Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1991

dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari nel

procedimento civile vertente tra la S.r.l. C.T.G. e la S.n.c. C3F di

Chittolina Evaristo e C. iscritta al n. 727 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 19 ottobre 1991, resa in un giudizio di

opposizione a decreto ingiuntivo, l'adito Pretore di Brescia -

ritenuto, in premessa, che l'eccezione di incompetenza territoriale

ex art. 19 c.p.c. formulata dalla società opponente (avente sede in

Verona) avrebbe dovuto essere respinta, in applicazione del

successivo art. 20 stesso codice, per essere l'obbligazione azionata

adempibile al domicilio del creditore (in territorio di Brescia) - ha

reputato, di conseguenza, rilevante ed ha perciò sollevato d'ufficio

(in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost.) questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 20 c.p.c. che appunto

prevede due fori facoltativi (obbligationis e destinatae solutionis)

alternativi al foro generale delle persone fisiche o giuridiche.

Secondo infatti il giudice rimettente, la scelta del giudice

territorialmente competente, in tal modo rimessa all'arbitrio

dell'attore, contrasterebbe con il principio del giudice naturale

precostituito per legge, così come anche interpretato dalla sentenza

della Corte n. 88/1962 che ha escluso "la possibilità in ordine alla

stessa materia dell'alternativa fra un giudice ed un altro risolubile

a posteriori .. in relazione ad un dato procedimento".

2. - L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del

Consiglio dei ministri, ha contestato la fondatezza dell'impugnativa.

All'uopo ha sostenuto che - risultando nel denunziato art. 20

c.p.c. pur sempre determinati in anticipo i criteri equiordinati che

definiscono l'eguale competenza di più giudici - la scelta rimessa a

chi assume l'iniziativa giudiziale non è di conseguenza

incompatibile con la "naturalità" - da intendere come

precostituzione per legge - del giudice adito. Considerato in diritto

1. - Nel sistema del vigente codice di procedura civile,

l'individuazione del giudice territorialmente competente avviene in

linea di principio sulla base di un criterio soggettivo (c.d. foro

generale) di collegamento, rispettivamente, con la residenza

(domicilio o dimora) della persona fisica (art. 18) o con la sede (o

luogo in cui vi è uno stabilimento o rappresentante autorizzato)

della persona giuridica (art. 19) convenuta e - in via derogatoria

(fori speciali) - alla stregua di criteri correlati al petitum e/o

alla causa petendi di determinate tipologie di controversie (artt. da

20 a 24) ovvero ancora ad esigenze organizzative dell'amministrazione

pubblica evocata in giudizio (art. 25).

I fori speciali prevalgono su quello generale e sono quindi, di

regola, anche esclusivi: ad eccezione del "foro per le cause relative

a diritti di obbligazione" espressamente qualificato come

"facoltativo" dall'art. 20 sub iudice.

Ciò comporta - come è pacifico in dottrina e giurisprudenza -

che, nelle cause relative all'ultima indicata categoria di rapporti,

il soggetto che assume l'iniziativa della lite può a sua scelta

convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa

risiede (o, se persona giuridica, ha la sua sede) ex artt. 18 - 19,

ovvero "del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione

dedotta in giudizio" (art. 20).

E da ciò appunto discenderebbe, secondo il giudice a quo, la

vulnerazione del precetto costituzionale dell'art. 25, comma primo,

da parte del citato art. 20 c.p.c.: per essere - a quanto si assume -

in questo caso "rimessa al mero arbitrio dell'attore la scelta del

giudice competente per territorio".

2. - La questione così prospettata è destituita di fondamento.

Già con sentenza n. 119 del 1963, questa Corte ha avuto modo, sia

pur incidentalmente, di affermare che "l'art. 20 c.p.c. .. fa parte

di quel sistema di norme regolatrici della competenza nel processo

civile le quali, preordinate, come sono, all'insorgere delle singole

controversie, non contrastano col precetto costituzionale del giudice

naturale". E questa conclusione va ora espressamente ribadita alla

luce del consolidato indirizzo interpretativo dell'art. 25, comma

primo, Cost.: per cui appunto il principio della precostituzione del

giudice, ivi sancito, deve ritenersi rispettato allorché l'organo

giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri

generali fissati in anticipo e non già in vista di singole

controversie (cfr. sent. 29/58; 22/59; 1/65; 508/89 ex plurimis); e

comunque, in particolare, "nulla (esso) ha da vedere con la

ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata "da

normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio" (cfr.

251/1986).

Né con tale giurisprudenza può dirsi che contrasti la decisione

richiamata dal giudice a quo, n. 88 del 1962, che ha dichiarato

l'illegittimità degli artt. 30 e 31 c.p.p.

Invero "l'alternativa fra più giudici", in quel caso ritenuta non

conciliabile con l'art. 25 Cost., è quella risolubile in base

unicamente a scelte "discrezionali" - specificamente inerenti alla

"designazione" del giudice per il singolo processo - operate a

posteriori con "provvedimento", autoritativo ed insindacabile, di

organi dello stesso potere giudiziario. Alternativa - peraltro - che

si riconduce, all'evidenza, ad ipotesi paradigmatica ben diversa da

quella nella specie ricorrente (o da quelle analoghe prefigurate

all'interno degli stessi artt. 18 e 19 citt.), la cui risoluzione pur

sempre avviene in base a meccanismi stabiliti a priori dall'organo

legislativo (cfr. pure sent. 158/82).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25, comma

primo, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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