Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1985 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341

codice penale promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1983 dal

Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Lodi Anna Maria

iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Velletri ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341

cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela

del tentativo di oltraggio a mezzo di telegrafo, anche in relazione

alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e

quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 3, 15 e

16 (rectius, 21) Cost.;

considerato che la Corte deve pronunciarsi soltanto sulla questione

sopra riportata e non anche sulla legittimità del combinato disposto

degli artt. 56 e 341 cod. pen. e 11, commi primo, terzo e quarto d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, disponendo che i telegrammi

con contenuto oltraggioso vengano trasmessi al Pretore, il quale deve

inibirne l'inoltro, violerebbero gli artt. 15 e 21 Cost. Detta

questione, infatti, prospettata nella parte iniziale dell'ordinanza,

risulta abbandonata nel successivo sviluppo della motivazione e non è

riprodotta nel dispositivo;

che, come più volte ha statuito questa Corte (cfr. da ultimo la

sent. n. 51/80 e l'ord. n. 165/80) la maggiore severità del

trattamento penale dettato per l'oltraggio rispetto a quello previsto

per la diffamazione - inclusa la perseguibilità d'ufficio -

corrisponde ad una ragionevole valutazione differenziale delle due

ipotesi di reato operata dal legislatore nell'esercizio della sua

discrezionalità, che è insindacabile finché non trasmodi in

arbitrio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., sollevata dall'ordinanza

in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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