Codice di giustizia contabile

Art. 210 c.g.c. — Riassunzione

[1]1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti puo' riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

[2]2. Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla giurisdizione.

[3]3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio, l'intero processo si estingue; la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art210 · fonte del testo

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