Art. 348 c.p.c. — Improcedibilità d'appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1994 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

[1]L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

[2]Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio. 67 72

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 18 ottobre 2022

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 348 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 13440/2026

    9 maggio 2026

    (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato procedibile l'appello benché la prima iscrizione a ruolo fosse accompagnata dall'appello e dalla sentenza relativi ad altro giudizio e quella successiva corretta fosse tardiva).

    Art. 348 c.p.c. · Art. 165 c.p.c. · Art. 347 c.p.c. · Art. 137 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 11 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11984/2026

    30 aprile 2026

    In tema di udienza "cartolare" prevista dalla normativa emergenziale, il deposito dell'atto d'appello in luogo delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", previste dagli artt. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), non determina l'improcedibilità dell'appello, ex art. 348 c.p.c., non potendo il deposito di un atto "eccedente" rispetto al minimum voluto dal legislatore essere considerato alla stregua della sua omissione e, cioè, come un'inattività qualificata, significativa di un disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 348 c.p.c. · Art. 83 cura italia · Art. 221 rilancio · Art. 121 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 281 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5302/2026

    9 marzo 2026

    In tema di deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua, ai fini della verifica della tempestività, il momento di perfezionamento del deposito, ma con efficacia anticipata meramente provvisoria, perché subordinata all'esito positivo delle PEC successive; qualora la cd. quarta PEC rechi esito negativo dei controlli automatici, comunicato con messaggio di "errore fatale" privo di ulteriori specificazioni ovvero con indicazioni mute e generiche (quale "codice esito: -1"), non vi è spazio per indagini sull'imputabilità dell'errore bloccante, gravando sul depositante soltanto, in via alternativa, l'onere di chiedere prontamente la rimessione in termini o di riattivare spontaneamente il deposito mediante nuovo invio, senza dover dimostrare natura od origine dell'errore né la sua non imputabilità a negligenza, spettando invece alla controparte allegare e provare eventuali contestazioni diverse da quelle poste a base del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato improcedibile l'appello ritenendo necessaria un'istanza di rimessione in termini e ascrivendo all'appellante la causa del mancato perfezionamento del deposito, nonostante la parte avesse effettuato un nuovo deposito, accettato dal sistema, tre giorni dopo).

    Art. 348 c.p.c. · Art. 347 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 35 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31009/2025

    26 novembre 2025

    Dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c.

    Art. 348 c.p.c. · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 436 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 60 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art348 · fonte del testo

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