Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991

dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra il

Fallimento della S.p.a. Finshipping e United Nations High Commissioner for Refugees ed altra iscritta al n. 393 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione del fallimento della S.p.a.

Finshipping nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio civile per risarcimento del danno interrotto

ex art. 300, co. 2, c.p.c., a seguito di dichiarazione di intervenuto

fallimento della società attrice resa dal suo procuratore in

udienza, e poi riassunto dal curatore del fallimento, l'adito

Tribunale di Genova - rilevato che il convenuto aveva preliminarmente

eccepito l'estinzione del processo per tardività della riassunzione

e che questa risultava, in atti, effettivamente attuata "oltre il

termine perentorio di sei mesi dall'interruzione" fissato dall'art.

305 c.p.c. - ha ritenuto rilevante, al fine del decidere sulla

riferita eccezione, oltreché non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 24 Cost., ed ha perciò sollevato - con

ordinanza del 14 marzo 1991 - questione incidentale di legittimità

costituzionale del predetto art. 305 nella parte appunto in cui anche

nel caso di interruzione del giudizio a seguito di dichiarazione del

procuratore della parte fallita, ex art. 300 cpv. cit., fa pur sempre

decorrere il termine utile per la riassunzione del processo dal

momento in cui l'interruzione si è verificata, anziché da quello in

cui il curatore del fallimento ne abbia avuto conoscenza.

Secondo il collegio a quo - che richiama in premessa le sentenze

di questa Corte n. 139/67 e n. 159/71, relative a precedenti parziali

declaratorie di illegittimità dello stesso art. 305 rese in

fattispecie (a suo avviso) analoghe di decorrenza del termine per la

riassunzione dalla data dell'evento interruttivo anziché da quella

della sua conoscenza da parte dei soggetti interessati alla

prosecuzione del processo - si verificherebbe, infatti, pure nella

specie (al pari che nelle ipotesi considerate dalle riferite

pronunzie) una sostanziale elusione della garanzia della tutela

giurisdizionale e della difesa. In danno, in questo caso, del

curatore del fallimento che potrebbe in concreto ignorare od avere

comunque solo tardiva notizia dell'evento interruttivo, assunto a

dies a quo del termine utile per la riassunzione del giudizio.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte, si è costituito il

fallimento della s.p.a. Finshipping che, nell'aderire alle

conclusioni dell'autorità rimettente, ha contestato (in particolare

con successiva memoria) che possa anche nella specie (così come già

sostenuto dalla Corte di Cassazione nel ritenere la manifesta

infondatezza di analoga questione di costituzionalità dell'art. 305

c.p.c. con riguardo alla decorrenza del termine per la riassunzione

del processo nei confronti degli eredi della parte defunta)

ipotizzarsi un obbligo del procuratore, cui spetta di dichiarare il

fatto interruttivo, di informare il soggetto o i soggetti interessati

a proseguire il giudizio.

Un obbligo siffatto del procuratore mandatario non sarebbe infatti

configurabile nei riguardi del curatore del fallimento. Sia perché

quest'ultimo non potrebbe equipararsi ad un successore del fallito;

sia perché non si avrebbe alcuna sopravvivenza della rappresentanza

processuale in capo al procuratore costituito in caso di fallimento

del mandante: "come dimostrato dal fatto che la parte non colpita

dall'evento interruttivo per riassumere il processo deve notificare

il ricorso ed il decreto di fissazione della nuova udienza al

curatore, non avendo alcuna validità la notifica eseguita presso il

procuratore del fallito che non ha più alcun titolo per riceverla".

Con la conseguenza che, in mancanza di un tale obbligo del

procuratore di informare il curatore dell'esistenza del processo, la

decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 305 c.c. dalla data

della dichiarazione dell'avvenuta interruzione, a prescindere dalla

conoscenza in fatto da parte del curatore della pendenza del processo

e della sua interruzione, comporterebbe appunto la denunciata

violazione del diritto alla difesa, "dal momento che la possibilità

di riassumere tempestivamente il processo finirebbe per dipendere dal

fatto puramente casuale che il procuratore del fallito provveda ad

informare il curatore del fallimento dell'avvenuta interruzione".

3. - È intervenuto altresì in giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura di Stato che ha

eccepito:

a) in linea preliminare, l'inammissibilità dell'impugnativa,

in quanto prospettata "in via astratta ed ipotetica, non essendo

stata dedotta dal curatore, a quanto emerge dall'ordinanza, una

conoscenza del processo interrotto successiva alla dichiarazione in

questo resa dal procuratore del fallito e la tempestività della

riassunzione rispetto alla conoscenza avutane";

b) in linea subordinata, l'infondatezza della questione.

Invero, diversamente dalle situazioni di interruzione automatica -

cui propriamente si riferiscono i precedenti costituzionali

richiamati dal giudice a quo - nel caso di specie, come in tutte le

altre ipotesi (riconducibili alle previsioni dei commi 1 e 2

dell'art. 300 c.p.c.) in cui l'interruzione del processo consegue ad

una formale dichiarazione operata dal procuratore della parte colpita

dall'evento che giustifica l'interruzione, sarebbe proprio il

meccanismo di siffatta dichiarazione, specificamente inerente ad un

obbligo cui è tenuto il procuratore nell'esercizio del suo mandato,

ad attuare la garanzia di tutela della difesa degli interessi

(rispetto ai quali la stessa dichiarazione si collocherebbe in

posizione servente) dei soggetti cui compete di proseguire il

processo. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se contrasti con l'art. 24

Cost. la norma dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui - con

specifico riferimento all'ipotesi di interruzione del giudizio per

effetto di dichiarazione di intervenuto fallimento della parte

costituita resa dal suo procuratore in udienza, ex art. 300, comma

secondo c.p.c. - non fa decorrere il termine di sei mesi per la

correlativa riassunzione dal giorno della effettiva conoscenza

dell'evento interruttivo da parte del curatore del fallimento.

2. - Della riferita questione l'Avvocatura di Stato, per

l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha

preliminarmente eccepito l'inammissibilità sotto il profilo del

difetto di motivazione sulla rilevanza.

Ma tale eccezione va senz'altro respinta. Infatti la norma

impugnata (statuendo che il giudizio ineludibilmente si estingue in

conseguenza del mero fatto storico della mancata prosecuzione o

riassunzione nel termine decorrente dal giorno della dichiarazione

resa in udienza dal procuratore della parte fallita) rappresenta uno

sbarramento - non superabile se non con la invocata dichiarazione di

incostituzionalità - per il giudice a quo, che di tale tassativa

regola deve fare - come testualmente egli sottolinea - "senz'altro"

applicazione. Ed anche nel caso che - una volta emendata nel senso

auspicato la norma censurata - la prosecuzione del giudizio

risultasse in fatto egualmente tardiva pure alla stregua della nuova

disciplina, si avrebbe soltanto identità di effetti pratici, ma

diversità della ratio decidendi, cioè della regola giuridica

applicata. E tanto basta per ritenere la questione rilevante (ord.

409/1991; sentenza 148/1983 n. 3).

3.1. - Nel merito, deve però escludersi che nell'ipotesi

considerata - di fallimento della parte costituita a mezzo di

procuratore - sussista l'ipotizzata violazione del diritto di difesa

in danno del curatore del fallimento, per il fatto che ai sensi del

denunciato art. 305 il dies a quo del termine per la riassunzione

coincida con la data stessa dell'interruzione.

Diversamente che nei casi di morte o perdita della capacità della

parte non costituita (art. 299 c.p.c.) e di morte od impedimento del

procuratore (art. 301 c.p.c.) (ai quali, rispettivamente si

riferiscono le sentenze 159/71 e 139/1967, qui non utilmente

richiamate), ed in cui l'interruzione del processo interviene

automaticamente nel momento nel quale si verifica l'evento

impeditivo, nelle ipotesi invece di perdita delle capacità, anche in

conseguenza di fallimento, come in quella di morte della parte

costituita (art. 300 c.p.c.), l'interruzione non è automatica ma

interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l'evento si

riferisce, ne renda nota la causa.

Per il disposto del comma primo del citato art. 300, la produzione

degli effetti interruttivi è invero, in detti casi, subordinata alla

dichiarazione (cui si attribuisce carattere di manifestazione di

volontà e non di scienza) che il procuratore della parte fallita (o

deceduta) - ed egli soltanto - faccia in udienza dell'evento in

questione; ed in difetto della quale - per consolidata giurisprudenza

- il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte

(dichiarata fallita o defunta).

La sopravvivenza (o ultrattività) - così codificata - della

rappresentanza processuale al fallimento o morte del mandante si

spiega, peraltro, proprio in funzione della esigenza (avuta di mira

dal legislatore) di tutelare gli interessi degli aventi causa dal

soggetto colpito dall'evento interruttivo: che sottintende di

conseguenza un obbligo del procuratore di rendere noto a quei

soggetti l'evento medesimo, concordando con essi la correlativa

dichiarazione.

Un tale obbligo, anche se non esplicitato nel richiamato art. 300,

trova infatti il suo referente normativo, sul piano sostanziale, nel

combinato disposto dell'art. 1728 comma primo c.c. (la cui

applicabilità anche al caso del fallimento del mandante è ritenuta

dalla prevalente dottrina, con cui concorda la giurisprudenza della

Corte regolatrice, sia pur relativa alla parallela ipotesi, sub co. 2

della stessa norma, di fallimento del mandatario) e dell'art. 1710

cod. civ. A tenore dei quali "quando il mandato si estingue per morte

od incapacità sopravvenuta" (come nel caso di fallimento) "del

mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla

se vi è pericolo nel ritardo" (art. 1728 cit.): ed a lui di

conseguenza incombe anche di rendere note le circostanze sopravvenute

che incidono sulla sorte del mandato (art. 1710).

Informazione, questa, che nel caso di mandato processuale ha

appunto come naturali destinatari gli aventi causa del mandante che

nel processo sono chiamati a succedergli (111 c.p.c.).

3.2. - L'esistenza di un obbligo siffatto del difensore-mandatario

di comunicare tempestivamente l'evento interruttivo agli aventi causa

dalla parte da lui rappresentata, che ne è colpita, è stata del

resto già ritenuta anche dalla Corte di Cassazione.

E - se pur la fattispecie in cui questa ha avuto occasione di

pronunziarsi riguardava un caso di interruzione del processo per

morte della parte costituita - i principi in quella sede enunciati

sono certamente estensibili anche alla ipotesi dell'interruzione per

fallimento. Ciò per il parallelismo che esiste, agli effetti

considerati, tra la posizione dell'erede che succede al de cuius ex

art. 110 c.p.c. e quella del curatore che subentra al fallito "nelle

controversie ancora in corso relative a rapporti patrimoniali", ai

sensi dell'art. 43 della legge fallimentare.

Né rileva in contrario quanto dedotto dalla difesa della società

sulla "irritualità di una eventuale notifica dell'atto di

riassunzione (ad istanza della controparte) nei confronti del

curatore presso l' ex procuratore del fallito": poiché la regola che

impone la notifica personale dell'atto riassuntivo - pacificamente

applicabile anche nel caso di riassunzione nei confronti dell'erede o

degli eredi della parte defunta (salvo la forma alternativa di cui al

2 comma dell'art. 303 c.p.c.) - non implica (come si pretende) una

posizione di terzietà del soggetto convenuto in riassunzione

rispetto alla parte colpita dall'evento interruttivo, essendo mera

conseguenza della cessazione, per effetto della dichiarata

interruzione, della rappresentanza tecnica che legittima la notifica

degli atti al procuratore costituito nel paradigma dell'art. 170

c.p.c.

4. - Stante quindi la possibilità per il curatore del fallimento

- in dipendenza del riferito obbligo di informazione a carico del

procuratore del fallito - di avere preventiva e comunque tempestiva

conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione,

nessuna violazione del diritto di difesa è di conseguenza

prospettabile, in suo danno, sotto il profilo della integrale

utilizzabilità del termine per la riassunzione del giudizio.

Né a superare tale conclusione vale l'obiezione che

l'effettività della difesa potrebbe essere nel concreto vanificata

dall'eventuale inadempienza del procuratore del fallito: da un tale

inconveniente pratico non potendo infatti derivare un vizio di

incostituzionalità della norma, la cui legittimità va apprezzata in

funzione della corretta osservanza dell'ordinamento giuridico

complessivo e non delle possibili sue violazioni, mentre a prevenire

e reprimere l'inconveniente stesso appaiono sufficienti, oltre alle

sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da parte

degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno che ne

risulti derivato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 305

c.p.c., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte

costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine

utile per la sua riassunzione, sollevata, in riferimento all'art. 24

Cost., dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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