Corte costituzionale

Ordinanza n. 427/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice

di procedura penale, come sostituito dall'art. 27 della legge

16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di

esercizio della professione forense), promossi, nell'ambito di

diversi procedimenti penali, dal giudice dell'udienza preliminare del

Tribunale di Saluzzo con ordinanze emesse il 15 dicembre, il

28 novembre, il 18 ottobre e il 17 novembre 2000, rispettivamente

iscritte ai nn. 248, 249, 250 e 281 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 17, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto il

giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Saluzzo ha

sollevato, in riferimento agli artt. 97 (r.o. nn. 248, 249 e 250 del

2001), 101 e 111 (r.o. nn. 248, 249 e 250 e 281 del 2001) della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438

del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 27 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante tra l'altro "Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale", nella

parte in cui non prevede il potere del pubblico ministero di

interloquire sulla richiesta di rito abbreviato formulata

dall'imputato esprimendo consenso o dissenso motivato e la facoltà

di chiedere una autonoma integrazione probatoria, nonché nella parte

in cui non prevede il potere del giudice di decidere sulla

ammissibilità della richiesta;

che il rimettente premette che gli imputati hanno chiesto il

giudizio abbreviato e che il pubblico ministero ha eccepito la

illegittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen.,

deducendo la violazione degli artt. 101 e 111 Cost;

che, nel condividere le osservazioni del pubblico ministero,

il giudice a quo rileva che l'art. 111 Cost., prevedendo che ogni

processo si deve svolgere nel contraddittorio delle parti ed in

condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale,

imporrebbe che anche al pubblico ministero sia riconosciuto il potere

di interloquire in merito alla richiesta dell'imputato di giudizio

abbreviato;

che, ad avviso del rimettente, in presenza di un dissenso

motivato del pubblico ministero il processo dovrebbe proseguire con

il rito ordinario, salvo il potere del giudice, a dibattimento

concluso, di ritenere ingiustificato il dissenso e di applicare

all'imputato la riduzione di pena;

che, in alternativa, al giudice dell'udienza preliminare

dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di ammettere o respingere la

richiesta di giudizio abbreviato;

che l'attuale impianto normativo, da un lato, priva il

pubblico ministero del "diritto di contraddire le richieste

dell'imputato in tema di giudizio abbreviato" e, dall'altro, non

attribuisce alcuna efficacia giuridica alle sue eventuali deduzioni;

che il rimettente sottolinea inoltre che alla perdita da

parte del pubblico ministero del potere di interloquire sulla scelta

del rito dovrebbe accompagnarsi la facoltà di chiedere una autonoma

integrazione probatoria;

che la disciplina del rito abbreviato risultante dalle

modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 sarebbe

altresì in contrasto con l'art. 101 della Costituzione, in quanto

non consentirebbe al giudice di assolvere i suoi "indefettibili

compiti istituzionali" e attribuirebbe all'imputato il diritto a

conseguire automaticamente e irragionevolmente il beneficio della

riduzione di pena;

che la attribuzione agli imputati di vantaggi significativi e

del tutto ingiustificati violerebbe infine il principio di

imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

che infatti la ratio del rito speciale, pur sempre

rinvenibile nella abbreviazione dei tempi processuali per il mancato

svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe più

ravvisabile ove la riduzione della pena venga applicata anche nelle

ipotesi in cui il giudice deve procedere ad una integrazione

probatoria, così disattendendo "le ragioni di speditezza e economia

alla base dell'istituto";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, richiamando l'ordinanza n. 564 del 2000 (r.o. nn. 248, 249 e

250), con la quale la Corte costituzionale ha disposto la

restituzione degli atti al giudice rimettente essendo intervenute le

modifiche introdotte dall'art. 4-ter comma 1, della legge 5 giugno

2000, n 144, nonché la sentenza n. 115 del 2001 (r.o. n. 281 del

2001), con la quale analoga questione è stata dichiarata non

fondata.

Considerato che le quattro ordinanze del giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale di Saluzzo sono sostanzialmente identiche e

che pertanto va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che con sentenza n. 115 del 2001 la Corte ha dichiarato

infondate le medesime questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 438 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli stessi

parametri e sulla base di argomentazioni analoghe a quelle

prospettate dall'attuale rimettente;

che, non essendovi motivi per discostarsi dalle

considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nella menzionata

sentenza n. 115 del 2001, le questioni vanno dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101 e 111 della

Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Saluzzo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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