Corte costituzionale

Ordinanza n. 370/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/11/1998 · relatore Cesare Ruperto

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del

codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 19

settembre 1997 dal giudice istruttore del Tribunale di Pavia nel

procedimento civile vertente tra Pedroni Piero e Mayda Filiberto ed

altri, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie

speciale, dell'anno 1997 ed il 24 settembre 1997 dalla Corte

d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Feltri

Vittorio ed Esposito Manlio ed altri, iscritta al n. 868 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile - promosso da un

magistrato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, e non

patrimoniali derivanti da una dedotta diffamazione a mezzo stampa -

il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, con ordinanza emessa il

19 settembre 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del codice di procedura

civile, "nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del

criterio di competenza territoriale posto dall'art. 11, comma 1, del

codice di procedura penale anche ai giudizi civili nei quali sia

parte attrice o convenuta un magistrato e che abbiano ad oggetto una

domanda di risarcimento dei danni derivanti da reato di cui il

magistrato è affermato essere l'autore ovvero la persona offesa";

che, secondo il rimettente, le norme censurate si pongono in

contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione per la lesione del

principio di uguaglianza, attesa la diversa regolamentazione di

situazioni sostanzialmente identiche (tanto più allorquando il

giudice civile sia chiamato, in via alternativa, a pronunciarsi,

seppure incidenter tantum, su domanda di risarcimento di danni

derivanti da un fatto-reato), nonché per l'irragionevolezza di un

sistema che si preoccupa d'un problema così generale solo

nell'àmbito penale e non anche in quello civile; b) con gli artt. 24

e 25 della Costituzione, per le conseguenti violazioni del diritto di

difesa della parte convenuta e del principio del giudice naturale

precostituito per legge; c) con l'art. 101 della Costituzione, attesa

l'ingiustificata disparità di trattamento, confliggente con la

unitarietà della giurisdizione, cui consegue la generale esigenza di

salvaguardare l'indipendenza del giudice in ogni occasione in cui la

giurisdizione stessa viene esercitata;

che, nel corso di un analogo procedimento, la Corte d'appello di

Milano, sulla base di motivazioni sostanzialmente conformi a quelle

sopra riportate, ha, con ordinanza emessa il 24 settembre 1997,

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18

a 35 del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24

e 101 Cost., "nella parte in cui non prevedono che quando sia parte

in causa (come attore o convenuto) un magistrato esplicante funzioni

giurisdizionali nello stesso ufficio dell'organo giudicante o in un

ufficio dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza

territoriale debba radicarsi presso il giudice avente sede nel

capoluogo del distretto di Corte d'appello più vicino, analogamente

a quanto è previsto per i procedimenti penali (art. 11 cod. proc.

pen.) e per quelli aventi ad oggetto la responsabilità civile dei

magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (artt. 4 e 8

della legge 13 aprile 1988, n. 117)";

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo, sulla base di identiche

considerazioni, per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza

delle sollevate questioni.

Considerato che i giudizi, concernenti analoghe questioni, possono

essere riuniti e congiuntamente decisi;

che l'eccezione d'inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura

dello Stato per la dedotta carenza di legittimazione del giudice

istruttore del Tribunale di Pavia, è priva di fondamento alla

stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel nuovo

rito civile spetta al giudice istruttore - nelle cause delle quali,

come nella fattispecie, esso ha esclusiva cognizione, quale giudice

unico con tutti i poteri del collegio - la legittimazione a sollevare

l'incidente di costituzionalità, allorquando dalla sua soluzione

dipenda la decisione della causa e, prima ancora, il suo sviluppo

istruttorio (v. sentenza n. 204 del 1997);

che, nel merito, questa Corte ha già esaminato identiche

questioni, con sentenza n. 51 del 1998 (successiva alle presenti

ordinanze di rimessione), dichiarandole inammissibili perché - nella

pluralità, evidenziata dalle stesse prospettazioni anche degli

attuali rimettenti, di possibili soluzioni idonee a preservare la

denunciata normativa dai palesati dubbi d'incostituzionalità - solo

il legislatore può stabilire, nell'esercizio del suo potere

discrezionale, quando, nel generale àmbito dei procedimenti civili,

ricorra quella identità di ratio che impone l'estensione pura e

semplice (come ritenuto per le fattispecie disciplinate dagli artt. 4

e 8 della legge n. 117 del 1988) del criterio di cui all'art. 11 cod.

proc. pen., e quando invece tale ratio non ricorra affatto o sia

realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio

appropriato alla specifica materia;

che, non avendo i rimettenti svolto ulteriori ragioni

d'incostituzionalità, le questioni devono pertanto essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del

codice di procedura civile e della questione di legittimità

costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile,

rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101

della Costituzione ed agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione - dal

giudice istruttore del Tribunale di Pavia e dalla Corte d'appello di

Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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