Art. 163-bis c.p.c. — Termini per comparire

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]((Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori: di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito. di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende; di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello; di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle province libiche, o in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranita' italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo; di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova, in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranita' italiana, e quando la notificazione e' eseguita, a norma dell'art. 150.

[2]Non possono essere fissati termini maggiori di quelli sopra indicati, aumentati della meta'.

[3]Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati dal primo comma.

[4]Se nel giorno indicato nella citazione il giudice istruttore non tiene udienza, le parti dovranno comparire davanti allo stesso giudice e nella prima udienza successiva destinata per la prima comparizione delle parti)).3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.2

Comparsa di costituzione e risposta

Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Prima memoria integrativa

Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 163-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28026/2025

    21 ottobre 2025

    Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).

    Art. 163-bis c.p.c. · Art. 44 fallimento · Art. 353 c.p.c. · Art. 354 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 30 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23904/2025

    26 agosto 2025

    Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione, occorre fare riferimento al giorno dell'udienza indicata nella medesima citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto dell'avvenuto differimento della summenzionata udienza a norma dell'art. 168 bis, commi 4 e 5, c.p.c.

    Art. 163-bis c.p.c. · Art. 168-bis c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 108 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21157/2025

    24 luglio 2025

    In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso di esso non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702-bis c.p.c. nulla prevede al riguardo, dovendosi tenere conto che, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto un'espressa eccezione alla menzionata regola generale, come nel caso di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.

    Art. 163-bis c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 702-ter c.p.c. · Art. 183 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 160 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10289/2025

    18 aprile 2025

    In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).

    Art. 163-bis c.p.c. · Art. 163 c.p.c. · Art. 164 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 176 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/1975

    Questione infondata
    11 giugno 1975

    La misura dei termini di notificazione della citazione, di cui all'art. 163 bis c.p.c., in relazione all'art. 143 dello stesso codice, concernente le persone delle quali sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora, prevista in misura più ristretta di quella fissata dallo stesso art. 163 bis in relazione all'art. 142 c.p.c., per le persone residenti all'estero, è espressione dell'esigenza di contemperare il fine dell'istituto della notificazione con quello della certezza degli atti processuali. Detto contemperamento è perseguito con la previsione di una forma sostitutiva dell'effettiva comunicazione dell'atto, da effettuare in luoghi opportunamente individuati dalla legge, e con la fissazione di termini correlativi ragguagliati alla distanza dei luoghi medesimi. Invece, per quanto riguarda la notificazione alle persone residenti all'estero, la disciplina come sopra disposta ha di mira un sistema che adegui le modalità di comunicazione dell'atto alla situazione concreta del luogo dove effettivamente si trova la persona da citare, predisponendo, fra l'altro, termini effettivamente commisurati alla distanza. Il legislatore ha pertanto regolato diversamente situazioni non identiche tenendo ragionevolmente conto delle rispettive peculiarità, e deve pertanto escludersi la violazione del principio di eguaglianza, che si verifica solo quando sia riscontrabile una irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.

    Art. 163-bis c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 157/1974

    Questione infondata
    29 maggio 1974

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, promossa, con riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Vittoria con ordinanza 26 giugno 1972, già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 e manifestamente infondata con ordinanze n. 167 del 1970 e n…

    Art. 93 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 163-bis c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Se ne mostrano 11 su 13, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art163bis · fonte del testo

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