Corte costituzionale

Ordinanza n. 425/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice

di procedura penale, come sostituito dall'art. 27 della legge

16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di

esercizio della professione forense), promossi, nell'ambito di

diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Saluzzo con ordinanze

emesse il 15 dicembre 2000 e il 16 febbraio 2001, rispettivamente

iscritte ai nn. 110 e 474 del registro ordinanze 2001 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 25, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (r.o.

nn. 110 e 474 del 2001) il Tribunale di Saluzzo, in composizione

monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111

della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 438 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede il potere del pubblico ministero di interloquire sulla

richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato esprimendo

consenso o dissenso motivato e la facoltà di chiedere una autonoma

integrazione probatoria, nonché nella parte in cui non prevede il

potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta;

che il rimettente premette che gli imputati hanno chiesto il

giudizio abbreviato e che il pubblico ministero ha eccepito la

illegittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen.,

deducendo la violazione degli artt. 101 e 111 Cost;

che, nel condividere le osservazioni del pubblico ministero,

il giudice a quo rileva che l'art. 111 Cost., prevedendo che ogni

processo si deve svolgere nel contraddittorio delle parti ed in

condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale,

imporrebbe che anche al pubblico ministero sia riconosciuto il potere

di interloquire in merito alla richiesta dell'imputato di giudizio

abbreviato;

che l'art. 111 della Costituzione sarebbe altresì violato in

quanto alla perdita da parte del pubblico ministero del potere di

interloquire sulla scelta del rito dovrebbe accompagnarsi la facoltà

di chiedere una autonoma integrazione probatoria;

che la disciplina del rito abbreviato risultante dalle

modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 sarebbe

altresì in contrasto con l'art. 101 Cost., "rendendo il giudice

soggetto alla volontà di una sola parte processuale" e così

trasformando il diritto dell'imputato alla scelta del rito in un

"diritto soggettivo assoluto a conseguire in via automatica il

beneficio della riduzione di pena";

che la attribuzione agli imputati di vantaggi significativi e

del tutto ingiustificati violerebbe il principio di imparzialità e

buon andamento della pubblica amministrazione;

che, infatti, la ratio del rito speciale, pur sempre

rinvenibile nella abbreviazione dei tempi processuali per il mancato

svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe più

ravvisabile ove la riduzione della pena venga applicata anche nelle

ipotesi in cui il giudice deve procedere ad una "lunga e dispendiosa

attività di integrazione probatoria";

che il rimettente ritiene infine violato l'art. 3 della

Costituzione per la irragionevole equiparazione di situazioni affatto

diverse riguardanti, da un lato, gli imputati che hanno chiesto il

giudizio abbreviato ex art. 438, comma 1, cod. proc. pen. e che hanno

in tal modo consentito una effettiva riduzione dei tempi processuali

e, dall'altro, gli imputati che, richiedendo una attività di

integrazione probatoria, hanno dilatato la durata del processo;

che nel giudizio relativo all'ordinanza r.o. n. 474 del 2001

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

richiamando la sentenza n. 115 del 2001, con la quale analoga

questione è stata dichiarata non fondata.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Saluzzo hanno

identico contenuto e che pertanto va disposta la riunione dei

relativi giudizi;

che con sentenza n. 115 del 2001 la Corte ha dichiarato

infondate le medesime questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 438 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli stessi

parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a

quelle prospettate dall'attuale rimettente;

che, non essendovi motivi per discostarsi dalle

considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nella menzionata

sentenza, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e

111 della Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo, in composizione

monocratica, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari