Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen.

promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1979 dal Pretore di

Pietrasanta, nel procedimento penale a carico di Lombardi Riccardo,

iscritta al n. 985 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il giudice a quo, con l'ordinanza in epigrafe, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del

codice penale, nell'assunto che la norma denunziata contrasti con

l'art. 3 della Costituzione sotto due profili: per ciò che attiene

alla procedibilità ex officio dell'azione penale e per ciò che

attiene alla determinazione della pena in limiti edittali

sproporzionati ai criteri posti dallo stesso legislatore, per la tutela

dell'onore rispetto a quella della reputazione.

Considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale

in ordine all'art. 341 del codice penale sono già state dichiarate non

fondate con sentenze nn. 109/1968, 165/1972, 65/1974, 100/1977 e

51/1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 6, 61, 68, 80, 95,

133/1973, 22 e 182/ 1974;

che, in particolare, l'infondatezza della questione della

procedibilità ex officio è stata da ultimo dichiarata nella sentenza

n. 51/1980, mentre per quanto riguarda la sanzione irrogabile è

giurisprudenza costante di questa Corte che la sua determinazione

rientri nei poteri discrezionali del legislatore, all'infuori

dell'eventualità, che nella specie non ricorre, che la sperequazione

assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta dalla benché minima

giustificazione (cfr. ad esempio sentenze nn. 109/1968 e 18/1973).

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341 del codice penale sollevata dal Pretore

di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI -LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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