Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163 bis del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile

1973 dal pretore di Lovere nel procedimento civile vertente tra

Capoferri Francesco e Capoferri Angela e Irene, iscritta al n. 437 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Lovere, nel procedimento civile vertente fra

Capoferri Francesco, Capoferri Irene ed altri, dichiarata la nullità

della citazione di alcune delle parti convenute per omessa osservanza

della modalità di notifica previste, per le persone di residenza,

dimora o domicilio sconosciuti, dall'articolo 143 c.p.c., e ritenuta la

necessità di ordinare il rinnovo della citazione stessa, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 bis c.p.c. nella

parte in cui prevede, nei confronti delle persone di cui al citato art.

143, termini di comparizione più brevi rispetto a quelli stabiliti per

le persone indicate dall'art. 142 c.p.c., cioè non residenti, né

dimoranti né domiciliate nella Repubblica.

Osserva anzitutto il pretore che, in base al combinato disposto

degli artt. 143 e 163 bis c.p.c., il termine di comparizione risulta

disciplinato in relazione al luogo della avvenuta notificazione, da

effettuarsi mediante deposito di copie della citazione presso la casa

comunale dell'ultima residenza o, se anche questa è ignota, del luogo

di nascita del destinatario, nonché mediante affissione di altra copia

nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Il

termine di comparizione invero, è commisurato in 30, 40 o 60 giorni

dalla notifica, a seconda della distanza dalla sede del giudice adito

della circoscrizione territoriale giudiziaria in cui il luogo della

notificazione si trova.

Tale sistema, prosegue il pretore, fondandosi sulla presunzione

della corrispondenza del luogo di notifica a quello dell'effettiva

residenza, dimora o domicilio della parte, esporrebbe i destinatari

all'alea delle infruttuose ricerche dell'ufficiale giudiziario ed alla

eventuale malafede della controparte istante, ed istituirebbe una

disciplina differenziata in relazione a quella prevista per le persone

non residenti, dimoranti o domiciliate nel territorio della Repubblica,

nei cui confronti è prevista la notificazione mediante affissione

nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e

mediante spedizione di altra copia al destinatario a mezzo

raccomandata, ed è concesso dall'art. 163 bis c.p.c. un ben più

congruo termine minimo di comparizione di novanta giorni, se il luogo

della notificazione si trova in Stati europei o territori posti nel

bacino del Mediterraneo, e di centottanta giorni se si trova altrove.

Secondo il pretore, la esposta diversità di disciplina violerebbe

il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa, né varrebbe in

contrario osservare che l'art. 143 c.p.c. dispone che l'efficacia della

notificazione è differita al ventesimo giorno dopo il compimento delle

descritte formalità, poiché tale differimento, che dimostra la

preoccupazione del legislatore per la situazione di chi può venire a

conoscenza dell'atto con notevole ritardo, è peraltro estesa anche

all'ipotesi della notifica ai residenti all'estero, ed evidenzierebbe

così ancor più la diversa tutela prevista per le persone

rispettivamente indicate dagli artt. 142 e 143 del codice di procedura

civile.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 6 febbraio 1974. Non vi

è stata costituzione di parte e la causa è stata pertanto trattata in

camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo rileva che la differenza della misura dei

termini di comparizione in giudizio, prevista dall'articolo 163 bis del

codice di procedura civile, se considerata nei confronti delle persone

di cui è ignota la residenza, la dimora o il domicilio (art. 143

c.p.c.) rispetto alla misura più ampia prevista nei confronti della

comparizione delle persone residenti all'estero (art. 142 c.p.c.),

concreti una ingiustificata sperequazione di trattamento a danno della

prima categoria di persone, nei riguardi delle quali il legislatore

avrebbe posto in essere una arbitraria presunzione di corrispondenza

della effettiva residenza al luogo di notificazione della citazione,

ledendo in tal modo anche il diritto di difesa, mentre per gli

appartenenti alla seconda categoria, avrebbe tenuto conto della

effettività della situazione di fatto, concedendo un termine di

comparizione concretamente adeguato e idoneo ai fini di garantire

l'esercizio del diritto suddetto.

2. - È da osservare che la censura, così sollevata dal pretore,

muove dal presupposto che le situazioni raffrontate siano di natura

strettamente omogenea, e che la differenza della disciplina dei termini

sopra indicata sia fondata su una irrazionale valutazione del

legislatore. Ma deve osservarsi, al riguardo, che il sistema di

notificazione della citazione alle persone indicate dall'art. 143

c.p.c. se pure è indubbiamente ispirato al fine generale cui risponde

l'istituto stesso della notificazione degli atti processuali, cioè

rendere noto il contenuto dell'atto al destinatario, consegue alla

necessità di contemperare tale esigenza con l'altra, di non minore

rilievo, della certezza degli atti processuali e del tempo del loro

compimento.

Qualora, invero, nell'ipotesi di notificazione ex art. 143 c.p.c.

(che, per costante giurisprudenza, presuppone l'avvenuta effettuazione

delle indagini possibili nei casi concreti, con l'uso della comune

diligenza), non fosse prevista una forma sostitutiva della effettiva

comunicazione dell'atto di citazione mercé il compimento di precise

formalità, idonee a rendere probabile al massimo l'effettivo

verificarsi della comunicazione, verrebbe meno il rispetto

dell'esigenza di certezza giuridica sopra menzionata, con le

inammissibili conseguenze processuali che tale carenza necessariamente

comporterebbe. Il legislatore, di ciò datosi carico, ha utilizzato gli

elementi di fatto noti, ai fini di individuare il luogo che, per la sua

relazione con la persona del destinatario, fornisse la maggiore

probabilità possibile di esito positivo, ed ha fissato coerentemente

termini di comparizione commisurati alla distanza dei luoghi così

individuati dalla sede del giudice adito, ritenendoli idonei a

consentire l'esercizio del diritto di difesa. E ciò tenuto anche conto

della imputabilità all'interessato della situazione di fatto, per

avere egli trascurato gli adempimenti formali sull'ordinamento delle

anagrafi della popolazione residente di cui all'art. 2 della legge 24

dicembre 1954, n. 1228, ed all'art. 11 del relativo regolamento

approvato con d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136.

Sostanzialmente diversa è invece la situazione disciplinata dal

combinato disposto degli artt. 142 e 163 bis c.p.c., poiché riflette

la notifica della citazione a persona la cui residenza, dimora o

domicilio, sono noti, anche se situati in luoghi non soggetti alla

giurisdizione italiana. La relativa disciplina, quindi, non solo tende

a contemperare le due esigenze poste in luce rispetto alle persone di

cui all'art. 143 c.p.c., ma ha di mira un sistema che, tenendo conto

delle indicazioni concernenti il luogo dove effettivamente si trova la

persona da citare, adegui le modalità di comunicazione ed i termini di

comparizione alla situazione concreta.

Ciò che appunto il legislatore ha fatto, sia disponendo la

comunicazione per raccomandata della citazione, sia prevedendo termini

di comparizione effettivamente adeguati alle distanze.

3. - Da quanto premesso risulta, quindi, che il legislatore, nel

prevedere i termini di costituzione, rispettivamente, per le persone di

cui agli artt. 142 e 143 c.p.c., ha regolato situazioni non identiche

ed ha tenuto conto delle rispettive loro peculiarità, adattando ad

esse le modalità della notifica dell'atto di citazione ai destinatari,

e fissando, in particolare, termini di comparizione determinati con

riferimento alle diverse fattispecie. Risulta così dimostrato che la

disciplina impugnata ha una ragionevole giustificazione, e deve quindi

escludersi il lamentato contrasto col principio di eguaglianza, da

considerare violato solo quando sia riscontrabile una irrazionale

differenza di trattamento fra situazioni omogenee.

4. - È nota, d'altra parte, la costante giurisprudenza con cui

questa Corte ha ritenuto, sia che la congruità di un termine deve

essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha

l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti,

quanto in rapporto alla funzione assegnata all'istituto nel sistema

dell'intero ordinamento, sì che la lesione del diritto di difesa,

costituzionalmente garantito, si ha solo quando l'irrazionalità del

termine di preclusione o di decadenza renda meramente apparente o

estremamente difficile la possibilità del suo esercizio (sentenze nn.

10 del 1970,11 del 1971,114 del 1972 e 85 del 1973).È, quindi,

evidente l'infondatezza anche della censura mossa in relazione all'art.

24 della Costituzione. Come si è detto, invero, il legislatore ha

fissato i termini impugnati in base a valutazione di elementi

obbiettivi ed in funzione dell'osservanza di indefettibili esigenze

processuali, mentre si deve certamente escludere, in relazione a tali

elementi, che la misura fissata sia irrazionale nel senso suddetto. Il

che è sufficiente per escludere altresì ogni ulteriore sindacabilità

in questa sede della congruità dei termini in questione, che,

concorrendo le citate condizioni, resta affidata al discrezionale

apprezzamento del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 163 bis del codice di procedura civile, sollevata con

l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Lovere, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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