Codice di procedura penale

Art. 421 c.p.p. — Discussione

(( Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. )) (( L'imputazione modificata e' inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza. )) ((Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.)) Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonche' gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/1994

    Questione infondata
    3 febbraio 1994

    Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consul…

    Art. 419 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 421 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 434/1991

    Questione infondata
    27 novembre 1991

    Questioni già dichiarate manifestamente infondate. - O. nn. 252/1991 e 303/1991.

    Art. 416 c.p.p. · Art. 421 c.p.p. · Art. 422 c.p.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 303/1991

    Questione infondata
    26 giugno 1991

    Manifesta infondatezza, in riferimento a tutti i parametri invocati, trattandosi di questione basata su presupposto erroneo - atteso che, mentre è perfettamente logico e razionale che il pubblico ministero, nell'esposizione introduttiva, indichi gli elementi a sostegno della propria richiesta di rinvio a giudizio (anche perché la "motivazione" di detta richiesta non è compresa tra i requisiti formali della stessa indicati nell'art. 417 del codice di procedura penale), non è affatto vero (come sembra ritenere il giudice remittente) che lo stesso pubblico ministero sia poi obbligato a concludere, all'esito dell'udienza, per il rinvio a giudizio, ben potendo, invece, a seguito dell'eventuale interrogatorio dell'imputato, degli interventi dei difensori, o, ancor più, dell'eventuale "supplemento istruttorio" di cui all'art. 422 del codice di procedura penale, richiedere al giudice la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 112 della Costituzione).

    Art. 421 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 30 dicembre 2022. 120 parole aggiunte.

Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, aggiunto: se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'imputazione modificata e' inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art421 · fonte del testo

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