Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5,

del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, con ordinanza emessa il 5 aprile 2001 dal

Tribunale di Roma, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento

agli artt. 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico

ministero di interloquire sulla scelta del rito abbreviato

condizionato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso

motivato, nonché di esercitare pienamente il diritto alla prova e di

espletare ulteriori indagini da tale scelta derivanti";

che il giudice a quo premette che all'udienza del 6 marzo

2001 la difesa aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato

subordinata alla acquisizione di documenti e alla audizione del

consulente medico-legale, e che il pubblico ministero aveva eccepito

l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, cod. proc.

pen., nella parte in cui non consente all'organo della pubblica

accusa di interloquire su tale richiesta e di effettuare le

"ulteriori indagini eventualmente necessarie all'esito della

attività introdotta dalla difesa";

che il rimettente rileva che l'ambito dei poteri attribuiti

al pubblico ministero risulta notevolmente ridotto dalla nuova

disciplina del giudizio abbreviato, introdotta dalla legge

16 dicembre 1999, n. 479;

che infatti tale disciplina, da un lato, sottrae al pubblico

ministero il potere di prestare il proprio consenso al rito e gli

riconosce la mera facoltà di sollecitare il giudice ad esercitare i

poteri istruttori previsti dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.,

nonché, nel caso di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione

probatoria, "il solo diritto alla controprova"; dall'altro, gli

consente di proporre appello avverso le sentenze di condanna solo nel

caso di modifica del titolo del reato e limita il suo potere di

contestazione ai casi in cui la diversità o la novità del fatto

emerga dalle integrazioni probatorie;

che, a giudizio del rimettente, la mancata attribuzione al

pubblico ministero del potere di interloquire sull'ammissione del

rito si porrebbe in contrasto con i principi del giusto processo, del

contraddittorio e della parità tra le parti, enunciati dall'art. 111

Cost., nonché con l'art. 97 Cost., in quanto la disciplina

censurata, consentendo la riduzione della pena anche quando si renda

necessaria un'attività di integrazione probatoria, a scapito delle

finalità di speditezza e di economia processuale che costituiscono i

presupposti del giudizio abbreviato, comporterebbe per l'imputato

vantaggi ingiustificati rispetto ai fini ai quali dovrebbero essere

preordinati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente

infondata sulla base delle argomentazioni espresse dalla Corte

costituzionale nella sentenza n. 115 del 2001.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

concerne l'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non consente al pubblico ministero di interloquire sulla

richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione

probatoria e non prevede un suo autonomo potere di iniziativa

probatoria;

che una questione analoga sollevata sulla base delle medesime

censure e in riferimento ai medesimi parametri, sia pure in relazione

alla disciplina del giudizio abbreviato non condizionato di cui

all'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., è stata dichiarata infondata

con la sentenza n. 115 del 2001;

che, in particolare, in tale pronuncia la Corte ha affermato

che "il potere di veto del pubblico ministero sulla richiesta di

giudizio abbreviato riprodurrebbe i profili di illegittimità

costituzionale derivanti dal sacrificio del diritto dell'imputato

alla riduzione di pena" e che "il principio del contraddittorio tra

le parti, enunciato dal secondo comma dell'art. 111 Cost., non è

evocabile in relazione ad una disciplina che attiene alle forme

introduttive del giudizio abbreviato";

che inoltre nella già menzionata sentenza la Corte ha

precisato che "la mancata attribuzione all'organo dell'accusa di uno

specifico potere di iniziativa probatoria per "controbilanciare" il

diritto dell'imputato al giudizio abbreviato" non costituisce una

"irragionevole discriminazione tra le parti" avendo il pubblico

ministero "già esercitato il potere e assolto al dovere di svolgere

tutte le attività necessarie in vista delle determinazioni inerenti

all'esercizio dell'azione penale" (per considerazioni sostanzialmente

analoghe, v. anche ordinanza n. 421 del 2001);

che in quella occasione la Corte ha anche rilevato, da un

lato, che "l'attribuzione all'imputato della facoltà di subordinare

la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria è

coerente con la posizione di tale soggetto processuale che si trova

ad affrontare il rischio di un giudizio (e di una possibile

conseguente condanna) basato sugli atti raccolti dal pubblico

ministero nel corso delle indagini preliminari ed a cui va pertanto

riconosciuta la facoltà di chiedere l'acquisizione di nuovi ed

ulteriori elementi di prova"; dall'altro che, tenuto conto del ruolo

svolto dal pubblico ministero nelle indagini preliminari, non è

irragionevole la scelta del legislatore di riconoscergli solo il

diritto all'ammissione di prova contraria a norma dell'art. 438,

comma 5, cod. proc. pen., cioè di quella prova destinata a negare,

anche indirettamente, i medesimi fatti oggetto della integrazione

probatoria chiesta dall'imputato;

che tali argomentazioni valgono a dimostrare la manifesta

infondatezza della questione sollevata dal rimettente con specifico

riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato subordinato ad

una integrazione probatoria.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 111 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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