Art. 29 c.p.c. — Forma ed effetti dell'accordo delle parti
[1]L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu' affari determinati e risultare da atto scritto.
[2]L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio' non e' espressamente stabilito.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
