Codice civile

Art. 2152 c.c. — Miglioramenti

[1]Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacita' lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

[2]La misura del compenso, se non e' stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, e' determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 198/1971

    Parametro
    16 dicembre 1971

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2162 cod. civ., in relazione all'art. 2152 stesso codice, secondo cui il mancato accredito delle competenze spettanti al mezzadro per lavori straordinari può essere impugnato alla fine dell'annata agraria non oltre il 90x giorno dalla consegna del libretto colonico, sollevata per pretesa violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione nel presupposto che la decorrenza del termine di prescrizione in pendenza del rapporto potrebbe indurre il mezzadro a rinunciare all'accredito in vista della sua particolare posizione nel rapporto stesso. La perdurante proroga legale dei contratti di mezzadria, esclude, invero, che possa validamente configurarsi l'ipotesi di una temuta interruzione del rapporto quale mezzo a disposizione del concedente per porre in essere una coazione psicologica sul mezzadro tale da ostacolare indirettamente una richiesta di compensi che il mezzadro ritenga a sé dovuti.

    Art. 2162 c.c. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2152 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto riguarda le spese necessarie alla coltivazione del podere e all'esercizio delle attività connesse, il codice si limita a fissare i principi fondamentali, la cui precisazione deve rimanere affidata alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi, che possono derogare in questa parte alle disposizioni di legge. Le varie spese sono distinte secondo la loro diversa destinazione. Quelle pertinenti alla coltivazione del podere (acquisto di sementi, concimi, anticrittogamici, foraggi, mangimi, ecc.) e all'esercizio delle industrie connesse gravano sul concedente e sul mezzadro in ragione della metà, come in ragione della metà avviene la partecipazione agli utili (art. 2151). Restano le spese relative alla mano d'opera eventualmente occorrenti per la normale gestione del fondo, che l'art. 2147 come si è visto, pone a totale carico del mezzadro. Una regola diversa vale per le spese per i miglioramenti, perchè questi, aumentando la consistenza del podere, devono far carico al concedente. Con ciò non si intende escludere che talune di esse, la cui utilità interessa il ciclo produttivo o in questo si esaurisce, debbano pure essere sostenute dal mezzadro per la sua parte: ma in proposito, meglio di una formula generica e necessariamente imprecisa, potranno provvedere le norme corporative, le convenzioni o gli usi. Devono invece gravare interamente sul mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono, salvo che le norme corporative, le convenzioni o gli usi dispongano diversamente (art. 2153). Riguardo alle spese necessarie per la coltivazione del fondo il codice dispone, per l'ipotesi che il mezzadro sia sfornito di mezzi per dare la sua parte, l'obbligo del concedente di anticiparle senza interesse sino alla scadenza dell'anno agrario, con facoltà di rivalersi mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili (art. 2151, secondo comma). Riguardo ai miglioramenti viene stabilito per il concedente l'obbligo di valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica e per questi l'obbligo di prestarlo (art. 2152). Se la famiglia colonica ha mano d'opera disponibile, perchè il fondo non assorbe tutta l'attività di essa, il concedente deve valersi dell'opera della famiglia colonica medesima, offrendo a questa la possibilità di un guadagno per migliorare la sua condizione. L'obbligo della famiglia colonica di prestare il lavoro richiestole è disposto non solo come correlativo dell'obbligo del concedente, ma anche per favorire i miglioramenti del fondo nell'interesse della produzione, assicurando al concedente la mano d'opera necessaria. Naturalmente il lavoro prestato dalla famiglia colonica dev'essere retribuito. In linea generale il codice rimette la fissazione del compenso alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi: ove questi non dispongano, la misura del compenso è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali a cui appartengono le parti, e tenuto conto dell'eventuale incremento del reddito realizzato dal mezzadro. La norma risponde ad un criterio di intuitiva giustizia, perchè l'incremento del reddito realizzato dal mezzadro per i miglioramenti eseguiti costituisce già un compenso al lavoro prestato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 875

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2152 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari