In tema di deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua, ai fini della verifica della tempestività, il momento di perfezionamento del deposito, ma con efficacia anticipata meramente provvisoria, perché subordinata all'esito positivo delle PEC successive; qualora la cd. quarta PEC rechi esito negativo dei controlli automatici, comunicato con messaggio di "errore fatale" privo di ulteriori specificazioni ovvero con indicazioni mute e generiche (quale "codice esito: -1"), non vi è spazio per indagini sull'imputabilità dell'errore bloccante, gravando sul depositante soltanto, in via alternativa, l'onere di chiedere prontamente la rimessione in termini o di riattivare spontaneamente il deposito mediante nuovo invio, senza dover dimostrare natura od origine dell'errore né la sua non imputabilità a negligenza, spettando invece alla controparte allegare e provare eventuali contestazioni diverse da quelle poste a base del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato improcedibile l'appello ritenendo necessaria un'istanza di rimessione in termini e ascrivendo all'appellante la causa del mancato perfezionamento del deposito, nonostante la parte avesse effettuato un nuovo deposito, accettato dal sistema, tre giorni dopo).
Art. 348 c.p.c. · Art. 347 c.p.c.