Art. 304 c.p.c. — Effetti dell'interruzione
In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
1 pronuncia che riguarda l’art. 304 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
In caso di interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo all'individuazione del soggetto responsabile, ciascuna delle parti aventi interesse a riattivare il giudizio deve riassumerlo nei confronti di tutte le altre.
Art. 304 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 106 c.p.c. · Art. 107 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art304 · fonte del testo
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