Art. 305 c.p.c. — Mancata prosecuzione o riassunzione

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Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di quattro mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti"; - (con l'art. 22, comma 1) che "Ai termini perentori di legge indicati negli articoli 50 primo comma, 54 ultimo comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma, 627 del codice di procedura civile e' sostituito il termine perentorio di sei mesi"; - (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di riassunzione del processo

Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 305 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14226/2026

    14 maggio 2026

    In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo - in quanto difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c. - pur non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo ove le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi, ma, riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, gli è consentita l'adozione, su istanza di parte o d'ufficio, di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

    Art. 305 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 14 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3693/2026

    18 febbraio 2026

    Nell'ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita, qualora l'evento interruttivo sia allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il termine semestrale di riassunzione del giudizio decorre dalla data di udienza - coincidente con il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note (art. 127-ter, comma 5, c.p.c.) - restando irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell'udienza siano state depositate nel fascicolo telematico.

    Art. 305 c.p.c. · Art. 127-ter c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 56 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30721/2025

    21 novembre 2025

    In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, erroneamente, aveva individuato il dies a quo per la riassunzione nella notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, anziché nel successivo provvedimento con cui essa stessa aveva dichiarato in udienza l'interruzione del processo).

    Art. 305 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 301 c.p.c. · Art. 43 fallimento

    Rassegna di novembre 2025, p. 34 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29021/2025

    3 novembre 2025

    In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel corso di un giudizio ex art. 645 c.p.c., interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha ritenuto sufficiente la riassunzione effettuata dal solo garante, notificata alle altre parti, a riattivare l'unico processo nei confronti di tutte le diverse domande cumulate già proposte al momento iniziale della lite).

    Art. 305 c.p.c. · Art. 105 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 16 ↗

Tutte le 26 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 159/1971

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 1971

    È illegittimo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. È del pari illegittimo lo stesso articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300 c.p.c. comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

    Art. 305 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1967

    Ha colpito questo articolo
    15 dicembre 1967

    La norma contenuta nell'art. 305 c.p.c. non concorda con l'art. 24 della Costituzione perché fa decorrere dalla data dell'evento anziché dalla dichiarazione o dalla notificazione del medesimo il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo, anche nei provvedimenti di impugnazione.

    Art. 305 c.p.c. · Art. 301 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 261/2010

    Questione infondata
    21 luglio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell'interruzione anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Infatti, identica questione è stata già dichiarata non fondata «nei sensi di cui in motivazione» con la sentenza n. 17 del 2010 e il rimettente non ha addotto nuovi elementi per superare il convincimento precedentemente espresso dalla Corte. Per la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identica questione, v. la citata sentenza n. 17/2010.

    Art. 305 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti"; - (con l'art. 22, comma 1) che "Ai termini perentori di legge indicati negli articoli 50 primo comma, 54 ultimo comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma, 627 del codice di procedura civile e' sostituito il termine perentorio di sei mesi"; - (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art305 · fonte del testo

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