Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1997

dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di

Vitiello Raffaele, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 25 marzo 1997 emessa nel corso di un

giudizio penale la Corte d'appello di Trieste ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui "subordina al

consenso del pubblico ministero l'esperibilità del rito abbreviato

chiesto dall'imputato";

che il rimettente riferisce che nel corso del procedimento di

primo grado il giudice aveva respinto, stante il dissenso del

pubblico ministero, la richiesta di giudizio abbreviato formulata

dall'imputato e aveva altresì rigettato un'eccezione del medesimo

relativa all'incostituzionalità della disciplina del rito speciale

nella parte in cui stabilisce l'insindacabilità del diniego

dell'organo di accusa; che la pronuncia dibattimentale di condanna

resa dal giudice di primo grado era appellata dall'imputato, il quale

riproponeva, tra i motivi di impugnazione, l'eccezione anzidetta,

alla quale ritiene ora di dare seguito il giudice di appello, previa

affermazione della rilevanza della questione, il cui accoglimento

determinerebbe, a norma dell'art. 442 cod. proc. pen., la riduzione

di un terzo della pena applicabile;

che ad avviso della Corte d'appello la necessità, per l'accesso

al giudizio abbreviato, del consenso del pubblico ministero

attribuisce a quest'ultimo un insindacabile potere di veto, tale da

influire in modo incontrollabile sulla determinazione della pena;

compito, questo, che il codice e ancor prima la Costituzione affidano

al giudice;

che l'attribuzione di un siffatto potere risulta, ad avviso del

rimettente, in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per

ingiustificata possibilità di trattamento differenziato di casi

analoghi, in quanto dedotti in procedimenti trattati da diversi

pubblici ministeri; b) con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, per la violazione del diritto di difesa; c) con l'art.

25 della Costituzione, per la lesione del principio del giudice

naturale e d) con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, per

la soggezione del giudice alla volontà del pubblico ministero invece

che soltanto alla legge;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la Corte d'appello rimettente prospetta una

dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 438 cod. proc. pen.

che elimini dai presupposti di ammissibilità del giudizio abbreviato

il consenso del pubblico ministero, così da superare una disciplina

che, ad avviso della Corte stessa, accorda all'organo di accusa un

insindacabile potere di "veto" sull'esperibilità del giudizio

speciale, con le conseguenze sostanziali che ne derivano;

che questa Corte con la sentenza n. 81 del 1991 - menzionata

dallo stesso giudice a quo - ha introdotto nella disciplina del

giudizio abbreviato il controllo del giudice sul dissenso del

pubblico ministero, come garanzia rispetto a un possibile diniego

ingiustificato, e ha indicato al contempo - ricavandolo dal sistema -

il criterio alla cui stregua verificare la legittimità del dissenso,

cioè la definibilità del processo allo stato degli atti,

conseguentemente riconoscendo al giudice del merito il potere di

applicare la riduzione di un terzo della pena quando il mancato

consenso risulti ingiustificato;

che nell'anzidetta riconfigurazione dello schema procedimentale

del rito speciale i dubbi di costituzionalità prospettati dal

rimettente perdono rilievo, poiché il sindacato del giudice, anche

dell'impugnazione, sulla legittimità del diniego del giudizio

abbreviato consente di applicare all'imputato la riduzione di pena

quando la mancata trattazione del processo nella forma abbreviata sia

dipesa da un dissenso ingiustificato dell'accusa, così da escludere

che possano ravvisarsi gli inconvenienti e le arbitrarie

differenziazioni tra imputati, lamentati dal giudice a quo;

che la richiesta di eliminazione del presupposto del consenso del

pubblico ministero ai fini dello svolgimento del giudizio abbreviato

risulterebbe d'altra parte eccessiva e impropria allo stato attuale

della disciplina, in quanto equivarrebbe alla possibilità di

adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico

ministero e sulla base della sola volontà dell'imputato, espressa in

funzione dei propri interessi di difesa, possibilità che questa

Corte ha ravvisato come non coerente con il disegno attuale del

processo penale (sentenza n. 81 del 1991 citata; sentenza n. 284 del

1990);

che inoltre questa Corte ha sottolineato come la pura e semplice

eliminazione del presupposto del consenso del pubblico ministero

verrebbe a determinare ulteriori disarmonie di dubbia

costituzionalità nel sistema, poiché alla perdita, per l'accusa,

della facoltà di interloquire sulla scelta del rito dovrebbero

accompagnarsi una nuova disciplina sull'esercizio del diritto alla

prova e una modifica delle limitazioni alla facoltà di impugnazione

(sentenze n. 442 del 1994 e n. 92 del 1992), secondo scelte e

soluzioni che sono affidate al legislatore, cui più volte questa

Corte ha d'altra parte indirizzato l'invito a provvedere al riguardo;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata, sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 101,

secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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