Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1975 dal

Pretore di Prato, nel procedimento penale a carico di Pecchioli

Marileno, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 4 giugno 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Marileno

Pecchioli, imputato del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, il

Pretore di Prato, con ordinanza emessa il 15 gennaio 1975, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondato il contrasto

tra la norma denunziata ed il principio invocato, sotto due profili.

Quanto al primo, a detta del Pretore, sarebbe viziata da sofisma

idoneo a vanificare il principio d'eguaglianza l'argomentazione della

Corte, contenuta nella sentenza n. 109 del 1968, decisione in cui, nel

respingere analoga questione, si osservava che la speciale disciplina

dell'art. 341 cod. pen. è giustificata dal fatto che "la tutela

penale dell'onore della persona fisica titolare del pubblico ufficio,

è assorbita in quella del prestigio della pubblica amministrazione che

in essa s'incarna, prestigio il quale viene colpito nel momento stesso

in cui la sua autorità si fa concretamente valere, e pertanto dà

luogo ad una nuova e diversa fattispecie legale". In questo modo,

sempre secondo il giudice a quo, si consentirebbe al legislatore di

eludere a suo arbitrio il principio di uguaglianza e di pari dignità

sociale dei cittadini costruendo "fattispecie nuove e diverse" sulla

base della diversa e specifica rilevanza attribuita alle diverse e

specifiche condizioni o qualifiche personali o sociali dei cittadini.

Né, aggiunge, il Pretore, si può ritenere che una tutela

differenziata dell'onorabilità del pubblico ufficiale e di quella del

comune cittadino sia giustificata dal fatto che il prestigio della

pubblica amministrazione rappresenta un valore maggiore, per esempio,

del prestigio della proprietà imprenditoriale, o del culto religioso,

o dell'insegnamento o della professione medica o forense che

rispettivamente s'incarnano nell'imprenditore, nel ministro del culto,

nel docente, nel medico, e nell'avvocato. Il prestigio della pubblica

amministrazione non sarebbe fatto oggetto di nessuna tutela

costituzionale e perciò nulla autorizzerebbe ad assumerlo a valore

privilegiato fino al punto da consentire la deroga in suo nome al

principio costituzionale di uguaglianza.

Quanto al secondo profilo, l'art. 341 sembra al Pretore in

manifesto contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,

giacché esso comporta, sul piano processuale, una disparità di

trattamento tra pubblici ufficiali e comuni cittadini che si risolve in

una discriminazione e in un privilegio odioso a danno delle persone

titolari di pubblici uffici. Queste infatti a causa della

procedibilità d'ufficio del reato di oltraggio, sono private del

potere di proporre (o di non proporre) e di rimettere la querela a

tutela della loro personale onorabilità e perciò del personale e

privato interesse da questa costituito. In tal modo i pubblici

ufficiali non hanno come gli altri cittadini la facoltà di deliberare

discrezionalmente a tutela della loro personale onorabilità e del loro

interesse alla riservatezza, in ordine all'opportunità di provocare o

invece di sottrarsi ad un processo penale.

Onde ovviare a questa ingiustificata disparità di trattamento, la

Corte costituzionale dovrebbe quanto meno, con sentenza interpretativa,

stabilire che, ove dal giudizio risulti che il fatto è diretto ad

offendere esclusivamente e specificamente' l'onore e il decoro della

persona fisica del pubblico ufficiale pur nell'esercizio ed a causa

delle sue funzioni e non anche il prestigio della pubblica

amministrazione, esso dovrebbe essere qualificato e punito come

ingiuria anziché come oltraggio e fosse perciò perseguibile su

querela della parte offesa.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato.

Nel chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente

infondata, l'avvocatura osserva che il Pretore di Prato contesta la

esattezza delle affermazioni contenute nella sentenza n. 109 del 1968 e

che la sua critica è in sostanza rivolta al legislatore ordinario, il

quale accorda una tutela differenziata al prestigio della pubblica

amministrazione rispetto a quello dei privati cittadini, anche se

imprenditori, ministri di culto, docenti, medici o avvocati. Si

tratterebbe, peraltro, di una critica del tutto infondata perché la

tutela differenziata della pubblica amministrazione corrisponde ad una

necessità insopprimibile dello Stato democratico, mentre l'attuazione

di tale tutela attraverso la particolare sanzione del reato di

oltraggio si adegua esattamente al principio costituzionale secondo cui

"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art.

98, primo comma).

Il criterio che ispira l'art. 341 del codice penale sarebbe lo

stesso per cui, dato il prevalente rilievo costituzionale della

Magistratura, l'oltraggio al magistrato in udienza corrisponde da una

fattispecie più grave di reato, sanzionata dall'art. 343 cod. pen. e

per cui, essendo il Presidente della Repubblica il rappresentante

dell'unità nazionale (art. 67 Cost.), l'offesa al suo onore e

prestigio costituisce reato ancor più grave, quello sanzionato

dall'art. 278 stesso codice, considerato come delitto contro la

personalità dello Stato.

È quindi evidente che in tali diverse ipotesi l'offesa alla

persona, seppure costituisce l'elemento materiale costante dei diversi

reati, non può giustificare una disciplina uniforme dell'oltraggio al

Presidente della Repubblica, o al magistrato in udienza pubblica o al

pubblico ufficiale e dell'ingiuria a privati, onde non può neanche

determinare una ingiusta disparità di trattamento fra le diverse

persone offese da tali reati.

L'avvocatura ricorda che tutto ciò è già stato ribadito da

questa Corte con le sentenze 28 novembre 1972, n. 165 e 26 giugno 1974,

n. 192, nonché con ulteriori ordinanze dichiarative della manifesta

infondatezza della stessa questione.

Infine, secondo l'avvocatura, le stesse considerazioni valgono ad

escludere la violazione del principio di uguaglianza anche sotto il

secondo profilo prospettato dall'ordinanza di rimessione, in ordine al

quale rileva comunque che la perseguibilità d'ufficio del reato di

oltraggio non diminuisce, ma rafforza la tutela del pubblico ufficiale,

quale incarnazione della Pubblica Amministrazione alla quale

appartiene. Considerato in diritto :

1. - Pur mostrandosi a conoscenza delle numerose decisioni con cui

questa Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 341 del codice penale promossa in relazione all'art. 3 della

Costituzione, il Pretore di Prato ha ritenuto non manifestamente

infondato il dubbio di incompatibilità della norma in esame con il

principio di eguaglianza sotto un duplice profilo. Da un lato la tutela

differenziata dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale non

corrisponderebbe a un valore privilegiato dalla Costituzione,

dall'altro la procedibilità d'ufficio in ordine al reato di oltraggio

priverebbe il pubblico ufficiale del potere di proporre (o di non

proporre) e di rimettere la querela a tutela della sua personale

onorabilità, con disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri

cittadini.

2. - La questione non è fondata.

Come già avvertito nella sentenza n. 109 del 1968, l'articolo 341

del codice penale appresta una tutela che trascende la persona fisica

del titolare dell'ufficio, per risolversi nella protezione del

prestigio della pubblica amministrazione impersonata da quel titolare.

Nonostante la contraria opinione del giudice a quo il perseguimento di

un simile valore da parte del legislatore ordinario (alla cui

insindacabile discrezionalità, ove non trasmodi in arbitrio, vanno

rimesse le modalità attuative concrete), corrisponde alla finalità

del buon andamento amministrativo prevista dall'art. 97 della

Costituzione. Finalità che non si riferisce esclusivamente alla fase

organizzativa iniziale della pubblica amministrazione, ma ne investe il

complesso funzionamento (cfr. sentenza n. 22 del 1966). Di qui una

duplice conseguenza: da un lato ragionevolmente nella norma

sull'oltraggio viene previsto un trattamento penale più grave di

quello riservato all'ingiuria e dall'altro se il pubblico ufficiale,

privato del potere di querela, si trova in situazione di disparità

rispetto ai comuni cittadini, tale disparità è giustificata dalla

protezione di un interesse che supera quello della persona fisica e che

trova fondamento nella Carta costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 341 del codice penale promossa con l'ordinanza in epigrafe,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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