Art. 438 c.p.p. — Presupposti del giudizio abbreviato

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(( (Presupposti del giudizio abbreviato). L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. L'imputato ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

17

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice".

Corte costituzionale

30

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (G.U. 1a s.s. 5/2/1992, n. 6) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ".

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 29 maggio 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 438 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 21594/2025

    27 luglio 2025

    La sentenza penale di assoluzione, con le formule "perchè il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", resa all'esito di giudizio abbreviato ex art. 438 ss. c.p.p., non produce effetti nel processo tributario ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che si tratta di decisione pronunziata in assenza di dibattimento, essendo il processo definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti.

    Art. 438 c.p.p.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 383 ↗

Tutte le 82 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 169/2003

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 2003

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Infatti la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato limita irragionevolmente il diritto di difesa, mentre d'altro canto non vi è alcun ostacolo nel quadro normativo vigente e che detta previsione sia introdotta, ed anzi risultando conforme alle finalità di economia processuale che cannotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento, e coerente con il principio enunciato dall'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost. - Sul giudizio abbreviato, v. citate sent. 23/1992, 54/2002, 115/2001, 66/1990, 183/1990 e 81/1991.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 458 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 464 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 23/1992

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1992

    Qualora, nonostante l'adesione del p.m., la richiesta dell'imputato per il rito abbreviato non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non può spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla misura della pena e su una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilità delle parti. Pertanto, dato che nessuna disposizione del codice consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato, sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilità allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato; conseguentemente va dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - V., in materia di riesame di provvedimento negativo del G.I.P., la sent. n. 81/1991 e, in caso di conflitto tra G.I.P. e giudice del dibattimento, l'ord. n. 101/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 81/1991

    Ha colpito questo articolo
    15 febbraio 1991

    Non risponde alle esigenze di coerenza e ragionevolezza una disciplina che - come quella concernente, nel rito ordinario, la richiesta del processo abbreviato - autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una "determinata scelta del rito processuale", ma anche a una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, così sottraendola all'"obiettiva ed imparziale valutazione" del giudice tanto più che, in un sistema come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di parità tra le parti (accusa e difesa) in ogni stato e grado del procedimento, non dovrebbe essere consentito che i rapporti fra pubblico ministero ed imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volontà immotivato e, perciò, incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale. Con la possibilità di un ulteriore squilibrio nel trattamento fra due imputati con identica imputazione e portatori di un'analoga capacità a delinquere, qualora il pubblico ministero adotti diversi atteggiamenti nei loro confronti senza nemmeno dover esternarne le ragioni e vederle sottoposte ad un qualsiasi controllo giurisdizionale. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - Sui poteri rispettivi del P.M. e del giudice: S. n. 120/1984.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (24)

Se ne mostrano 16 su 24, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1992 al 2 gennaio 2000. 26 parole tolte, 168 parole aggiunte.

aggiunto: (Presupposti del giudizio abbreviato). L'imputato puo' chiederetolto: , con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito tolto: nell'udienza preliminare aggiunto: all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. La richiesta tolto: e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto aggiunto: puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o tolto: a aggiunto: per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 tolto: comma 3aggiunto: , comma 3. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. L'imputato ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art438 · fonte del testo

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