Art. 50 c.p.c. — Riassunzione della causa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.3

[2]Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.". - (con l'art. 22, comma 1) che "Ai termini perentori di legge indicati negli articoli 50 primo comma, 54 ultimo comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma, 627 del codice di procedura civile e' sostituito il termine perentorio di sei mesi.". - (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 50 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25224/2026

    11 settembre 2026

    La Sezione Prima civile, in tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., ha affermato che la competenza territoriale va individuata in capo al giudice civile di grado d’appello del medesimo ufficio giudiziario ove è stato celebrato il processo penale. La Corte ha, infatti, osservato che il “silenzio” dell’art. 622 c.p.c. in ordine alla competenza per territorio è meramente apparente, in quanto la norma “la dà per implicitamente presupposta. Poiché, infatti, il giudizio in sede civile costituisce la prosecuzione del processo avente ad oggetto l’azione civile esercitata nel processo penale e la lite, sia pur nelle diverse forme richieste per il suo esercizio nel processo penale, pende, sin dalla costituzione di parte civile, tra le parti innanzi ad un giudice, è innanzi a quel medesimo giudice, sia pur in sede civile (e, dunque, garantendo l’alterità del giudice del rinvio), che questa deve essere proseguita e conclusa. D’altra parte, il riferimento, nel testo dell’art. 622, al giudice civile competente per “valore” in grado di appello induce a ritenere che questo sia l’unico dei tre criteri del rito civile che mantiene rilevanza per la determinazione della competenza e che abbisogna, perciò, di un’esplicita previsione e di una scelta ad hoc da parte del legislatore” . La Sezione Prima ha, poi, escluso sia che la Corte di cassazione in sede penale abbia un potere discrezionale in merito alla designazione del giudice civile di rinvio territorialmente competente, sia che l’azione civile possa essere radicata, a scelta dell’attore, dinanzi a una pluralità di fori concorrenti e ha affermato, dunque, che territorialmente competente per il giudizio di rinvio è esclusivamente e inderogabilmente “il medesimo giudice, in sede civile, che ha pronunciato la sentenza annullata” , ossia la corte d’appello (o il tribunale) del distretto in cui ha sede il giudice penale che ha pronunciato la sentenza cassata. La Corte ha, infine, affermato che, allorquando, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili, “la parte abbia tempestivamente notificato e depositato l’atto di riassunzione, manifestando positivamente la persistente volontà di coltivare la pretesa, l’errore sull’ufficio territorialmente competente, non specificamente individuato nella sentenza di annullamento della Cassazione penale, non può determinare la caducazione dell’attività processuale e l’estinzione del processo. In tale ipotesi opera il principio di conservazione degli atti, che si attua mediante la declaratoria di incompetenza e l’assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice competente, secondo il meccanismo della translatio iudicii ex art. 50 cod. proc. civ.”

    Art. 50 c.p.c. · Art. 622 c.p.p. · Art. 622 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15599/2026

    21 maggio 2026

    In caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 9- bis l. fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza ai sensi dell'art. 50 c.p.c., anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese nel giudizio di legittimità, a tale comunicazione abbia provveduto il giudice dichiarato competente; ne consegue che il vizio derivante dal mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione conseguente alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare, non riguardando i presupposti "fondanti", la struttura e il funzionamento del processo, è coperto da giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non sia stata fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico.

    Art. 50 c.p.c. · Art. 9-bis fallimento · Art. 18 fallimento · Art. 307 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 53 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13220/2026

    7 maggio 2026

    In tema di esdebitazione dell'incapiente, la competenza a pronunciarsi sul reclamo avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 283, comma 8, CCII, nel testo modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024 (c.d. Correttivo), è del tribunale in composizione collegiale e non della Corte di appello. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva deciso nel merito il reclamo e rimesso le parti avanti al tribunale, in composizione collegiale, ritenendo utilizzabile il meccanismo della translatio iudicii, previsto dall'art. 50 c.p.c.).

    Art. 50 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 29 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9865/2026

    16 aprile 2026

    In tema di riparto tra giurisdizione ordinaria e contabile, l'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 114 del 2019), ha equiparato, quoad effectum, fattispecie differenti, ossia, da un lato, la translatio iudicii dal giudice contabile a quello ordinario e, dall'altro, la "riproposizione" davanti al giudice ordinario, da parte dell'amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno derivante da responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società partecipata da un soggetto pubblico, ove quest'ultima sia stata preceduta dalla domanda del Procuratore contabile introduttiva di un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario innanzi alla Corte dei conti, che abbia declinato la propria giurisdizione.

    Art. 50 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 20 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 91 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 165/2006

    Parametro
    14 aprile 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma secondo, ultima parte (rectius: ultimo periodo), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 180 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.". - (con l'art. 22, comma 1) che "Ai termini perentori di legge indicati negli articoli 50 primo comma, 54 ultimo comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma, 627 del codice di procedura civile e' sostituito il termine perentorio di sei mesi.". - (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art50 · fonte del testo

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