Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/07/1966 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 117r.d. 3269/1923
  • art. 1r.d. 2313/1936

applicata al caso

  • art. 348r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117, primo

comma, del T.U. delle leggi di registro approvato con R.D. 30 dicembre

1923, n. 3269, e dell'art. 348, secondo comma, in relazione all'art.

347, secondo comma, del Codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 16 luglio 1965 dalla Corte di appello di Catania

nel procedimento civile vertente tra Di Bella Agatina, Caruso Vincenzo

e Marletta Gaetana, iscritta al n. 176 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25

settembre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Carmelo Carbone,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso avanti alla Corte di appello di

Catania dalla signora Di Bella Agatina avverso la sentenza del

Tribunale di detta città del 10 febbraio 1964 che aveva annullato per

simulazione un contratto di vendita di immobile di proprietà della

medesima, il consigliere istruttore, constatata l'omissione del

deposito da parte dell'appellante della copia della sentenza impugnata,

anche dopo la scadenza del termine di differimento, da lui concesso,

dichiarò con ordinanza del 14 maggio 1965 l'improcedibilità

dell'appello. Avendo l'interessata prodotto reclamo al Collegio,

questo ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'art. 117, primo comma, del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3269, delle

leggi di registro, nonché dell'art. 348, secondo comma, in relazione

all'art. 347, secondo comma, del Codice di procedura civile, sulla base

delle seguenti considerazioni: sotto un primo aspetto, i due articoli,

imponendo al cancelliere di non rilasciare copia della sentenza

appellata fino all'avvenuta sua registrazione, e rispettivamente

facendo conseguire alla mancata produzione della sentenza medesima,

quando sia dovuta ad omissione del pagamento della imposta di registro,

cioè di un tributo non ancora accertato, la conseguenza, non della

semplice sospensione della causa, bensi dell'improcedibilità

dell'appello, compromettono l'esercizio del diritto alla tutela

giurisdizionale, venendo così a violare l'art. 24 della Costituzione.

Sotto un secondo aspetto, gli articoli stessi contrastano con l'art. 3

per la sperequazione di trattamento che viene a verificarsi secondo che

l'appellante sia o no in possesso dei mezzi economici che gli

consentano di anticipare l'ammontare dell'imposta. Nel formulare poi

il giudizio di rilevanza della questione sollevata, la Corte d'appello

ha osservato che se la censura di incostituzionalità dovesse colpire

l'art. 117 si dovrebbe ordinare al cancelliere il rilascio della copia

della sentenza impugnata, anche se non registrata, mentre, se

incostituzionale fosse l'art. 348, non potrebbe confermarsi la

pronuncia di improcedibilità emessa dal consigliere istruttore. In

conseguenza la Corte stessa, con sua ordinanza del 16 luglio 1965, ha

disposto la sospensione della causa e l'invio degli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 25 settembre 1965.

Si è costituito avanti alla Corte il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con deduzioni del 7 settembre 1965. In esse si fa rilevare che non

sussiste l'allegata violazione dell'art. 3, dato che l'obbligo del

pagamento dei tributi si estende a tutti, e violato esso riuscirebbe,

al contrario, proprio quando si consentisse ad alcuni di svincolare

l'esercizio del diritto di appello dell'obbligazione tributaria

derogandosi, a favore di alcuni, al principio secondo cui il pagamento

delle imposte di registro sulla sentenza va fatto nelle forme e nei

termini di legge. Osserva che, d'altra parte, non sussiste l'allegata

situazione deteriore dei non abbienti, rispetto a coloro che tali non

sono, sia perché, ove si tratti di imposta di titolo, la concreta

capacità contributiva è rivelata dallo stesso atto soggetto a

registrazione, sia perché l'impossidente può giovarsi delle

agevolazioni consentite dalla legge sul gratuito patrocinio. Del pari

infondata, ad avviso dell'Avvocatura, deve ritenersi la censura di

violazione dell'art. 24, poiché questo non vieta di imporre

prestazioni fiscali in stretta e razionale connessione con il processo,

quando, come nel caso delle disposizioni denunciate, siano tali da non

rendere difficile o impossibile l'esercizio della tutela

giurisdizionale. Conclude chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza

della questione proposta.

Con memoria depositata il 21 aprile 1966 la stessa Avvocatura ha

svolto le argomentazioni accennate nelle precedenti deduzioni,

invocando a sostegno di queste, le sentenze di questa Corte nn. 113 del

1963 e 91 del 1964 dalle quali si desumerebbe che contrastanti con la

Costituzione sono da ritenere le disposizioni che frappongono ostacoli,

non giustificati da rilevante interesse pubblico, ad uno svolgimento

del processo civile adeguato alla funzione sua propria, non già le

altre (come sarebbero quelle denunciate) che sono dirette a garantire

lo svolgimento stesso, anche se impongono qualche onere. Insiste nelle

conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dalla Corte di appello di Catania deve

essere esaminata anzitutto con riguardo al primo dei motivi di

incostituzionalità prospettati, qual è fatto derivare dal contrasto

delle norme di legge denunciate con l'art. 24 della Costituzione. Il

problema della compatibilità fra il principio costituzionale, che

garantisce a tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti, e le norme che impongono oneri fiscali a carico di chi tale

tutela intenda richiedere, è stato oggetto di ripetuto esame da parte

della Corte, e questa ha ritenuto che, per risolverlo, si renda

necessario distinguere fra gli oneri che siano razionalmente collegati

alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo

uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, di prevenire

altresì eccessi riprovevoli nell'esercizio del diritto di azione,

eccitando nel titolare un senso di responsabilità, e che perciò

devono ritenersi consentiti, e quegli altri i quali invece tendono alla

soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette,

e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente

l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione

dell'incostituzionalità (sentenze 45, 56, 83, 113 del 1963; 47, 69,

91, 100 del 1964).

Alla stregua del criterio richiamato deve ritenersi fondata

l'eccezione proposta in confronto all'art. 117 del R.D. n. 3269 del

1923 (modificato con il R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313) quando sia

messo in relazione con l'art. 348 del Codice di procedura civile.

Infatti il divieto ch'esso impone ai funzionari delle cancellerie

giudiziarie di rilasciare copia di qualsiasi atto soggetto a

registrazione, prima che questa sia stata effettuata, in quanto

precluda il rilascio della copia della sentenza di primo grado a favore

di colui che intenda proporre gravame contro di essa, ha per

conseguenza di pregiudicare il valido esercizio di tale diritto, dato

che l'ultimo comma del citato art. 348 del Codice di procedura civile

fa derivare l'improcedibilità dell'appello stesso dal mancato

deposito, alla prima udienza di comparizione, del fascicolo

dell'appellante, fascicolo del quale è elemento essenziale la copia

della sentenza impugnata, secondo il tassativo disposto del precedente

art. 347.

Quando, come nella specie, l'onere del previo pagamento prescritto

dal citato art. 117 non riguarda solo la spesa di registrazione della

sentenza, ma si riferisce anche al titolo posto a base della medesima e

formante oggetto della contestazione, appare chiara la sua estraneità

alle esigenze del giudizio di appello ed il suo rivolgersi a finalità

esclusivamente fiscali, qual è quella di stimolare il contribuente al

pagamento dell'imposta sul titolo predetto, e per conseguenza il suo

netto e radicale contrasto con il precetto costituzionale.

L'esercizio del potere di gravame garantito a favore di chi si

senta ingiustamente leso dalla sentenza di primo grado viene

subordinato alla condizione del previo pagamento di una imposta,

rispetto alla quale non riesce ancora possibile la determinazione non

già solo del suo esatto ammontare, ma della stessa sussistenza

dell'obbligo correlativo, data la mancanza di definitività

dell'accertamento giudiziale sul titolo controverso. La condizione

stessa, nel caso che ha dato luogo al giudizio, assume poi aspetto

particolarmente gravoso, trattandosi di sentenza che ha ritenuto la

simulazione della compravendita in contestazione, sulla quale l'imposta

è da applicare in misura proporzionale.

Nulla potrebbe dedursi in contrario dal potere discrezionale, che

l'art. 348 del Codice di procedura civile attribuisce al consigliere

istruttore, di concedere all'appellante una dilazione alla

presentazione del fascicolo. A parte l'ovvia considerazione che la

dilazione, anche se fosse consentito disporla a tempo indeterminato,

non soddisfa l'interesse alla tutela giurisdizionale, la quale può

raggiungersi solo con l'emanazione di una sentenza definitiva di

merito, impossibile ad ottenersi senza il previo pagamento del tributo,

è da osservare che essa, differendo da quella necessaria ex art. 195

del Codice di procedura civile, o dall'altra di cui all'art. 108 della

legge di registro, esige la fissazione di un termine, decorso il quale

(ove non si verifichino le ipotesi di cui agli artt. 305 e 307 del

Codice di procedura civile), si apre alla parte interessata la facoltà

di richiedere la definizione del giudizio sospeso, che non potrebbe

altrimenti effettuarsi se non con la dichiarazione di improcedibilità.

2. - Una volta accertata la incostituzionalità della norma

denunciata pel suo contrasto con l'art. 24, non si rende necessario

prendere in esame la questione sollevata in confronto all'art. 3 della

Costituzione.

3. - La pronuncia di incostituzionalità deve essere limitata

all'art. 117 della legge di registro, nella parte denunciata

dall'ordinanza, poiché, venuto meno il divieto ch'esso impone, la

improcedibilità sancita dall'ultimo comma dell'art. 348 rimarrebbe

necessariamente limitata ai casi di inadempienze da parte

dell'appellante diverse da quelle della mancata esibizione della

sentenza impugnata per effetto dell'omessa osservanza dell'obbligo

fiscale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio

1936, n. 2313, nella parte in cui vieta ai funzionari delle cancellerie

giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro

registrazione, copie o estratti di sentenze il cui deposito in giudizio

sia condizione essenziale per la procedibilità dell'impugnativa, ai

sensi dell'art. 348 del Codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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