente, lo stesso

oggetto, anche se quella del pretore di Bologna in data 13 marzo 1970

riguarda l'art. 344 del codice penale (oltraggio a pubblico

impiegato), mentre le altre (pretore di Carrù dell'11 luglio 1970;

pretore di Bologna del 17 giugno 1971 e pretore di Bassano del Grappa

del 25 giugno 1971) attengono all'art. 341 dello stesso codice

(oltraggio a pubblico ufficiale); e, pertanto, i relativi giudizi

possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Per quanto concerne le censure che fanno riferimento agli

artt. 1 e 3 della Costituzione, la soluzione da adottare è indicata

dalla sentenza n. 109 del 1968, i cui principi debbono essere applicati

anche nell'attuale giudizio, non essendo state prospettate

argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso. E, mentre allora

l'ordinanza di rinvio - pur riconoscendo l'esigenza di difendere in

modo più vigoroso la funzionalità della pubblica Amministrazione - si

limitava a ritenere irragionevolmente sproporzionata la differente

disciplina praticata dal legislatore nei confronti di chi offende

l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale rispetto a chi rechi

ingiuria a colui che non riveste tale qualifica; le ordinanze che ora

ci occupano vorrebbero addirittura equiparare il pubblico ufficiale e

l'impiegato esercente un pubblico servizio a qualsiasi cittadino

privato. Di tal che i criteri accolti nella motivazione della citata

sentenza - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio

rispetto all'ingiuria non è irrazionale per eccessiva sproporzione

delle rispettive sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la

tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro

oggetto di tutela.

Il che, ovviamente, non esclude che competono al legislatore quei

compiti ai quali la Corte ha fatto richiamo nella precedente sentenza

n. 109 del 1968.

3. - Le affermazioni contenute nella sentenza testé ricordata

conducono a ritenere non fondate le rimanenti censure. Infatti, una

volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del

correlativo art. 35 Cost., perché se è vero che tutti i cittadini

hanno diritto al lavoro e che quest'ultimo è oggetto, nel suo

complesso, di apposita garanzia costituzionale, è vero altresì che

proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del

legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate

forme ed applicazioni del lavoro.

Ciò implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti

dello Stato e degli enti pubblici, quali sono posti, genericamente o

specificamente, da varie norme della Costituzione, possano

corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori

autonomi e dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una

particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma

restando la pari dignità delle persone uti singuli - sia conforme alle

esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, tra l'altro,

postulano efficienza e serenità di espletamento.

Quanto all'art. 113 Cost., che l'ordinanza del pretore di Bologna

del 17 giugno 1971 assume violato senza per altro darne alcuna

motivazione - come giustamente rileva l'Avvocatura generale dello Stato

- basti osservare che il denunziato art. 341 cod. pen., norma di

diritto penale sostanziale, non limita in alcun modo la guarentigia

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 341 e 344 del codice penale, sollevate con le ordinanze in

epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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