Corte costituzionale

Ordinanza n. 157/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

26 giugno 1972 dal pretore di Vittoria nel procedimento penale a carico

di Eterno Salvatore, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22

novembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con ordinanza 26 giugno 1972 il pretore di Vittoria ha

proposto, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo comma,

del codice di procedura penale che consente la costituzione di parte

civile nel procedimento di primo grado fino a che non siano compiute

per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, senza il

rispetto dei termini a difesa previsti per il convenuto dall'art. 163

bis del codice di procedura civile;

che l'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 108 del 17 giugno

1970, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale proposta dal pretore di Vittoria sulla base del rilievo

che l'inserimento dell'azione civile nel giudizio penale pone in essere

una situazione processuale profondamente, o almeno notevolmente,

differente da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel

processo civile;

che, successivamente, la stessa questione è stata dichiarata da

questa Corte manifestamente infondata con ordinanze n. 167 del 1970 e

n. 182 del 1973;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a

modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura

penale, promossa, con riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione,

dal pretore di Vittoria con ordinanza 26 giugno 1972, già dichiarata

non fondata con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 e manifestamente

infondata con ordinanze n. 167 del 1970 e n. 182 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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