Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 164,

secondo comma, n. 1, quarto e ultimo comma, e 341 del codice penale,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1971 dal pretore di Varese nel

procedimento penale a carico di Broggi Francesco, iscritta al n. 166

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971;

2) ordinanza emessa il 24 novembre 1971 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Zucco Michele, iscritta al n. 5 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;

3) ordinanza emessa il 20 dicembre 1971 dal pretore di Conegliano

nel procedimento penale a carico di Dalla Vedova Sergio, iscritta al n.

105 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972;

4) ordinanza emessa il 13 gennaio 1972 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Francavilla Francesco, iscritta al n.

165 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;

5) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal pretore di Como nel

procedimento penale a carico di Mian Albino, iscritta al n. 193 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Republica n. 165 del 28 giugno 1972;

6) ordinanza emessa il 2 marzo 1972 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Piacente Vincenzo, iscritta al n. 226

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Francesco

Broggi, il pretore di Varese, con ordinanze 19 febbraio 1971, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 164,

secondo comma n. 1, del codice penale, in relazione al quarto comma

dello stesso articolo, nella parte in cui, pur in concorso degli altri

requisiti di legge, non consente di concedere la sospensione

condizionale della pena a chi riporti condanna anche per

contravvenzione, dopo essere stato condannato a pena detentiva per

delitto. A questo imputato, secondo il pretore, verrebbe ingiustamente

riservato un trattamento deteriore rispetto a chi sia stato, viceversa,

condannato a pena detentiva per contravvenzione.

2. - Nel procedimento penale contro Michele Zucco, imputato di

oltraggio, il tribunale di Torino, con ordinanza 24 novembre 1971, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341 cod. pen., che statuirebbe una tutela

privilegiata per determinati soggetti, in quanto pubblici ufficiali.

Tenuto, poi, conto dei precedenti penali e delle condizioni

dell'imputato, con famiglia numerosa a carico, il pretore ha posto,

altresì, in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 164,

secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui esclude la facoltà

di sospendere condizionalmente la pena "a chi abbia riportato una

precedente condanna a pena detentiva per delitto", in riferimento agli

artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione.

3. - Altra questione di legittimità costituzionale dell'articolo

164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui esclude che possa

concedersi un'ulteriore sospensione nel caso di nuova condanna per

reato commesso posteriormente a quello cui si riferisce la condanna a

pena sospesa, allorché il cumulo non superi i limiti massimi fissati

dall'art. 163, è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con

ordinanza del 20 dicembre 1971, dal pretore di Conegliano nel giudizio

contro Sergio Dalla Vedova. Nel fare richiamo alle sentenze n. 86 del

1970 e n. 73 del 1971 di questa Corte, il pretore rileva che, qualora

non fosse stata ancora pronunciata la precedente condanna e i due

procedimenti penali fossero stati riuniti, l'imputato avrebbe potuto

avere il beneficio.

4 - La medesima disposizione dell'art. 164, quarto comma, cod.

pen., in relazione al precedente secondo comma, n. 1, in riferimento

all'art. 3 Cost., è stata sollevata con le ordinanze 13 gennaio e 2

marzo 1972 dal tribunale di Torino, rispettivamente nei giudizi contro

Francesco Francavilla e contro Vincenzo Piacente, per la sfavorevole

posizione di coloro che, avendo già ottenuto il beneficio per una

contravvenzione, non possono fruirne per il primo delitto che

successivamente commettono, rispetto a quelli che, invece, possono

godere della concessione per esserne stati esclusi nella precedente

condanna per contravvenzione.

5. - Con ordinanza del 24 giugno 1971, resa nel giudizio a carico

di Albino Mian, il pretore di Como ha proposto questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del

quinto comma del medesimo art. 164, nella parte in cui esclude la

facoltà di concedere per la seconda volta il beneficio nell'ipotesi di

nuova condanna a pena pecuniaria, mentre l'ammette, a determinate

condizioni, nell'ipotesi più grave di nuova condanna a pena detentiva.

6. - In tutti i giudizi innanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate con tutte le ordinanze in epigrafe

riguardano taluni aspetti della vigente disciplina della sospensione

condizionale della pena, dopo le innovazioni apportate all'art. 164

cod. pen. dalla legge 24 aprile 1962, n. 191; ed una anche l'entità

della pena prevista, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale,

nell'art. 341 del codice penale. i relativi giudizi possono riunirsi

per essere trattati e decisi con unica sentenza; e la riunione

coinvolge, stante l'unicità sia dell'imputato, sia dell'ordinanza di

rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341

cod. pen., sollevata dal tribunale di Torino, con ordinanza 24

novembre 1971, insieme a quella dell'art. 164, secondo comma, n. 1, del

codice penale.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 341

cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è stata

dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972,

che ha fatto richiamo pure alla precedente sentenza n. 109 del 1968, e,

di conseguenza, manifestamente infondata con le successive ordinanze n.

6, 61 e 80 del 1973 e con altra sentenza n. 68 del 1973.

Non essendo prospettati profili né addotti argomenti nuovi, la

Corte non ha ragione di modificare la sua giurisprudenza.

3. - È esatto quanto asserisce il pretore di Varese (ordinanza 19

febbraio 1971) che l'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. "non

consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale a

colui che riporti condanna, anche per contravvenzione, già essendo

stato condannato a pena detentiva per delitto": infatti, il correttivo

dell'ultimo comma del ridetto articolo, aggiunto con la legge 24 aprile

1962, n. 191, opera esclusivamente allorquando a una condanna a pena

pecuniaria (per delitto o per contravvenzione) segua altra condanna a

pena detentiva (per delitto o per contravvenzione).

La Corte ritiene, tuttavia, che la questione non sia fondata. Si

deve, infatti, riconoscere che il legislatore non irrazionalmente abbia

stabilito che fra i presupposti della facoltà di sospendere la pena

debba esservi l'assenza di precedente condanna a pena detentiva: la

gravità di questa sanzione, invero, giustifica l'esclusione della

suddetta facoltà in base alla ragionevole considerazione che il

condannato a pena detentiva non sia meritevole della sospensione quando

incorra in altro reato pur punito con pena pecuniaria.

4 - Sono anche da disattendere le censure mosse dal pretore di Como

(ordinanza 24 giugno 1971), attinenti all'ultimo comma dell'art. 164

cod. pen. (aggiunto), nella parte in cui esclude la possibilità di

concedere, per la seconda volta, la sospensione condizionale della

pena, nel caso in cui anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria.

Si tratta, qui pure, di una scelta del legislatore, che ha inteso,

per ragioni equitative (siccome risulta dai lavori preparatori della

legge 24 aprile 1962, n. 191), consentire la "trasferibilità" del

beneficio dalla precedente condanna a pena di specie meno grave (multa

o ammenda) alla successiva condanna a pena di specie più grave (cioè

detentiva): ragioni equitative che non sussistono o non sono

altrettanto valide quando anche la seconda sentenza sia a pena

pecuniaria.

5. - Il tribunale di Torino (ordinanza 24 novembre 1971) ha

denunziato l'art. 164, secondo comma, n. 1 cod. pen., nella parte in

cui dispone che non può essere concessa la sospensione condizionale

della pena "a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva

per delitto", ravvisandovi contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e

31, primo comma, della Costituzione.

Il contrasto non esiste.

Non è da dimenticare che la ratio dell'istituto della sospensione

condizionale sta nella presunzione che il condannato, il quale abbia

ottenuto il beneficio, si asterrà dal commettere altri reati, vale a

dire nella presunzione di ravvedimento del reo.

Lo stesso art. 27, terzo comma, Cost. attribuisce alla pena una

funzione rieducativa e di tale funzione la sospensione condizionale

vuole essere un concreto strumento. Orbene, chi commetta un illecito

penale, malgrado il beneficio, precedentemente ottenuto, della

sospensione condizionale, dimostra, con ciò stesso, di non aver

avvertito la funzione rieducativa della pena (sospesa).

È chiaro, comunque, che l'argomento addotto dal tribunale di

Torino può essere inteso quale invito al legislatore, non avendo

rilievo sul piano del controllo di legittimità costituzionale.

Ancor meno fondato è il riferimento all'art. 31, primo comma,

Cost., che tutela la famiglia (con particolare riguardo alla famiglia

numerosa) senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e

la esecuzione della pena conseguente al commesso reato: campo,

quest'ultimo, che interessa l'art. 133, secondo comma, n. 4, cod. pen.

e l'istituto della grazia (art. 174, primo comma, cod. pen. e art. 595

cod. proc. pen.).

6. - Il pretore di Conegliano (ordinanza 20 dicembre 1971) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 164,

quarto comma, cod. pen., nella parte in cui esclude che possa

concedersi una ulteriore sospensione condizionale della pena nel caso

di nuova condanna, per reato posteriormente commesso, a pena che,

cumulata con quella già sospesa, non superi il limite per

l'applicabilità del beneficio: e ciò in riferimento all'art. 3 Cost.,

per disparità di trattamento rispetto al caso di nuova condanna per

reato anteriormente commesso.

Non giova il precedente della sentenza di questa Corte n. 73 del

1971, la quale, concernendo il reato anteriormente commesso, ha inteso

riparare alle conseguenze della separata trattazione dei giudizi, non

riuniti per le più varie ragioni cioè perché il giudice non ne ha

disposto la riunione o perché non gli è pervenuta la notitia criminis

o perché il disporla, ritardando la pronunzia, avrebbe fatto cadere in

prescrizione uno o più reati.

Allorché si tratta, invece, di reato commesso posteriormente alla

sentenza con cui l'imputato è stato già condannato con pena sospesa,

opina la Corte che non irragionevolmente il legislatore abbia valutato

come diversa la situazione giuridica e ad essa abbia fatto

corrispondere una diversità di trattamento. Ovviamente, nell'ambito

della sua discrezionalità, il legislatore può modificare questo

regime giuridico: e difatti il testo delle "Modifiche al libro primo e

agli articoli 576 e 577 del codice penale", approvato dal Senato e ora

all'esame della Camera dei Deputati (Atti, doc. n. 1614), estende il

beneficio alla nuova condanna (anche per un fatto commesso dopo)

"qualora la pena cumulata a quella precedentemente sospesa non superi i

limiti stabiliti dall'art. 163".

Ché se, d'altro canto, il reato sia dal giudice ritenuto unito dal

vincolo della continuità con quello per il quale è stata emessa

sentenza di condanna condizionalmente sospesa, il problema più non si

pone, essendo l'area coperta dalla pronunzia n. 86 del 1970 di questa

Corte.

7. - Infine, il tribunale di Torino (ordinanze 13 gennaio e 2 marzo

1972) ha denunziato l'art. 164, quarto comma, cod. pen., in relazione

al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sempre in riferimento

all'art. 3 Cost., sotto il profilo della "ingiustificata

discriminazione tra coloro i quali, condannati una prima volta per

contravvenzione, senza aver goduto dei benefici di legge, si trovino

poi nella fortunata condizione di poter godere della sospensione

condizionale della pena per un delitto posteriormente commesso e quelli

che, avendone goduto per la contravvenzione, più non possono

beneficiarne in ordine al primo delitto che successivamente

commettono".

Valgono le stesse considerazioni addotte per l'ordinanza del

pretore di Varese (supra n. 3).

Del resto, il fatto che l'imputato abbia subito una prima condanna

(contravvenzionale) a pena detentiva non sospesa non lo pone

automaticamente in una posizione privilegiata rispetto a chi il

beneficio abbia ottenuto, perché, tenendo conto degli indici obiettivi

e subiettivi dell'art. 133 cod. pen., il giudice può ben essere

indotto a negare la sospensione anche per il secondo episodio

(delittuoso) punito con pena detentiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 164, secondo comma, n. 1, del codice penale, sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Varese con

ordinanza 19 febbraio 1971 e, in riferimento agli artt. 27, terzo

comma, e 31, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino

con ordinanza 24 novembre 1971;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Conegliano

con ordinanza 20 dicembre 1971 e, in relazione al secondo comma, n. 1,

dello stesso articolo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal tribunale di Torino con ordinanze 13 gennaio e 2 marzo 1972;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 164, quinto comma, del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Como con

ordinanza 24 giugno 1971;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con

ordinanza 24 novembre 1971, già dichiarata non fondata con sentenza n.

165 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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