Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 15 aprile 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a

carico di Scattaretica Salvatore ed altri, iscritta al n. 447 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un'udienza preliminare nella quale

l'instaurazione del giudizio abbreviato chiesta dagli imputati era

stata preclusa dal dissenso del pubblico ministero, motivato con

l'indecidibilità allo stato degli atti (per l'esigenza di acquisire

al dibattimento le deposizioni testimoniali del personale di polizia

giudiziaria che aveva proceduto all'arresto ed al sequestro del corpo

di reato), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Torino, con ordinanza del 15 aprile 1991, ha sollevato, su

eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo

comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale del

"combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di

dissenso del pubblico ministero, motivato con l'impossibilità che il

processo sia definito allo stato degli atti, il giudice dell'udienza

preliminare che ritiene che l'impossibilità addotta dipende da fatto

rimediabile dello stesso pubblico ministero, non possa indicare alle

parti i temi incompleti sui quali si rende necessario acquisire

ulteriori informazioni ai fini della decisione in ordine alla

possibilità di definire il processo allo stato degli atti".

Il giudice rimettente osserva innanzitutto, in punto di rilevanza,

che il dissenso del pubblico ministero motivato dall'insufficienza

delle indagini preliminari non potrebbe, ove questa fosse reale,

ritenersi ingiustificato, sicché in tal caso non potrebbe farsi

luogo all'applicazione, in esito al dibattimento, della riduzione di

pena di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen., prevista

nella sentenza di questa Corte n. 81 del 1991.

Rileva, poi, che le indagini preliminari sono finalizzate solo ad

una delibazione della notitia criminis onde configurarla entro una

precisa imputazione a scegliere il tipo di domanda da proporre al

giudice competente (art. 326 cod. proc. pen. e direttiva n. 37 della

legge delega); con la conseguenza che dall'obbligo di imparziale

applicazione della legge e dai principi di cui agli artt. 104 e 107

Cost. non può farsi discendere il potere-dovere del pubblico

ministero di svolgere tutte le ulteriori indagini utili a consentire

la definizione anticipata del processo mediante il rito abbreviato.

Tuttavia, poiché il compimento di indagini non sufficienti a tale

fine può - come nella specie - dipendere da una scelta volontaria

del pubblico ministero e ricollegarsi ad una strategia processuale

non sindacabile dai giudici dell'udienza preliminare o del

dibattimento, è in tal caso ravvisabile, secondo il giudice a quo,

una violazione del principio di uguaglianza: sia per la disparità di

trattamento che - in termini di privazione della riduzione di pena di

cui all'art. 442 cod. proc. pen. - consegue alla scelta del pubblico

ministero di svolgere o non svolgere, in casi sostanzialmente

identici, indagini sufficienti al predetto fine; sia per la

correlativa lesione del principio di parità tra accusa e difesa, non

sanabile con le investigazioni difensive di cui all'art. 38 disp.

att. cod. proc. pen., in quanto i poteri del difensore al riguardo

sono più limitati di quelli del pubblico ministero.

Nella medesima ipotesi, sarebbe violato, inoltre, il principio di

legalità della pena (art. 25, secondo comma, Cost.), in quanto la

scelta del pubblico ministero di non svolgere indagini sufficienti

alla definizione del processo allo stato degli atti vincola il

giudice a non concedere, in caso di condanna, la predetta riduzione

di pena. Né tale soggezione alle scelte del pubblico ministero

potrebbe dirsi esclusa dalla facoltà del giudice dell'udienza

preliminare di dare ingresso all'integrazione probatoria prevista

dall'art. 422 cod. proc. pen., dato che questa facoltà è

rigorosamente limitata a quanto sia manifestamente decisivo ai fini

del rinvio a giudizio o del non luogo a procedere e non può quindi

estendersi alle attività di integrazione dello stato degli atti che

appaiano necessarie per definire il processo. Donde l'esigenza di

introdurre, sulla falsariga del citato art. 422 - in caso di

insufficienza rimediabile delle indagini preliminari - un potere-dovere del giudice di indicare alle parti, ed in particolare al

pubblico ministero, i temi da questi lasciati incompleti sui quali è

necessario acquisire ulteriori informazioni al fine di poter definire

il processo allo stato degli atti.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura ricorda che, nella sentenza n. 81 del 1991, questa

Corte ha espressamente affermato che il controllo sul dissenso del

pubblico ministero al giudizio abbreviato "non può trovar posto

all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può venir

affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò significherebbe

adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico

ministero"; ed ha, inoltre, precisato i limiti entro i quali deve

esercitarsi il controllo suddetto, individuandone la funzione "nel

dare al giudice del dibattimento la possibilità di far luogo alla

riduzione della pena allorquando il dissenso del pubblico ministero

gli risulti ingiustificato" e indicando il parametro per il suo

concreto esercizio nella valutazione della "effettiva utilità del

passaggio al dibattimento" secondo il criterio della decidibilità

allo stato degli atti.

La tesi del giudice rimettente è, secondo l'Avvocatura, in

contrasto con tali enunciazioni, perché comporterebbe l'attribuzione

ad un giudice non investito di plena iurisdictio del sindacato sulle

scelte investigative del pubblico ministero ai fini della decisione

di merito anziché del rinvio a giudizio e si risolverebbe perciò in

un'ingiustificata ingerenza nella sfera di autonomia dell'organo

dell'accusa inerente la scelta del rito e della strategia

processuale. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino dubita, in

riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., della legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 cod.

proc. pen. Tali disposizioni sono impugnate nella parte in cui non

prevedono che - qualora il dissenso del pubblico ministero

all'introduzione del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato sia

motivato con l'impossibilità che il processo sia definito allo stato

degli atti - il giudice dell'udienza preliminare, che ritenga

l'impossibilità addotta dipendente da fatto rimediabile dello stesso

pubblico ministero, possa indicare alle parti i temi lasciati

incompleti, sui quali si rende necessario acquisire ulteriori

informazioni ai fini della decisione in ordine alla possibilità di

definire il processo allo stato degli atti; e ciò, sulla falsariga

del meccanismo di integrazione probatoria previsto dall'art. 422 cod.

proc. pen.

Il pubblico ministero - osserva il giudice a quo - non è

istituzionalmente tenuto a compiere indagini sufficienti al suddetto

fine (cfr. art. 326 cod. proc. pen.), ed il compierle o meno può

dipendere da una sua scelta volontaria e ricollegarsi alla strategia

processuale da lui perseguita. Questa, d'altra parte, non è

sindacabile dai giudici del dibattimento o dell'udienza preliminare;

né questi può porre rimedio all'insufficienza disponendo

l'integrazione probatoria di cui all'art. 422 cod. proc. pen., dato

che essa è rigorosamente limitata a quanto sia manifestamente

decisivo ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento.

Perciò, sotto il profilo della riduzione di pena che consegue

all'esperimento del giudizio abbreviato (art. 442 cod. proc. pen.),

ne deriverebbe una violazione, sia del principio d'uguaglianza, per

la disparità di trattamento di situazioni identiche dipendente dalle

scelte del pubblico ministero e per la correlativa lesione del

principio di parità tra accusa e difesa; sia del principio di

legalità della pena (art. 25 Cost.), perché da tali scelte

dipenderebbe la possibilità per il giudice di concedere la predetta

riduzione di pena.

2. - L'Avvocatura dello Stato sostiene che la prospettiva indicata

dal giudice a quo non dovrebbe trovare accoglimento perché -

comportando un'ingerenza del giudice dell'udienza preliminare nelle

determinazioni del pubblico ministero concernenti la scelta del rito

e la strategia processuale - si porrebbe in contrasto con le

enunciazioni della sentenza di questa Corte n. 81 del 1991; in

particolare, con quella secondo cui il controllo sul dissenso del

pubblico ministero non può essere affidato a tale giudice "perché

ciò significherebbe adottare un rito speciale contro le

determinazioni del pubblico ministero" e va, invece, effettuato dal

giudice del dibattimento - secondo il criterio della decidibilità

allo stato degli atti - in quanto è funzionale solo a consentire la

riduzione di pena ove il dissenso risulti ingiustificato.

Tali rilievi non persuadono, perché sono insufficienti a dare

soluzione al quesito centrale posto dall'ordinanza di rimessione.

Nella citata sentenza n. 81 del 1991, così come nelle altre

precedenti sentenze sull'argomento (nn. 66 e 183 del 1990), occorre,

invero, distinguere la ragione fondante della dichiarata

incostituzionalità delle norme sull'introduzione del giudizio

abbreviato, da quelle statuizioni additive che - essendo fondate su

valutazioni condotte alla stregua del principio di uguaglianza - non

potevano che ispirarsi a criteri di armonizzazione con la disciplina

assunta a parametro ed essere, quindi, inevitabilmente condizionate

dai dati emergenti dal sistema positivo. Donde il valore relativo di

tali statuizioni, che non possono definirsi vincolanti in un contesto

normativo diverso né, tanto meno, precludere il raffronto coi

principi costituzionali di disposizioni cui esse risultino

inapplicabili.

Il nucleo essenziale di tali decisioni sta nel riconoscimento

dell'incompatibilità con un ordinamento costituzionale fondato sui

principi di uguaglianza e di legalità della pena, di una disciplina

che affida(va) a scelte discrezionali - immotivate e, quindi,

insindacabili - del pubblico ministero l'accesso dell'imputato ad un

rito dal quale scaturiscono automaticamente rilevanti effetti sulla

determinazione della pena.

Più di recente, poi, l'interesse dell'imputato ed, insieme,

dell'ordinamento a che le determinazioni incidenti sulla misura della

pena siano soggette a controllo giurisdizionale è stato riconosciuto

- a garanzia anche del diritto di difesa - pure rispetto a quelle

adottate dallo stesso giudice dell'udienza preliminare in punto di

decidibilità "allo stato degli atti" (sentenza n. 23 del 1992).

Analogamente, la necessità che non sia rimessa a scelte delle parti,

ma riservata al giudice la decisione sulla congruità della pena è

stata sancita - ai fini del rispetto dell'art. 27, secondo comma,

Cost. - anche nei confronti del consimile rito dell'applicazione di

pena su richiesta (sentenza n. 313 del 1990).

Dall'incostituzionalità di una disciplina fondata su

determinazioni insindacabili del pubblico ministero è scaturita la

necessità di introdurre su di esse un controllo giurisdizionale e,

conseguentemente, di individuare i criteri oggettivi su cui esse

potevano fondarsi e la sede del controllo: ciò che è avvenuto non

in diretta applicazione degli specifici principi costituzionali

attinenti alla materia considerata, ma secondo criteri di adeguamento

desunti dall'interpretazione del sistema positivo.

Così è a dire, innanzitutto, per il criterio (decidibilità allo

stato degli atti) cui si è ancorato il dissenso del pubblico

ministero: che è stato individuato - "al momento", e senza escludere

che da parte del legislatore "siano enucleabili criteri ulteriori" -

attraverso il "confronto con i poteri conferiti al giudice dall'art.

440, primo comma" (sentenza n. 81 del 1991, par. 6).

Altrettanto vale per l'individuazione nel giudice del dibattimento

del soggetto abilitato a controllare il dissenso. Nella sentenza n.

66 del 1990 (par. 8), ciò è avvenuto per uniformare la disciplina

transitoria del rito abbreviato a quella dell'analogo rito - dedotto

a termine di raffronto - dell'applicazione di pena su richiesta, ove

detto potere è appunto attribuito al giudice dibattimentale (art.

448, primo comma). Nella sentenza n. 81 del 1991, poi, l'identica

soluzione è stata fondata sulla considerazione che, affidando tale

potere al giudice dell'udienza preliminare, si sarebbe pervenuti ad

"adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico

ministero", mentre è "in armonia con le normali prerogative del

pubblico ministero" disegnate dal nuovo codice che la "scelta del

rito processuale" sia a lui riservata (parr. 5 e 6). Anche in tal

caso, quindi, si è operata non una ricognizione astratta dei poteri

costituzionalmente riservati al pubblico ministero, ma una doverosa

armonizzazione ai principi del concreto sistema processuale vigente.

3. - Tanto premesso, si deve osservare che, rispetto ai quesiti

risolti con le precedenti decisioni in materia, quello su cui va qui

condotta l'indagine presenta un decisivo carattere differenziale: di

non potere, cioè, trovare risposta attraverso le soluzioni

adeguatrici in esse precisate.

Resta evidentemente fermo, e va anzi ribadito, che l'introduzione,

o meno, di un rito avente automatici effetti sulla determinazione

della pena non può farsi dipendere da scelte discrezionali del

pubblico ministero. Tali sono, indubbiamente, quelle con le quali

costui decide quali, e quante, indagini esperire per porle a base

della richiesta di rinvio a giudizio e, più in generale, quelle

connesse alla sua strategia processuale: la quale può fargli

preferire - in quanto li ritenga non necessari a tal fine - di

rinviare al dibattimento l'esperimento di certi mezzi o

l'acquisizione di determinate prove.

Rispetto al giudizio abbreviato, ciò comporta l'inaccettabile

paradosso per cui il pubblico ministero può legittimamente

precluderne l'instaurazione allegando lacune probatorie da lui stesso

discrezionalmente determinate. Sicché, una volta affermato che un

mero atto di volontà del pubblico ministero non può condizionare

l'interesse dell'ordinamento alla semplificazione del rito e quello

dell'imputato alla riduzione della pena, deve trarsi il corollario

che tale condizionamento non può farsi derivare neanche da un atto

di volontà (implicita) concretatisi nello svolgimento di indagini

insufficienti alla decidibilità con giudizio abbreviato.

Rispetto alle suddette scelte del pubblico ministero, d'altra

parte, un sindacato giurisdizionale del tipo di quello introdotto con

le precedenti decisioni non è concretamente possibile.

Innanzitutto, la natura eminentemente soggettiva e discrezionale

di tali scelte comporta che analoghe caratteristiche finirebbe

fatalmente per avere il sindacato del giudice. Inoltre, questo

sarebbe privo di fondamento normativo nel sistema vigente, dato che

le indagini preliminari sono finalizzate, non ad un accertamento

pieno, ma all'acquisizione di quanto è necessario all'esercizio

dell'azione penale (art. 326) e che la loro (relativa) "completezza"

(cfr. sentenza n. 88 del 1991) va misurata su quest'ultimo metro e

non sul primo.

Per altro verso, l'insufficienza dell'investigazione del pubblico

ministero rispetto al fine in discorso non è colmabile attraverso il

potere di integrazione attribuito al giudice dell'udienza preliminare

dall'art. 422 cod. proc. pen., dato che il suo esercizio - pur se

può indirettamente contribuire all'acquisizione di un quadro

probatorio sufficiente alla decisione "allo stato degli atti" - è

rigorosamente delimitato dal ben diverso ed esclusivo scopo della

raccolta, con un numero circoscritto di mezzi, di quelle sole prove

che siano "manifestamente decisive" ai fini del rinvio a giudizio o

del proscioglimento e che perciò possono non coincidere con quelle

necessarie per una decisione allo stato degli atti.

4. - Escluso, quindi, che si possano ricavare dall'ordinamento

vigente correttivi idonei a sanare la situazione qui evidenziata, è

perciò necessario, al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia

con i principi costituzionali, che il vincolo derivante dalle scelte

del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un

meccanismo di integrazione probatoria.

Al riguardo, è innanzitutto da osservare che, nel quadro della

generale finalità di semplificare il processo ed evitare

dibattimenti non necessari, un'integrazione probatoria è già

prevista, dall'art. 422, al più limitato fine di consentire la

decisione circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento; sicché

non appare coerente che essa sia esclusa quando le medesime finalità

sono perseguite introducendo un procedimento che si conclude con una

decisione di merito.

In secondo luogo, si deve rilevare che la configurazione del

giudizio abbreviato come giudizio "a prova contratta", - basato,

cioè, su uno scambio in cui la riduzione di pena non ha come

contropartita il solo interesse dell'ordinamento alla semplificazione

attraverso la rinuncia dell'imputato al dibattimento ed il

riconoscimento del valore di prova agli elementi acquisiti dal

pubblico ministero, ma richiede, in più, la rinuncia al diritto ad

eventuali allegazioni difensive - non è affatto un connotato

ineliminabile di tale giudizio.

Si deve, infatti, sottolineare che un modello di giudizio

abbreviato che consente un'integrazione probatoria è positivamente

previsto, nello stesso codice, per il caso di trasformazione del

giudizio direttissimo in giudizio abbreviato (art. 452, secondo

comma): integrazione che per di più, in tale ipotesi non soggiace -

almeno secondo l'interpretazione prevalente - a particolari

limitazioni, dato che tale disposizione richiama l'art. 422 solo

quanto alle forme, e non anche ai limiti concernenti la tipologia

degli atti esperibili.

Può aggiungersi che, secondo autorevole dottrina, la prospettiva

dell'integrazione probatoria consentirebbe, sia di salvaguardare quel

nesso di inscindibilità tra riduzione della pena ed effettiva

celebrazione del giudizio abbreviato, che questa Corte ha

riconosciuto essere nota caratterizzante il nuovo istituto (sentenze

nn. 277 del 1990 e 176 del 1991); sia di superare le problematiche

che la configurazione data dal legislatore al consenso del pubblico

ministero ha evidenziato sul piano costituzionale.

5. - Dalle considerazioni sinora svolte emerge chiaramente, però,

che la problematica sottesa alla questione in esame non può

risolversi con una pronunzia additiva di questa Corte, ma richiede un

intervento legislativo.

Innanzi tutto la soluzione indicata dal giudice a quo, di

consentire cioè - in caso di insufficienza dovuta a fatto

rimediabile del pubblico ministero - un'integrazione probatoria

nell'ambito dell'udienza preliminare, richiede l'effettuazione di una

pluralità di scelte sulle modalità di prospettazione delle prove,

sui poteri da conferire al giudice, sull'eventuale delimitazione dei

mezzi di prova esperibili; e per di più, se contenuta - come il

medesimo giudice prospetta - nei limiti fissati dall'art. 422,

richiederebbe una regolamentazione del regime di utilizzazione degli

atti compiuti in caso di mancato esperimento del giudizio abbreviato.

Si tratta, quindi, anche indipendentemente da una più ampia

revisione dell'istituto, che collochi tale integrazione all'interno

del giudizio abbreviato, di scelte che rientrano nella

discrezionalità del legislatore, la cui urgenza è resa evidente

dall'esigenza di ricondurre la normativa impugnata a piena coerenza

con i principi costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Torino con ordinanza del 15 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari