Corte costituzionale

Ordinanza n. 420/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4-terlegge 82/2000
  • art. 438legge 144/2000
  • art. 4-terlegge 144/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter, comma

3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni

alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del

giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge

5 giugno 2000, n. 144, e dell'art. 438, comma 5, del codice di

procedura penale, in relazione all'art. 603, commi 1 e 3, stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 2000 dalla Corte

di assise di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di

P.R., iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di P.R;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 novembre 2000 la Corte di

assise di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4-ter, comma 3, lettera b), della legge

5 giugno 2000, n. 144 - recte: del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82

(Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare

nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni,

nellalegge 5 giugno 2000, n. 144 - e dell'art. 438, comma 5, del

codice di procedura penale, in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3,

del medesimo codice, sia nella parte in cui non consentono al giudice

di appello di rifiutare l'ammissione al giudizio abbreviato,

allorché le prove da esso già ammesse ai sensi dell'art. 603 cod.

proc. pen. risultino incompatibili con le finalità di economia

processuale proprie del procedimento; sia nella parte in cui non

prevedono che il giudice di appello possa escludere la riduzione

premiale di pena connessa al rito alternativo, qualora, dopo

l'ammissione a tale rito della parte richiedente, gli elementi

desunti dal fascicolo del pubblico ministero non appaiano "in grado

di impedire la prosecuzione della già deliberata rinnovazione

dell'istruttoria";

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere

investito dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di

condanna ad anni ventidue di reclusione, emessa nei suoi confronti in

primo grado per i delitti di omicidio volontario aggravato ai sensi

dell'art. 576, numero 5, codice penale e di violenza sessuale, previo

riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente del

vizio parziale di mente, ritenute equivalenti all'aggravante

contestata;

che in accoglimento della richiesta formulata nell'atto di

appello a norma dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la Corte

rimettente aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria

dibattimentale al fine dell'espletamento di una perizia sulla

dinamica dei fatti e sulle condizioni di mente dell'imputato,

ampliando peraltro d'ufficio l'ambito dell'indagine peritale in

applicazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen;

che prima dell'esame dei periti, l'imputato aveva chiesto di

essere ammesso al giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 4-ter comma

3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con

modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144: istanza che il

giudice a quo aveva parimenti accolto, disponendo conseguentemente

l'acquisizione del fascicolo del pubblico ministero;

che tuttavia - ritenendo che le risultanze di tale fascicolo

non risolvessero i problemi di ordine probatorio a fronte dei quali

era stata disposta la rinnovazione del dibattimento - il giudice a

quo aveva completato le attività istruttorie in precedenza

deliberate;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,

la Corte rimettente rileva come - di seguito alle radicali modifiche

della disciplina del giudizio abbreviato introdotte dalla legge

16 dicembre 1999, n. 479 - il citato art. 4-ter del decreto-legge

n. 82 del 2000 (aggiunto dalla legge di conversione n. 144 del 2000)

abbia dettato, al comma 2, una speciale disciplina transitoria,

concernente i processi penali per reati punibili con la pena

dell'ergastolo (quale quello a quo a fronte dell'aggravante di cui

all'art. 576, numero 5, codice penale, contestata in rapporto al

reato di omicidio) in corso alla data di entrata in vigore della

stessa legge di conversione e nei quali, prima della data di entrata

in vigore della legge n. 479 del 1999, era scaduto il termine per la

proposizione della richiesta del rito alternativo;

che, in particolare, si è previsto che l'imputato possa

chiedere, nella prima udienza utile successiva, che il processo, "ai

fini dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale", sia

immediatamente definito, anche sulla base degli atti del fascicolo

del pubblico ministero: facoltà, questa, esercitabile - in forza del

comma 3, lettera b), dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000

- anche nei giudizi di appello, a condizione che sia stata disposta

la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 cod. proc.

pen. e che la richiesta venga presentata prima della conclusione

dell'istruzione medesima;

che nell'ipotesi considerata, peraltro, il giudice di appello

non potrebbe comunque negare l'accesso al rito speciale: e ciò

neppure quando, dopo l'ampliamento del materiale processuale

conseguente all'acquisizione del fascicolo del pubblico ministero,

egli ravvisi (come nella specie) la perdurante necessità di

procedere all'attività istruttoria;

che l'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., come sostituito

dalla legge n. 479 del 1999 - che il rimettente assume "teoricamente

applicabile al giudizio di appello in relazione alla regola estensiva

dell'art. 598 cod. proc. pen." - limita, infatti, il potere del

giudice di respingere la richiesta di giudizio abbreviato alla sola

ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta stessa ad

una integrazione probatoria che appaia incompatibile conle finalità

di economia processuale proprie del procedimento: situazione, questa,

che non ricorrerebbe nella fattispecie avuta di mira, non essendosi

al cospetto di una integrazione probatoria richiesta dall'imputato

quale condizione di ammissione al rito, ma di una attività

istruttoria disposta dallo stesso giudice di secondo grado sulla base

della constatazione "di non essere in grado di decidere"

(nell'ipotesi di rinnovazione su richiesta dell'appellante, ex

art. 603, comma 1, cod. proc. pen.), ovvero di una valutazione di

assoluta necessità dell'attività medesima (nell'ipotesi di

rinnovazione ex officio, ai sensi del comma 3 dell'art. 603 cod.

proc. pen.);

che in tal modo, peraltro, le norme denunciate si porrebbero

in contrasto "con il combinato disposto degli artt. 3 e 97 della

Costituzione per violazione del parametro della ragionevolezza",

equiparando illogicamente la situazione dell'imputato che chieda il

rito alternativo in primo grado, rinunciando a proporre istanze

probatorie, o proponendole solo "in via subordinata", ai sensi

dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen; e quella dell'imputato che,

in base alla disciplina transitoria de qua, formuli la medesima

richiesta in appello, "non solo a "strategie difensive di parte

pressoché esaurite, ma in un quadro di sviluppi probatori

tendenzialmente favorevoli", beneficiando, così, di una riduzione di

pena "senza alcuna contropartita reale per lo Stato" in termini di

economia processuale;

che non costituirebbe, infatti, una reale contropartita la

mera acquisizione del fascicolo del pubblico ministero, quante volte

gli atti in esso contenuti risultino inidonei a "dirimere il dubbio"

a fronte del quale il giudice di appello si era indotto a ricorrere

alle "risorse eccezionali" di cui all'art. 603 cod. proc. pen.: in

simile situazione, difatti, il giudice di appello non potrebbe

rinunciare a procedere all'attività istruttoria già ritenuta

essenziale senza violare "il canone, non solo normativo ma etico del

giudizio penale, dell'obbligo di ricercare la verità, anche al di

là ed in assenza di stimoli di parte";

che si è costituito nel giudizio di costituzionalità

l'imputato nel processo a quo, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata.

Considerato che la Corte di assise di appello di Venezia - nel

sottoporre a scrutinio di costituzionalità l'art. 4-ter, comma 3,

lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con

modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e l'art. 438, comma

5, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3, dello

stesso codice - chiede a questa Corte due distinti interventi di tipo

additivo, i quali si pongono in rapporto di necessaria alternatività

logico-giuridica fra loro, in quanto ciascuno di essi varrebbe ad

eliminare, per via diversa, gli asseriti profili di illegittimità

costituzionale delle norme denunciate;

che il rimettente invoca, infatti, da un lato, un intervento

sanante "a monte", consistente nell'attribuzione al giudice di

appello del potere di negare l'accesso al rito alternativo -

richiesto dall'imputato di reato punibile con l'ergastolo in forza

della disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter del decreto-legge

n. 82 del 2000 - sulla base di una valutazione di incompatibilità

della rinnovazione dell'istruttoria precedentemente disposta da detto

giudice con le finalità di economia processuale proprie del

procedimento (valutazione omologa a quella prevista "a regime"

dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. per l'ipotesi di richiesta di

giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria);

che il giudice a quo prospetta, peraltro, anche un intervento

sanante "a valle", costituito dal conferimento al giudice di appello

del potere di negare - a rito alternativo già ammesso - la riduzione

"premiale" di pena, quante volte gli elementi desumibili dal

fascicolo del pubblico ministero (acquisito proprio a seguito

dell'ammissione del rito) non facciano venir meno la necessità di

procedere alla rinnovazione dell'istruttoria;

che dal tenore dell'ordinanza di rimessione non è dato in

alcun modo desumere a quale fra le due soluzioni alternative

prospettate il giudice rimettente attribuisca carattere prioritario;

che, pertanto - a prescindere da ogni considerazione in

ordine all'irrilevanza nel processo a quo del primo dei due

interventi (avendo nella specie il rimettente già disposto il rito

alternativo), e dall'assenza, nell'ordinanza, di qualsiasi

considerazione in ordine alla particolare ratio della disciplina

transitoria impugnata - la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in modo ancipite

(cfr., ex plurimis, ordinanze n. 78 e n. 418 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-ter comma 3, lettera b) del

decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei

termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato),

convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e

dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 603, commi 1 e 3, del medesimo codice,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla

Corte di assise di appello di Venezia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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