Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1976 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 38d.P.R. 42/1959
  • art. 47d.P.R. 1068/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 25 gennaio

1959, n. 42 (tariffa professionale per i ragionieri e periti

commerciali), nonché dell'art. 38 dello stesso d.P.R. in relazione

all'art. 2233, terzo comma, del codice civile; e dell'art. 47 del

d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di

ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 15

novembre 1973 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente

tra la società Paolo Agnesi e figli e Lamanna Maurizio, iscritta al n.

50 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974.

Visti gli atti di costituzione della società Agnesi e di Lamanna

Maurizio, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore

Nicola Reale;

uditi l'avv. Carlo Piccini, per la società Agnesi, gli avvocati

Massimo Severo Giannini e Vittorio Mandel, per Lamanna Maurizio, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

(emesso il 29 settembre 1972 nei confronti della S.p.A. Paolo Agnesi e

figli, per il complessivo importo di lire 58.830.000, su richiesta del

rag. Maurizio Lamanna per spese e prestazioni professionali in materia

fiscale), il tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

a) del d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42 (di approvazione della tariffa

professionale per i ragionieri ed i periti commerciali), in riferimento

agli artt. 76 e 77 Cost.;

b) dell'art. 38 del predetto d.P.R. n. 42 del 1959, in riferimento

all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 2233, terzo comma, cod. civ.;

c) dell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente

l'ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale,

in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

2. - L'ordinanza, comunicata e notificata nei sensi di legge, è

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 27 marzo 1974. Nel

giudizio si sono costituite le parti ed è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato. Per la difesa della S.p.A. Agnesi le questioni

sollevate con l'ordinanza di rinvio sarebbero fondate e dovrebbe,

conseguentemente, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

delle norme impugnate. Secondo la difesa del rag. Lamanna e

l'Avvocatura generale dello Stato le questioni stesse andrebbero

dichiarate in parte non fondate ed in parte inammissibili. Considerato in diritto :

1. - Con legge 28 dicembre 1952, n. 3060, il Governo fu delegato a

provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di

esercenti in economia e commercio e di ragioniere: ciò nel termine di

nove mesi dall'entrata in vigore di detta legge e con l'osservanza di

taluni criteri direttivi.

Con d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, nell'ambito e in attuazione

della delega anzidetta, fu approvato l'ordinamento della professione di

ragioniere e, nell'art. 47, si stabilì che "i criteri per la

determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione

delle spese, spettanti a ragionieri e periti commerciali" fossero

"stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto

del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e

giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e

per il tesoro, sentito il Consiglio Nazionale" (dei ragionieri e periti

commerciali). Infine, con d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, emanato in

attuazione del già citato art. 47, venne approvata la tariffa che

stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle

indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai ragionieri e

ai periti commerciali.

2. - Il tribunale di Genova, nel corso di un giudizio avente ad

oggetto la liquidazione di onorari richiesti da un professionista con

riferimento alla tariffa professionale suddetta, approvata con il

citato d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, ha sollevato, con l'ordinanza in

epigrafe, questione di legittimità costituzionale:

a) del menzionato d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, nel suo complesso,

in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. E ciò sul

riflesso che detto decreto (ritenuto da esso giudice, non senza qualche

perplessità, atto avente forza di legge, e precisamente di legge

delegata, in quanto emanato in virtù della delega conferita al Governo

con la legge n. 3060 del 1952) sarebbe stato emesso dopo l'inutile

decorso del termine di nove mesi fissato per l'esercizio della delega;

b) dell'art. 47, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, nel testo sopra

riportato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., sotto il profilo

che il Governo (cui il Parlamento con la più volte citata legge n.

3060 del 1952 aveva conferito la delega a provvedere alla riforma degli

ordinamenti delle professioni di esercenti in economia e commercio e di

ragioniere) avrebbe illegittimamente subdelegato il potere di

determinare la tariffa relativa alle predette professioni;

c) e, in subordine, dell'art. 38 del d.P.R. n. 42 del 1959, il

quale dispone che per la consulenza ed il patrocinio tributario spetta

al ragioniere, oltre alle spese, indennità e altri compensi previsti

dalla tariffa, anche un onorario determinato in ragione dell'imposta,

tassa o contributo risparmiato dal cliente. La censura è in

riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che detto articolo

renderebbe ammissibile per i ragionieri ed i periti commerciali, il

patto di "quota lite", espressamente vietato, invece, per gli avvocati,

i procuratori ed i patrocinanti legali dall'art. 2233, comma terzo,

cod. civ., così operandosi una disparità di trattamento tra gli uni e

gli altri non razionalmente giustificata.

3. - In ordine logico va, in primo luogo, esaminata la questione

sub b), con cui si prospetta il dubbio che con l'art. 47 del d.P.R. n.

1068 del 1953 (in applicazione del quale è stato emanato il d.P.R. n.

42 del 1959) il Governo abbia illegittimamente subdelegato una parte

della potestà legislativa che gli era stata delegata dal Parlamento

mediante la legge n. 3060 del 1952.

Il dubbio non ha ragione di essere.

Non vi è, infatti, alcun elemento che autorizzi a ritenere che con

la norma impugnata si sia inteso attribuire al potere esecutivo la

potestà di emanare disposizioni aventi forza di legge.

La formulazione letterale della norma, la quale si limita a

disporre - come si è rilevato che la tariffa va approvata con

decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e

giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e

per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale, null'altro specifica al

riguardo. E tale silenzio appare significativo se si considera la ben

diversa formulazione dello art. 31 n. 5 dello stesso d.P.R. n. 1068 del

1953 prescrivente in modo espresso che le modalità ed il termine per

il conseguimento dell'abilitazione professionale, necessaria per

ottenere l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, "saranno

stabiliti con apposita norma legislativa".

Deve pertanto escludersi, contrariamente a quanto si assume dal

giudice a quo, che con la norma impugnata il Governo abbia subdelegato

l'esercizio di potestà legislativa delegatagli dal Parlamento.

La questione va quindi dichiarata non fondata.

4. - Le altre questioni sollevate con l'ordinanza in epigrafe,

aventi ad oggetto il già citato d.P.R. n. 42 del 1959 nel suo

complesso e con particolare riferimento all'art. 38, vanno poi

dichiarate inammissibili.

Al suddetto decreto presidenziale non può infatti riconoscersi

forza di legge.

Oltre a doversi ripetere che l'art. 47 non contiene alcuna

attribuzione di potere legislativo e rilevare che si versa in materia

non coperta da riserva di legge (sent. n. 20 del 1960), mentre non ha

importanza qualificante l'essersi nel preambolo del predetto d.P.R.

menzionato oltre l'art. 47 della legge delegata anche la legge delega

che di questa è il presupposto, è decisiva la circostanza che il

decreto n. 42 del 1959 di cui è parte l'art. 38 è stato emanato senza

la deliberazione del Consiglio dei ministri che, come è noto,

costituisce elemento formale necessario (anche se non sufficiente) per

identificare gli atti del Governo aventi forza di legge (sent. n. 43

del 1959; 61 del 1963 e 40 del 1970). Ma se la forza di legge va

esclusa nell'atto in questione, è indubbio che esso, sia in tutto che

in parte, non può costituire oggetto di un giudizio di legittimità

costituzionale demandato alla cognizione di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del

d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42 (approvazione della tariffa professionale

per i periti e ragionieri commerciali) e dell'art. 38 del predetto

decreto sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 Cost., dal

tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della

professione di ragioniere e perito commerciale) sollevata, in

riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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