Codice delle assicurazioni private

Art. 126 — Ufficio centrale italiano

L'Ufficio centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attivita':

  • a)stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
  • b)assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
  • c)e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144. ((3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile e' aumentato a cento giorni.)) 75 L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

75

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 126, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21362/2025

    25 luglio 2025

    Nel caso di sinistro stradale mortale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, la lex loci damni di cui all'art. 4, par. 1, del Regolamento CE n. 864 del 2007 va individuata non in funzione del luogo di verificazione del "danno diretto" a carico della vittima primaria, bensì di quello in cui si è realizzata la lesione patita dai congiunti quale "conseguenza indiretta"; tuttavia, ove il responsabile e i congiunti della vittima primaria risiedano abitualmente nello stesso paese, nel momento in cui il "danno diretto" si verifica, si applica la legge di tale paese di residenza comune in base all'art. 4, par. 2, dello stesso regolamento, fermi i limiti previsti dagli artt. 16 e 26, in tema di norme di applicazione necessaria e di ordine pubblico del foro.

    Art. 126 · Art. 17 Diritto internazionale privato · Art. 125 Codice delle assicurazioni private

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2015 al 26 novembre 2024. 50 parole tolte, 23 parole aggiunte.

… l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144. aggiunto: 3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano tolto: i termini aggiunto: il termine per comparire di cui all'articolo 163-bis, primo comma, tolto: e 318, secondo comma, del codice di procedura civile tolto: sono aumentati del doppio, risultando percio' stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163-bis aggiunto: e' aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, aggiunto: terzo periodo del codice di procedura civile tolto: non possono essere comunque inferiori a sessanta aggiunto: e' aumentato a cento giorni. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere le carte verdi richieste per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art126 · fonte del testo

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