Corte costituzionale

Sentenza n. 305/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Teramo nel procedimento penale a

carico di D'Elpidio Vincenzo, iscritta al n. 254 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di D'Elpidio Vincenzo;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1993 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Guglielmo Marconi ed Antonio Fiorella per

D'Elpidio Vincenzo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un procedimento penale il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo, in funzione di

giudice per l'udienza preliminare, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli articoli 438, 439 e 440 del codice

di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo

comma, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente si trova a dover decidere in ordine alla

richiesta, formulata dalla difesa dell'imputato, di giudizio

abbreviato; rito, quest'ultimo, che è però precluso, nel caso di

specie, in ragione della contestazione all'imputato di un titolo di

reato - omicidio volontario aggravato dalla circostanza dei motivi

futili: artt. 575, 577 n. 4 del codice penale in relazione all'art.

61, n. 1 dello stesso codice - che comporta in via astratta

l'applicabilità della pena dell'ergastolo, e dunque - a seguito

della sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale - impedisce

"in radice di accedere al giudizio abbreviato".

1.2. - Muovendo dalla ritenuta opportunità di sollecitare una

ulteriore pronuncia della Corte, rispetto a quanto da questa già

enunciato con l'ordinanza n. 163 del 1992 in rapporto ad analoga

prospettazione, il giudice a quo sottopone a scrutinio di

costituzionalità la mancata attribuzione al giudice per le indagini

preliminari del potere di sindacare l'imputazione, preclusiva, come

detto, del rito speciale, allorché detta imputazione sia da ritenere

palesemente erronea, come, ad avviso del remittente, avviene nel caso

concreto, in cui l'imputato, sottoposto a indagini peritali, è stato

riconosciuto affetto da infermità di mente tale da renderlo

totalmente incapace di intendere e volere al momento del fatto.

Questa situazione di fatto si troverebbe - prosegue il giudice a

quo - in rapporto di inconciliabilità logico-giuridica con la

contestata aggravante dell'art. 61 n. 1) del codice penale; tuttavia,

la correlativa delibazione è preclusa al giudice, cui non è

consentito di valutare l'esattezza dell'imputazione escludendo la

circostanza ritenuta non sussistente, e dunque di dichiarare

ammissibile il rito abbreviato, sussistendone gli ulteriori

presupposti.

1.3. - Senza soffermarsi a fondo sulla questione di merito della

compatibilità dell'aggravante con le risultanze dell'incidente

probatorio e delle consulenze tecniche con riguardo allo stato

mentale dell'imputato - giacché è proprio l'inibizione di questa

possibile delibazione l'oggetto della censura di incostituzionalità

- il giudice rimettente osserva in primo luogo che nell'ordinamento

processuale penale esistono alcune ipotesi in cui al giudice per le

indagini preliminari, o dell'udienza preliminare, è accordata la

possibilità di valutare l'imputazione e, in caso di discordanza tra

questa e le emergenze materiali, correggere e modificare la prima:

così avviene ai fini della declaratoria di incompetenza "per

qualsiasi causa" ai sensi dell'art. 22 del codice di procedura

penale, o nel caso di diversa qualificazione del reato che implichi

la sussistenza di una causa estintiva o di improcedibilità a norma

dell'art. 425 del codice di procedura penale ovvero ancora nel caso

in cui il giudice imponga al pubblico ministero, a norma dell'art.

409 del codice di procedura penale, la formulazione di altra

imputazione rispetto a quella per la quale l'organo di accusa abbia

formulato richiesta di archiviazione.

Di fronte a tali evenienze, risulta irragionevole - in rapporto al

parametro di eguaglianza - lo "sbarramento" posto al giudice per le

indagini preliminari in rapporto all'ammissione al rito alternativo;

né la legittimità di questa preclusione potrebbe essere basata

sulla più generale e sistematica impossibilità di esclusione delle

circostanze da parte di detto giudice, giacché allora sarebbe

proprio l'intero sistema a proporre fondati dubbi di razionalità,

tanto più alla luce della nuova disciplina della imputazione delle

circostanze aggravanti (art. 59 del codice penale), per le quali è

richiesto un coefficiente soggettivo di colpevolezza che riduce, se

non elide, la differenza tra elementi essenziali ed elementi

accidentali del reato: se può pervenirsi ad una verifica della

correttezza dell'imputazione in caso di imputazioni alternative sotto

il profilo del concorso formale, in cui il giudice per le indagini

preliminari deve optare per una delle due ipotesi di reato contestate

(il giudice a quo propone l'esempio della diffamazione e della

calunnia addebitate per i medesimi fatti), non v'è ragione di non

consentire analogo potere quando l'imputazione del fatto-reato

risulta esatta ma appare erronea la descrizione e contestazione di

elementi accidentali.

1.4. - Un ulteriore profilo di illegittimità è ravvisato dal

giudice a quo nel fatto che la ricordata preclusione del sindacato

sull'imputazione consente in definitiva al pubblico ministero di

determinare, senza alcuna possibilità di rimedio, la sottrazione

dell'imputato al proprio giudice naturale, tale essendo il giudice

per le indagini preliminari in rapporto alla peculiare figura di rito

speciale che trova la propria sede, almeno in via tipica e ordinaria,

all'interno dell'udienza preliminare, alla cui celebrazione è

competente, funzionalmente ed in via esclusiva, il medesimo giudice;

con ulteriore raccordo, oltre che al parametro dell'art. 25 della

Costituzione, a quello di cui all'art. 3 della Costituzione, attesa

l'assenza di meccanismi processuali idonei a garantire il rispetto

delle regole, meccanismi viceversa previsti per altre e diverse

situazioni di sottrazione del processo al proprio giudice naturale.

Per questo aspetto, poi, il giudice a quo sottolinea

l'inadeguatezza di una eventuale applicazione della riduzione di pena

all'esito del dibattimento - "rimedio" operante nelle ipotesi di

dissenso o di valutazione di non definibilità allo stato degli atti

ritenuti successivamente erronei - giacché nel caso prospettato non

è neppure consentito pervenire alla valutazione di tali ultimi

presupposti, pregiudizialmente preclusi dalla contestazione

radicalmente ostativa del rito.

1.5. - Ancora, la situazione descritta appare in contrasto con le

garanzie stabilite dall'art. 24 della Costituzione, posto che il

pubblico ministero può impedire l'accesso al rito abbreviato, senza

possibilità di rimedio, solo formulando una imputazione anche

palesemente erronea; il che confligge con la più ampia tutela del

diritto di difesa, che non si risolve unicamente nella fruizione

dello "sconto" di pena di un terzo, ma involge valutazioni e profili

diversi, quali l'interesse ad evitare la pubblicità dell'udienza,

l'"interesse strategico a giocarsi le proprie carte" in base agli

atti acquisiti evitando l'ingresso di nuovi elementi, la limitazione

delle possibilità di appello da parte del pubblico ministero.

Così, osserva il remittente, le possibilità di "recupero"

dibattimentale della riduzione di pena, cui pure fa accenno

l'ordinanza n. 163 del 1992 della Corte, non risolvono il problema.

Né, in generale, detta possibilità può dirsi scontata, posto che,

mentre nelle altre ipotesi di dissenso non giustificato del pubblico

ministero il ricordato recupero sanzionatorio al dibattimento

controbilancia la perdita del rito, nella vicenda in esame - in cui

non si scorge alcun valido interesse dell'accusa ad imporre il

passaggio alla fase dibattimentale - la riduzione di pena non è del

tutto pacifica, essendo derivata in quelle altre ipotesi da pronunce

di incostituzionalità della Corte che hanno ridisegnato il sistema,

mentre nel caso in esame al pubblico ministero non è neppure dato, a

rigore, di manifestare il proprio assenso o meno sul presupposto

sostanziale della definibilità allo stato degli atti, che

logicamente è preceduto dalla mera inammissibilità del rito

speciale; ond'è che in fase dibattimentale manca uno degli elementi

necessari per applicare il beneficio sul piano sanzionatorio.

1.6. - L'ultimo profilo dedotto dal giudice a quo riguarda il

contrasto della normativa impugnata con l'art. 101, secondo comma,

della Costituzione, poiché in quanto rilevato si deve scorgere una

lesione del principio di esclusiva soggezione alla legge: il giudice

è, in sostanza, assoggettato a scelte del pubblico ministero -

magari capziose, o comunque evidentemente errate - del tutto

insindacabili.

1.7. - I profili dedotti risultano del resto ben colti - aggiunge

il remittente - nel recente disegno di legge governativo di riordino

del rito abbreviato, che si fa carico del problema qui sollevato.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice conclude

osservando che essa è "nelle cose", stante la richiesta di giudizio

abbreviato, preclusa allo stato, e che non altera detta rilevanza il

fatto che il pubblico ministero abbia espresso nel corso del

procedimento una valutazione di dissenso anche in merito al

presupposto della definibilità allo stato degli atti, poiché questa

formulazione è stata successivamente puntualizzata nel rilievo della

riferibilità pregiudiziale del dissenso alla questione di

inammissibilità del rito speciale.

2.1. - Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, mentre si è costituita la parte privata, a mezzo dei

propri difensori, depositando deduzioni con le quali, dopo aver

richiamato per relationem una memoria difensiva già depositata nel

procedimento a quo, si sviluppano le argomentazioni proposte dal

giudice remittente, a sostegno della richiesta declaratoria di

illegittimità costituzionale delle norme denunciate. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice per l'udienza

preliminare, questione di legittimità costituzionale degli artt.

438, 439 e 440 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consentono al giudice dell'udienza preliminare di sindacare

l'imputazione formulata dal pubblico ministero, escludendo

circostanze aggravanti insussistenti e comunque diversamente

qualificando il fatto-reato ai fini dell'ammissione del giudizio

abbreviato richiesto dall'imputato, cui sia stato contestato un reato

che - secondo la stessa imputazione - sia punibile con la pena

dell'ergastolo. Nell'ordinanza di rinvio - che, in rapporto alla

situazione dedotta nel giudizio a quo, ha riguardo all'ipotesi della

verifica del controllo sulla sussistenza di un'aggravante che

comporta la pena edittale dell'ergastolo, senza riferimento alla

ipotesi del controllo sul titolo del reato-base, perché estranea al

giudizio a quo - si sostiene il contrasto delle norme denunciate con

gli articoli: a) 3, primo comma, della Costituzione, nel raffronto

con le disposizioni che, ad altri fini (dichiarazione di

incompetenza; proscioglimento ex art. 425 c.p.p.; ordine di formulare

l'imputazione ex art. 409 c.p.p.) abilitano lo stesso giudice per le

indagini preliminari a valutare l'esattezza della contestazione; b)

3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione, per la preclusione che

ne deriva all'imputato di accedere, oltre che alla riduzione di pena

eventualmente disposta all'esito del giudizio, alle più ampie

possibilità difensive sottese alla scelta del rito (mancanza di

pubblicità; definizione allo stato degli atti; limiti

all'appellabilità della decisione da parte del P.M.), e ciò in

ragione di una scelta arbitraria del pubblico ministero, non sorretta

da un interesse rilevante al passaggio alla fase dibattimentale e non

assoggettabile ad alcun meccanismo di controllo; c) 25, primo comma,

della Costituzione, per la sottrazione dell'imputato al giudice

naturale dell'udienza preliminare, sempre in conseguenza di una

determinazione insindacabile e non rimediabile del pubblico

ministero; d) 101, secondo comma, della Costituzione per la

sottoposizione del giudice alla scelta dell'organo di accusa.

2. - La questione non è fondata.

Ai fini del suo inquadramento va precisato che il petitum tende

sostanzialmente ad una pronuncia che attribuisca al giudice

dell'udienza preliminare, ai fini dell'applicazione del giudizio

abbreviato, il potere di dare una diversa qualificazione del fatto-reato contestato, nell'ipotesi in cui ritenga erronea quella operata

dal pubblico ministero in relazione alla avvenuta contestazione di

una aggravante che, comportando la pena dell'ergastolo, esclude

l'applicabilità di tale rito alternativo.

Detto potere è, allo stato, escluso dalla configurazione del

giudice per le indagini preliminari, preposto - salvo qualche

eccezione rispondente, come si dirà ancora, a ben individuate

finalità - al controllo della "legittimità della domanda di

giudizio avanzata dal pubblico ministero" (sent. n. 64 del 1991)

nonché alla verifica della regolarità delle fasi anteriori al

dibattimento, onde evitare che questo possa essere ostacolato,

ritardato, impedito o vanificato dal mancato rispetto delle regole

processuali nelle fasi che lo hanno preceduto.

È perciò muovendo da tale configurazione, risultante dalla

disciplina vigente, che la giurisprudenza della Corte ha chiarito

(sentt. n. 23 del 1992 e n. 81 del 1991) che il codice circoscrive i

poteri di quel giudice in ordine alla richiesta di giudizio

abbreviato solo agli aspetti formali, precisando in particolare (ord.

n. 163 del 1992) che è suo compito soltanto di verificare la

decidibilità allo stato degli atti e la sussistenza dei presupposti:

"vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con

l'ergastolo, che vi sia la richiesta dell'imputato e il consenso del

pubblico ministero".

In tal modo, essendosi individuata nel dibattimento la sede

processuale del controllo di ogni altra determinazione che comporti

valutazioni di merito, come appunto la diversa qualificazione del

fatto contestato, è rimasto chiarito che la delimitazione dei poteri

del giudice per le indagini preliminari non preclude all'imputato di

recuperare, in prosieguo, il beneficio della riduzione della pena

connessa al giudizio abbreviato. Si è difatti precisato che "attese

le conseguenze che sul piano sostanziale possono derivare dalla

rituale richiesta di giudizio abbreviato, la valutazione definitiva

in ordine ad essa spetta al giudice del dibattimento, il che

comporta, ovviamente, anche il potere di controllo su tutti i

presupposti che condizionano il beneficio della riduzione della pena"

e, fra questi, ovviamente quello della punibilità o meno del fatto

con la pena dell'ergastolo.

3.1. - In relazione alle indicazioni della giurisprudenza testé

richiamate, sembra opportuno, prima di ogni altro, farsi carico dei

rilievi che, rispetto ad esse, ha prospettato il giudice a quo a

sostegno di censure formulate specie in riferimento agli artt. 3, 24

e 25 della Costituzione. Nell'ordinanza di rinvio si contesta che

tali indicazioni siano idonee a far superare i dubbi di

costituzionalità relativamente alla impossibilità, in sede di

udienza preliminare, del controllo sulla qualificazione del fatto-reato come operata dal pubblico ministero, specie in relazione

all'"irrimediabile" impedimento che, in base ad una contestazione che

nel dibattimento dovesse risultare errata, deriverebbe all'imputato

nel potersi avvalere degli altri vantaggi che egli si ripromette di

conseguire con la richiesta di giudizio abbreviato, un impedimento

che verrebbe perciò a dipendere esclusivamente da un errore del

pubblico ministero.

3.2. - Per quel che riguarda in primo luogo il rilievo secondo cui

nel caso di "contestazione ostativa il P.M. si limita a rigore a far

rilevare l'inammissibilità del rito e neppure può esprimersi sulla

definibilità allo stato degli atti, così che manca un

indispensabile elemento per poter addivenire alla riduzione

dibattimentale", si deve osservare che, a fronte di una richiesta di

giudizio abbreviato, il pubblico ministero, indipendentemente dalla

qualificazione del fatto, è tenuto pur sempre ad esprimere il

proprio punto di vista anche sulla decidibilità allo stato degli

atti per consentire al giudice del dibattimento il necessario

controllo in vista del possibile recupero in quella sede della

richiesta ai fini della riduzione della pena. Questo non esclude che,

qualora a ciò il pubblico ministero non abbia esplicitamente

provveduto, il giudice del dibattimento, indipendentemente da quella

che sia stata la posizione del primo nella fase predibattimentale,

debba egli in ogni caso compiere, ora per allora, sempre che

l'imputato ne abbia fatto richiesta all'epoca, la verifica circa la

decidibilità allo stato degli atti al momento dell'udienza

preliminare. Ciò per darsi ingresso a quella richiesta in funzione

della riduzione della pena qualora si dovesse ritenere, con un

giudizio ex ante, che la contestazione fosse ab origine errata e tale

quindi da consentire, allora, il rito abbreviato.

3.3. - Relativamente all'altro rilievo, secondo cui il diritto

alla difesa verrebbe ad essere irragionevolmente violato da una

contestazione anche volutamente errata, derivandone la perdita da

parte dell'imputato degli altri vantaggi che potrebbero conseguire

sul piano processuale dall'accoglimento della richiesta, si deve

osservare che al suo "interesse ad evitare l'udienza pubblica" non

può, per intuitive ragioni, diversamente da quello che si sostiene

nell'ordinanza, riconoscersi copertura costituzionale nel diritto di

difesa e nel principio di eguaglianza. La possibilità per l'imputato

di esaurire il giudizio nell'udienza preliminare, senza affrontare

l'udienza pubblica, costituisce se mai uno dei motivi sui quali fa

leva il legislatore per indurre l'imputato alla richiesta del rito

alternativo previsto a deflazione dei dibattimenti, ma non può

ritenersi connaturata al diritto di difesa, mentre sul piano

endoprocessuale, nel quale tale possibilità esaurisce i suoi

effetti, essa può essere configurata come pretesa invocabile in

quanto prevista per la generalità degli imputati (art. 3 Cost.),

solo se ricorrano i presupposti cui, in base alla disciplina

concreta, il suo accoglimento è subordinato e, fra questi, la

contestazione di un fatto-reato non punibile in astratto con

l'ergastolo. Questo presupposto, d'altronde, ancorato dal codice alla

contestazione, come risulta in modo chiaro dalla richiamata

giurisprudenza della Corte, non può considerarsi ingiustificatamente

discriminatorio, in ragione della mancata possibilità di controllo

della sua esattezza da parte del giudice per le indagini preliminari,

essendo questa limitazione coerente con la natura delle funzioni che

il codice ha attribuito a quell'organo nella struttura del processo.

Che poi in concreto tale impedimento possa derivare dalla

posizione assunta dal pubblico ministero è un aspetto che non rileva

sul piano della legittimità costituzionale, rientrando nella normale

dialettica processuale far dipendere certe conseguenze dalla condotta

processuale di una delle parti, sempre che siano salvaguardati, sul

piano sostanziale, il diritto di difesa e la parità di trattamento

processuale a tutti i soggetti che si trovino nelle stesse

situazioni.

3.4. - Per le medesime considerazioni va disatteso il rilievo

secondo cui l'errata contestazione, impedendo la possibilità di

accesso al giudizio abbreviato, comprometterebbe altri vantaggi per

l'imputato quali l'"interesse strategico a giocarsi le proprie carte

sulla base degli atti acquisiti che consentono la definizione del

giudizio evitando l'ingresso di ulteriori elementi; la valutazione

della limitazione delle possibilità di appello offerte al P.M.".

Una volta che si muova dalla considerazione che il recupero

dibattimentale della richiesta di giudizio abbreviato ne salva gli

effetti sostanziali, mentre le conseguenze che agiscono nel mero

ambito processuale sono nella specie legittimamente subordinate

all'esistenza di certi presupposti, voluti dal legislatore in

coerenza con la struttura generale del processo e dei ruoli

attribuiti a ciascuno dei suoi soggetti, l'impossibilità per

l'imputato di potersi avvalere di alcune strategie processuali e di

avvantaggiarsi di alcune limitazioni quanto alla possibilità di

appello da parte del pubblico ministero non rilevano dal punto di

vista della legittimità costituzionale. Né sul diritto di difesa

dell'imputato, né sul suo diritto alla parità di trattamento con la

generalità degli imputati. Si è difatti in presenza di diversità

di situazioni processuali connesse alla articolazione della

disciplina codicistica di questo particolare tipo di giudizio

alternativo, disciplina che, per tutte le ragioni anzidette, appare,

sotto i profili esaminati, coerente e tale quindi da giustificare la

diversità delle conseguenze previste in relazione alla diversità

delle situazioni considerate.

3.5. - Le conclusioni cui si è ora pervenuti trovano d'altronde

ulteriore conferma nella considerazione per cui, ad ammettere un

potere generale del giudice per le indagini preliminari di mutamento

della qualificazione giuridica del fatto-reato si oppone, oltre al

dato letterale (v. anche l'art. 2, direttiva n. 52) della legge-delega n. 81 del 1987, secondo cui il giudice enuncia l'imputazione

formulata dal pubblico ministero), il fatto che in tale ipotesi si

perverrebbe alla conseguenza di una possibile modifica peggiorativa

rispetto alla posizione dell'imputato: con il risultato di produrre

distorsioni nel quadro sistematico, che vede riservate al giudice

dibattimentale dette valutazioni e conseguenze, talché solo il

legislatore può valutare se consentire o meno anche tale potere.

Né, infine, la prospettazione del giudice a quo risulta in

armonia con le previsioni del codice che regolano il rito alternativo

in parola al di fuori dell'udienza preliminare, come avviene nei casi

di trasformazione del giudizio direttissimo, o del giudizio

immediato, o del giudizio conseguente all'opposizione al decreto

penale nel rito abbreviato, nonché, in generale, nella disciplina

del procedimento dinanzi al pretore. In tali ipotesi, difetta in

radice una possibilità di sindacato "anticipato" sull'imputazione, e

tuttavia non vi è ragione di prospettare alcuna lesione dei

parametri costituzionali invocati; ciò che conferma l'estraneità a

quest'ultimo profilo dei problemi di relazione tra le fasi del

medesimo grado del processo quanto all'individuazione del giudice

abilitato a sindacare l'imputazione, che allo stato il legislatore

individua, in modo non irragionevole, nel giudice deputato a

conoscere integralmente del fatto.

4. - Passando all'esame dell'altro profilo della questione,

riferito anch'esso all'art. 3, primo comma, della Costituzione, esso

è formulato dal giudice a quo nel rilievo per cui "non sia vero in

assoluto che al giudice per le indagini preliminari non sia in alcun

modo consentita una valutazione dell'imputazione che conduce ad un

diverso apprezzamento dei fatti materiali da cui possa emergere una

diversa qualificazione giuridica della fattispecie criminosa"; ciò,

secondo il rimettente, si verifica nei seguenti casi: ai fini della

dichiarazione di incompetenza (art. 22 c.p.p.); ai fini del

proscioglimento immediato, in presenza di certi presupposti (art. 425

c.p.p.); in relazione all'ordine rivolto al pubblico ministero di

formulare l'imputazione (art. 409 c.p.p.).

In proposito è sufficiente ripetere, anche alla luce della

sentenza n. 64 del 1991, che l'attuale configurazione, a norma del

codice, del giudice per le indagini preliminari, relativamente alle

sue funzioni di giudice per l'udienza preliminare, è quella di

organo preposto, in via ordinaria, alla verifica della regolarità

del procedimento nonché della sufficienza degli elementi di fatto

addotti ai fini della contestazione.

Le ipotesi normative richiamate nell'ordinanza di rinvio (artt.

22, 409, 425 c.p.p.) rappresentano deroghe a tale configurazione,

previste dal legislatore per il raggiungimento di determinate

finalità proprie del processo. Deroghe, dunque, in sé non

irragionevoli e comunque non idonee a poter essere invocate come

tertium comparationis, per inferirne l'illegittimità costituzionale

della disciplina generale (sentt. nn. 335 del 1992; 283 del 1992; 286

del 1990; 769 del 1988; 46 del 1983) riguardante l'organo in parola,

ed attribuirgli funzioni di natura diversa da quelle che sono proprie

alla sua configurazione nel sistema processuale. Un'attribuzione che,

implicando anche altre conseguenze e quindi scelte legislative

articolate, solo il legislatore potrebbe effettuare in un quadro di

revisione della disciplina del giudizio abbreviato, ove ritenesse in

tal modo di soddisfare altre esigenze connesse al suo esperimento che

ritenesse meritevoli di considerazione. Ma la loro mancata

soddisfazione, per le ragioni esposte in precedenza, non rileva sotto

il profilo della legittimità costituzionale delle norme relative a

quel giudizio che non potrebbe neppure essere messa in discussione

sol perché, nonostante la salvaguardia delle posizioni sostanziali

dell'imputato, all'organo chiamato a verificare anche in quel caso

solo gli aspetti che concernono la regolarità formale, non siano

attribuiti poteri implicanti valutazioni di merito, analogamente a

quelli previsti in casi particolari dal codice in relazione a

specifiche finalità non comparabili con la situazione in esame ed in

coerenza con la disciplina processuale complessiva.

5.1. - Neppure può essere condivisa la censura riferita all'art.

25, primo comma, della Costituzione sollevata nell'assunto che

l'errata contestazione di "una aggravante palesemente insussistente,

come lamentato nel caso a quo, per errore o al limite capziosamente,

verrebbe a distogliere l'imputato dal giudice naturale precostituito

per legge senza alcun sindacato".

Al riguardo si osserva che il principio della precostituzione del

giudice naturale nella materia penale, come configurato dalla

giurisprudenza di questa Corte, tende ad evitare che l'imputato possa

essere sottratto al giudice che sarebbe stato ordinariamente

competente in relazione alla fattispecie e in rapporto al momento di

commissione del fatto - reato, privandolo così delle garanzie di

imparzialità che egli avrebbe dinanzi a detto giudice (ex plurimis,

sent. n. 446 del 1990).

Nel caso in esame, le fattispecie sono obiettivamente rilevabili,

ancorché dipendenti dalla configurazione datane dal pubblico

ministero, cui spetta in via esclusiva di formulare l'imputazione,

presupposto per poter concludere il processo al di fuori della sua

sede naturale, che è quella dibattimentale; ciò nelle ipotesi in

cui quest'ultima sede, ricorrendone i ricordati presupposti legati

anche al titolo dell'imputazione contestata, risulti superflua,

offrendo all'imputato un beneficio sostanziale che - per le ragioni

svolte nei punti precedenti - gli viene comunque conservato, una

volta effettuata la richiesta e allorché questa risulti, con un

giudizio ex ante svolto in sede dibattimentale, accoglibile.

Dunque, il giudice per le indagini preliminari è, sotto il

profilo funzionale, il giudice "naturale" dell'udienza preliminare se

ne sussistano i presupposti di legge, ma il giudice naturale del

processo penale è quello del dibattimento, che come si è già detto

il nuovo codice di procedura penale individua come la sede propria

per la cognizione della regiudicanda nella sua globalità e in tutti

i suoi aspetti. Per questo profilo, se da un lato non vi è dubbio

che la sede dibattimentale offra garanzie perlomeno non inferiori a

quelle dell'udienza preliminare (v. sent. n. 64 del 1991 cit., e da

ultimo, proprio in tema di giudizio del non imputabile per vizio di

mente, sent. n. 41 del 1993), dall'altro si deve rimarcare che non è

consentito trasporre meccanicamente, sia pure indirettamente, gli

enunciati di questa Corte relativi al giudice istruttore del vecchio

codice di procedura penale come giudice anch'esso "naturale" ai sensi

dell'art. 25 della Costituzione, poiché profondamente diverso è il

rapporto tra sede dibattimentale e sede dell'udienza preliminare nel

nuovo assetto processuale rispetto al rapporto tra dibattimento e

istruttoria del precedente codice. Se in quest'ultimo la fluidità

dell'imputazione trovava un limite solo nel principio di correlazione

tra fatti contestati ed imputazione medesima all'esito della fase

istruttoria, muovendosi il giudice (istruttore) all'interno di una

indagine non circoscritta dall'accusa se non per la materialità dei

fatti, nella vigente disciplina il giudice dell'udienza preliminare

è sfornito di poteri istruttori, e deve piuttosto limitarsi a

controllare la configurabilità come accusa, valida ad instaurare un

processo, di una imputazione formulata da parte del pubblico

ministero.

È pertanto conseguente al nuovo assetto e non in contrasto con il

principio costituzionale sul giudice naturale il fatto che al giudice

dell'udienza preliminare non sia accordato in via generale un potere

di mutamento dell'imputazione, come è invece stabilito per il

giudice del dibattimento (art. 521, comma 1, c.p.p.).

5.2. - Conclusivamente, per quel che riguarda il giudizio

abbreviato, il giudice naturale precostituito per legge è quello per

l'udienza preliminare, cioè un organo, anziché un altro, dello

stesso ufficio giudiziario, solo in presenza di certi presupposti,

previsti in via astratta e generale dalla stessa legge per il suo

esperimento.

Di conseguenza quando manchino quei presupposti non si versa in

una ipotesi di violazione del principio del giudice naturale perché

lo spostamento al giudice del dibattimento del controllo sul rigetto

della richiesta di rito abbreviato avviene in virtù di una

previsione legislativa di carattere generale, non dettata da fini

discriminatori per certe categorie di imputati, ma in vista

dell'assetto complessivo della disciplina processuale e fatta

comunque salva la possibilità di recupero degli effetti sostanziali.

6. - Non fondata è infine, anche per le medesime ragioni, la

censura formulata in riferimento all'art. 101 della Costituzione, che

si assume violato perché il giudice risulterebbe "così soggetto non

già solo alla legge, bensì ad una scelta del P.M. che potrebbe

essere erronea, paradossalmente anche capziosa, senza alcuna

possibilità di sindacato giurisdizionale".

In proposito il riferimento al principio costituzionale della

sottoposizione del giudice alla legge non è giustificato, perché è

proprio di ogni disciplina processuale subordinare la condotta del

giudice all'impulso delle parti ed alle posizioni assunte da esse in

concreto. L'esigenza costituzionale può dirsi assolta con la

previsione del controllo da parte del giudice circa la rispondenza di

tali posizioni alle condizioni previste dalla legge ai fini del loro

riconoscimento.

Lo spostamento nella specie al giudice del dibattimento di tale

verifica, in dipendenza della posizione assunta dal pubblico

ministero, non mette così in gioco il principio della sottoposizione

del giudice alla legge, perché è la legge che prevede tale

spostamento quando ricorrano certe condizioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli articoli 438, 439 e 440 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 25 e

101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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