Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/12/1967 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 301

e 305 del Codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1966 dal Tribunale di Catania nel

procedimento civile vertente tra Rapisarda Placido e la Società Carlo

Mattone e figli, iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo

1966;

2) ordinanza emessa il 16 febbraio 1966 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione prima civile - nel procedimento civile vertente

tra la Società Ital. Coop. Import-Esport Coltd e la Società Polskie

Linje Oceanicze, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27

agosto 1966;

3) ordinanza emessa il 10 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Sabatucci Fortunato e Primucci

Annibale contro Benedini Romolo, Vincenzo e Vittorio, iscritta al n.

236 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967;

4) ordinanza emessa il 28 novembre 1966 dalla Corte d'appello di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Grutti Carlo e Musolesi

Lucia, iscritta al n. 64 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967.

Visti gli atti di costituzione della Società Carlo Mattone e figli

e di Rapisarda Placido, Sabatucci Fortunato e Benedini Romolo, Vincenzo

e Vittorio;

udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 1967 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi gli avvocati Vincenzo Vacirca ed Enrico La Pergola, per la

Società Mattone, e l'avv. Corrado Noulian, per Sabatucci Fortunato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte è chiamata a giudicare, in riferimento all'art. 24

della costituzione, sulla legittimità costituzionale delle norme del

Codice di procedura civile che dispongono l'interruzione del processo

nel caso di morte o impedimento del procuratore e l'estinzione del

processo medesimo ove esso non sia proseguito o riassunto entro il

termine perentorio di sei mesi dall'interruzione. Il giudizio è stato

promosso con ordinanze 17 gennaio 1966 del Tribunale di Catania, 16

febbraio 1966 della Corte suprema di cassazione, 10 novembre 1966 del

Tribunale di Roma, 28 novembre 1966 della Corte di appello di Bologna.

Dalla prima e dalla terza ordinanza sono denunciati specificatamente

gli artt. 301, primo comma, e 305, primo comma, del Codice predetto;

dalla seconda e dalla quarta vengono denunciati genericamente gli artt.

301 e 305.

Il Tribunale di Catania muove dalla giurisprudenza della Corte di

cassazione per cui la morte del procuratore di una delle parti produce

senz'altro l'interruzione del processo, indipendentemente da qualsiasi

comunicazione o notificazione, sicché dal giorno della morte del

procuratore decorre il termine per la riassunzione o la prosecuzione

del processo. Codesto automatismo, se giova alla parte interessata,

impedendo o invali dando l'attività processuale eventualmente svolta

dopo l'evento interruttivo, può tradursi in irreparabile danno per la

stessa quando la medesima non abbia avuto notizia della morte o

dell'impedimento del proprio difensore: nell'ipotesi che essa abbia

impugnato un provvedimento giurisdizionale, l'ignoranza dell'evento

interruttivo potrebbe, decorsi i termini di durata dell'interruzione,

con la estinzione del processo, provocare il passaggio in giudicato del

provvedimento e menomare il diritto di difesa della stessa parte a cui

favore è disposta l'interruzione del processo. La parte non ha il

dovere di mantenere frequenti contatti col difensore, e, del resto,

circostanze varie possono farli diradare; pertanto diviene assai

discutibile la presunzione di conoscenza dell'evento interruttivo su

cui le norme impugnate si fondano.

Le altre tre ordinanze, ritenuto infondato l'assunto che

l'interruzione del processo decorra dalla data in cui la parte ne ebbe

notizia, osservato che l'interruzione automatica del processo serve a

tutelare la parte a danno della quale si è verificato l'evento

interruttivo e che, in tempi in cui le cause civili si trascinano di

rinvio in rinvio talora per anni, non sembra lecito escludere che

l'evento predetto rimanga ignoto sia alla controparte che al cliente,

rilevano che il concetto di difesa in giudizio, di cui all'art. 24

della costituzione, implica, non soltanto la possibilità di avere un

difensore, ma anche il diritto di essere tempestivamente informato, in

regolare contraddittorio, delle situazioni di fatto obiettive o

subiettive cui la legge ricollega, condiziona o subordina il concreto

esercizio della difesa stessa.

L'ordinanza del Tribunale di Catania è stata notificata alle parti

il 20 e 21 gennaio 1966, al Presidente del Consiglio dei Ministri il 28

successivo. È stata comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica in data 21 e 22 gennaio 1966; è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 marzo 1966

n. 64.

L'ordinanza della Corte di cassazione è stata notificata alle

parti il 30 aprile ed il successivo 2 maggio 1966, al pubblico

ministero lo stesso giorno 2 maggio e al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 30 aprile 1966; è stata comunicata ai Presidenti delle due

Camere in data 2 maggio 1966 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica del 27 agosto 1966 n. 213.

L'ordinanza del Tribunale di Roma è stata notificata alle parti il

3 e 6 dicembre 1966 ed in quest'ultima data anche al pubblico

ministero; è stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri

il 3 dicembre 1966 e comunicata ai Presidenti delle due Camere il

successivo 7 dicembre; è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica del 28 gennaio 1967, n. 25.

L'ordinanza della Corte d'appello di Bologna è stata notificata

alle parti e al pubblico ministero il 20 febbraio 1967, al Presidente

del Consiglio dei Ministri il giorno 23 successivo; è stata comunicata

ai Presidenti delle due Camere il 18 febbraio 1967 e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 22 aprile 1967, n. 102.

Nella causa promossa dal Tribunale di Catania e da quello di Roma

sono comparse le parti private, rispettivamente, Placido Rapisarda e

Carlo Mattone e figli, Fortunato Sabatucci e Benedini Romolo, Vincenzo

e Vittorio; nessuna parte privata è comparsa per le altre cause. Non

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. - Placido Rapisarda esclude che la norma dell'art. 301 possa

ricondursi ad una presunzione di conoscenza degli eventi considerati

interruttivi, e comunque ad una presunzione iuris et de iure e ritiene

invece che essa ha riguardo all'esigenza di tutela della parte a carico

della quale si è determinato l'evento, e quindi è rigorosamente

informata ai principi che regolano la difesa. È l'art. 305 che

contrasta con tali principi perché accomuna i due ordini di eventi

previsti dagli artt. 300 e 301, e cioè quelli che riguardano la parte,

i quali producono l'interruzione a decorrere dalla comunicazione che se

ne dà, e quelli che riguardano il procuratore, per i quali non è

richiesta alcuna comunicazione; cosicché, mentre l'art. 300 ha

concesso alla parte il diritto di conoscere l'evento interruttivo,

l'art. 301 non glielo ha consentito, e pertanto l'istituto

dell'interruzione, ideato per il rispetto del principio del

contraddittorio, è suscettibile di subire uno sviluppo decisamente

contrario a quello scopo. La Corte costituzionale ha sancito la

necessità di una difesa effettiva e adeguata, e deve ritenersi che la

difesa non è garantita tutte le volte che la parte sia

nell'impossibilità di condurre il processo alla decisione del giudice,

non solo per assoluta ignoranza, ma anche solo per imperfetta

conoscenza delle circostanze che nel processo giuocano a suo

svantaggio. La parte che non ha notizia degli eventi considerati

nell'art. 301 non ha modo e ragione per impedire che si compia il

periodo di tempo previsto per l'estinzione del processo e che si

producano a suo danno, sempre se attrice, ma eventualmente se

convenuta, effetti irreparabili sul piano del diritto processuale e

sostanziale. Non è in pratica improbabile che la parte resti priva di

contatti con il suo difensore per lunghi periodi di tempo ed anzi

questa lunga mancanza di contatti è l'id quod plerumque accidit; il

principio dell'interruzione può rientrare nell'ambito della

costituzionalità se si fa decorrere il termine per l'estinzione dalla

notificazione ad opera della parte interessata, del giudice e del

cancelliere.

Sabatucci Fortunato si riporta alle ordinanze del Tribunale di

Catania e di quello di Roma, e contrasta la razionalità della

presunzione iuris et de iure di conoscenza dell'evento, sia per la

parte al cui difensore si riferisce l'evento stesso, sia per la

controparte.

3. - Mattone e figli si richiamano ad una dottrina secondo la quale

esiste un onere di informazione reciproco, quanto ai rispettivi status,

tra le parti e tra questi e i difensori e la questione di

costituzionalità si riducono ad un giudizio di congruità dello

spatium deliberandi, che rientra nella sfera di discrezionalità del

legislatore. L'evento interruttivo si presume noto e l'inerzia diventa

un fatto volontario della parte, a lei solo imputabile. Se si

dichiarasse incostituzionale l'art. 301 verrebbe meno l'effetto

interruttivo automatico, con pregiudizio della parte rimasta senza

procuratore e se si dichiarasse l'incostituzionalità dell'art. 305,

cadrebbe l'istituto dell'estinzione del processo. Se poi l'art. 305 si

dichiarasse incostituzionale per la parte che si riferisce all'art.

301, si sacrificherebbe all'interesse di chi non si cura dei propri

affari l'interesse pubblico alla speditezza dei processi: la parte è

in grado di sostituire il suo procuratore, purché sia diligente, e non

si può parlare perciò di violazione del diritto di difesa. Vengono

infine richiamate alcune sentenze di questa Corte sulla congruità dei

termini processuali.

Romolo, Vincenzo e Vittorio Benedini escludono che l'art. 301 ponga

in discussione il diritto di difesa, essendo posto proprio a tutelare

gli interessi della parte rimasta priva di difensore; la controparte

però può benissimo accertarsi circa l'evento produttivo

dell'interruzione.

4. - Mattone e Benedini hanno depositato memorie nelle quali

ribadiscono i loro assunti.

All'udienza del 7 novembre 1967 le difese delle parti hanno

illustrato le rispettive tesi. Considerato in diritto :

1. - Le cause vanno riunite perché riguardano la medesima

questione.

2. - Essa è più logicamente impostata dalla Corte di cassazione

sotto il profilo, non tanto dell'illegittimità dell'art. 301 del

Codice di procedura civile che dispone l'interruzione automatica del

processo nei casi ivi previsti, quanto dell'illegittimità della norma

dell'art. 305 dello stesso Codice che fa decorrere il termine per la

prosecuzione o la riassunzione del processo, non dalla notizia che

dell'evento interruttivo abbia avuto la parte, ma dalla data in cui

questo evento si è verificato.

L'automaticità dell'interruzione è posta proprio a tutela del

diritto di difesa della parte, che resta priva delle ius postulandi:

resta immediatamente impedito lo svolgimento di qualsiasi attività

processuale, alla quale la parte non potrebbe convenientemente

provvedere e contro la quale non potrebbe reagire. Far risalire

l'effetto interruttivo alla data dell'evento, com'è disposto nell'art.

301, risulta pertanto del tutto coerente al dettato dell'art. 24 della

costituzione; e non si può far richiamo al diverso sistema previsto

nell'art. 300, che fa iniziare l'interruzione causata dalla morte e

dall'incapacità della parte dalla dichiarazione che se ne fa in

giudizio o dalla sua notificazione, perché in questo secondo caso v'è

continuità di assistenza tecnica, per cui resta assicurata una

sufficiente difesa agli interessi dedotti in giudizio, in attesa della

dichiarazione o della notificazione, dato il carattere fondamentale del

principio per cui è il procuratore costituito che rende la parte

presente in giudizio a tutti gli effetti.

Ciò che non concorda con il precetto dell'art. 24 della

costituzione è invece la regola dell'art. 305 dello stesso Codice,

perché fa decorrere dalla data dell'evento ivi previsto, anziché

dalla dichiarazione o dalla notificazione del medesimo, il termine

stabilito per la prosecuzione o la riassunzione del processo.

Questo sistema acquista speciale rilievo quando la parte colpita è

attrice nei procedimenti d'impugnazione: l'ignoranza del fatto

interruttivo può determinare il passaggio in giudicato o

l'esecutività, rispettivamente, della sentenza impugnata e

dell'ingiunzione opposta. La giurisprudenza infatti ha giudicato che il

termine dell'art. 305 decorre dal giorno del fatto interruttivo anche

nei giudizi d'impugnazione, facendo così prevalere la formulazione

generica della normativa alla sua ratio, che si esaurisce nel

predisporre la protezione della parte cui viene a mancare l'assistenza

del procuratore.

La difesa deve essere garantita in ogni grado del processo; ma non

la si protegge in tal estensione quando la disposizione di tutela,

utile per un grado, è causa di pregiudizio se applicata nel grado

successivo. La difesa deve essere garantita in ogni stato del

processo, ma non la si garantisce in relazione alla vicenda

interruttiva se l'interruzione è ordinata in maniera produttiva di

svantaggi ad alcune dei contendenti. Il modo di tale ordinamento deve

essere apprezzato in senso integrale, vale a dire, non solo per ciò

che giova a chi è rimasto privo del procuratore, ma altresì perciò

che gli nuoce. E perciò non basta che, mediante l'interruzione

automatica, la parte sia preservata dal rischio di un'attività

processuale compiuta in danno di lei, ma occorre, perché le sia

assicurato il diritto di difesa, che sia altresì posta al riparo dal

pericolo che, persistendo tale inscientia, maturino preclusioni in suo

danno.

Non convince assumere che la parte deve presumersi a conoscenza

della vicenda che colpisce il suo procuratore o ha l'onere di tale

conoscenza, perché ciò è in contrasto col fatto che l'evento produce

e deve produrre l'interruzione del processo, e cioè un vantaggio per

colui contro il quale si indirizzerebbe la presunzione o al quale

sarebbe imposto l'onere.

Non è persuasivo nemmeno ridurre la questione ad un argomento di

congruità dello spatium deliberandi concesso nell'art. 305.

Il problema dell'adeguatezza di un termine legale di deliberazione

sorge in quanto sia certo che la norma ponga il soggetto in grado di

utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato; e nella

specie invece, per quel che si è detto, deve escludersi questa

utilizzabilità. Una cosa, vale a dire, è la valutazione

dell'opportunità di fissare un termine per il compimento di un atto e

della discrezionalità usata nel fissarne i limiti, altra cosa è la

questione della legittimità del criterio adottato per la decorrenza

del termine, ove questo cominci dalla data di un evento di cui il

soggetto non è messo in condizione di conoscere l'avverarsi.

Questo secondo problema tocca il diritto di difesa quando il

termine è di natura processuale, in quanto quel diritto, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, deve essere assicurato in modo

effettivo ed adeguato, indipendentemente dal fatto che la parte voglia

valersene. In tal caso può venire in giuoco anche l'esigenza di non

rendere impossibile il contraddittorio, che non si può svolgere, come

esattamente si rileva nell'ordinanza della Cassazione, senza la

conoscenza delle situazioni di fatto obiettive e subiettive cui la

legge ricollega, condiziona e subordina, in virtù di oneri,

preclusioni e decadenze, il concreto esercizio del diritto di difesa.

3. - Deve dichiararsi perciò l'illegittimità costituzionale

dell'art. 305 del Codice di procedura civile per ciò che riguarda la

decorrenza del termine, con riferimento alle ipotesi di interruzione ex

art. 301 dello stesso Codice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del Codice

di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data

dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la

sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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