Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2233, primo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio

1971 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra

Brunoro Cecilia e Frankel Guglielmo, iscritta al n. 278 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 240 del 22 settembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso

da Cecilia Brunoro contro il dott. Guglielmo Frankel, il pretore di

Bologna, con ordinanza del 25 maggio 1971, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo,

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art.2233, comma primo, del codice civile, nella parte in cui la

norma dispone che, qualora non sia convenuto dalle parti e non possa

essere determinato secondo le tariffe e gli usi, il compenso dovuto al

prestatore d'opera "è determinato dal giudice, sentito il parere

dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene". E

ciò per i seguenti motivi:

A) Premesso che il detto parere deve essere richiesto anche

nell'ipotesi (ricorrente nella specie) in cui le tariffe professionali

esistono ma prevedono solo i minimi e quindi in base ad esse il

compenso non può essere determinato, il pretore ha ritenuto che il

parere (obbligatorio, anche se non vincolante) costituisca atto del

processo e che quindi nel relativo procedimento di formazione da parte

dell'ordine professionale, dovrebbe essere garantito il contraddittorio

delle parti.

Dato poi che, nella specie (trattandosi di compenso dovuto ad un

odontoiatra), non esistono norme che stabiliscono il procedimento che

deve seguire l'ordine dei medici per elaborare il parere, e comunque

non è previsto né possibile in pratica alcun contraddittorio in

particolare nei confronti del cliente del professionista, e che le cose

stanno in analoghi termini in ogni altra ipotesi in cui le norme

relative al funzionamento del singolo ordine o collegio non prevedano

alcuna forma di contraddittorio al fine della emissione del parere,

secondo il pretore di Bologna la norma denunciata sarebbe anzitutto in

contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

B) Un ulteriore vizio di legittimità costituzionale dell'articolo

2233, comma primo, esisterebbe in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Secondo il pretore di Bologna, il giudice chiamato a determinare il

compenso spettante al prestatore d'opera intellettuale, quando vi sia

il parere, non può giovarsi di un consulente tecnico d'ufficio, e da

ciò si deve dedurre che l'ordine professionale assume ex lege le

funzioni di consulente tecnico predeterminato ed infungibile. In tal

modo il giudice si vede sottratta parte della sua libertà di decisione

perché non può scegliere il consulente che ritiene preferibile né

avere adeguate spiegazioni. D'altra parte l'ordine professionale ed i

suoi organi hanno tra i loro compiti istituzionali quello di proteggere

gli interessi della categoria e quindi potrebbe dubitarsi circa

l'imparzialità dell'organo legittimato ad emettere il parere ed a

svolgere quindi funzioni di ausiliare di giustizia.

Si avrebbe, così, una disparità di trattamento tra coloro che

svolgono una professione soggetta ad una specifica disciplina e per la

quale esiste un ordine professionale pienamente riconosciuto come tale

dal legislatore, e coloro che, invece, svolgono una diversa professione

o attività per l'esercizio della quale non è costituito alcun ordine

professionale: nel primo caso il parere obbligatorio del consiglio

dell'ordine è di estrazione corporativa ed ha natura corporativa, e

nel secondo caso, invece, la valutazione delle prestazioni è fatta da

un consulente tecnico il quale può non appartenere alla stessa

categoria professionale dell'interessato e ad ogni modo non è di

estrazione corporativa né ha certo funzioni corporative.

E per tale trattamento che per certe categorie integra una

situazione di privilegio e nei confronti di altre si risolve in una

discriminazione, mancherebbe, infine, un criterio ragionevole che lo

giustifichi.

C) Nell'ordinanza di rimessione, si è osservato, ancora, che il

giudice, quando ritenga di discostarsi dal parere del consiglio

dell'ordine, deve indicare specificamente e dettagliatamente, a pena di

nullità per difetto di motivazione, le ragioni di tale diverso

convincimento; che in linea di fatto incontra in ciò difficoltà

perché, come si è detto, non può valersi di un normale consulente

tecnico d'ufficio ed i pareri di cui si tratta sono motivati in modo

estremamente sommario; e che in linea di principio rilevano a tal

riguardo le possibili differenti strutture delle tariffe professionali.

E si è dedotto che nella ipotesi in cui debba essere applicata una

tariffa professionale obbligatoria per legge che determini soltanto gli

importi minimi lasciando discrezionalmente liberi quelli massimi, il

giudice, poiché la determinazione dei valori di mercato delle

prestazioni per cui è contestazione, richiede delle valutazioni di

carattere tecnico, è di regola posto nell'impossibilità di

discostarsi dall'importo stabilito nel parere dell'ordine professionale

senza incorrere con ciò stesso in una nullità per difetto di

motivazione.

Di conseguenza viene ad aversi una soggezione del giudice al parere

dell'ordine professionale diversa e più ampia rispetto a quella

prevista dalla legge; ed in particolare, essendogli inibito qualsiasi

effettivo controllo di merito sul parere, il giudice, in realtà,

risulta ad esso vincolato, in contrasto con l'art. 101, comma secondo,

della Costituzione.

D) Infine, dato che il giudice non può acquisire elementi idonei a

determinare il valore delle prestazioni compiute dal professionista

anche in contrasto con la valutazione contenuta nel parere, tanto meno

lo possono fare le parti, le quali non possono chiedere l'ammissione di

consulenza tecnica d'ufficio né possono valersi di semplici mezzi di

prova (ed in particolare di prove testimoniali) in sé inidonei a

fornire una qualsiasi valutazione.

Le parti, pertanto, si troverebbero prive di ogni possibilità di

difesa sul punto dell'importo da riconoscersi al professionista per le

attività da lui compiute; e la norma che ciò consente,

contrasterebbe, quindi, con l'art. 24, comma secondo.

2. - Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle

parti private. Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto a

questa Corte di volere dichiarare manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale sollevate dal pretore di Bologna.

Secondo l'Avvocatura, in base alla giurisprudenza di questa Corte

per cui l'art. 24 della Costituzione postula esclusivamente un giudizio

vero e proprio e non si estende a considerare i momenti a quello

anteriori, non avrebbe ragione di essere il dubbio sulla legittimità

costituzionale, in riferimento a quella disposizione, della norma

denunciata per l'assenza di un contraddittorio nel procedimento di

formazione del parere reso dal consiglio professionale, posto che deve

negarsi natura giurisdizionale a quel procedimento.

Nonostante l'acquisizione al processo di codesto parere,

d'altronde, non sarebbe violato il diritto alla difesa in giudizio,

avendo la parte interessata tutte le possibilità di contrastare il

parere, senza alcuna preclusione e senza alcun limite. A1 giudice, poi,

per giurisprudenza costante, è riservato il più ampio controllo al

riguardo, per accertare se le prestazioni effettuate rientrino

nell'attività professionale, se esse siano state effettivamente

eseguite e se la liquidazione sia adeguata alla tariffa. Nella

fissazione del compenso riservata, sempre e solo, al giudice, in

particolare è a questo consentito, purché motivatamente, di

discostarsi e come mezzo al fine, non è affatto inibito di avvalersi

di una consulenza tecnica.

Sarebbe, poi, priva di consistenza la pretesa violazione dell'art.

3 della Costituzione. Tra i lavoratori autonomi in genere e gli

esercenti professioni intellettuali esiste in realtà una sostanziale

differenza di situazioni a cui la legge si adegua: solo i secondi e non

anche i primi, sono soggetti all'iscrizione in albi professionali ed

alla disciplina degli ordini di appartenenza, che hanno rilevanti

funzioni pubbliche. È vano quindi parlare di una irragionevole

discriminazione tra categorie di soggetti non eguali.

Infine sarebbe erronea l'ipotizzazione del contrasto con l'art.

101, comma secondo, della Costituzione, atteso che il parere

dell'ordine professionale non determina a carico del giudice vincoli

tali per cui questo possa dirsi assoggettato al parere. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

solleva, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, e

101, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2233, comma primo, del codice civile, nella

parte in cui dispone che, se non è convenuto dalle parti e non può

essere determinato secondo le tariffe o gli usi, il compenso dovuto al

prestatore d'opera intellettuale è determinato dal giudice, sentito il

parere dell'ordine professionale competente.

2. - Nell'ordinanza, a sostegno della questione, si assume che il

parere del consiglio dell'ordine professionale costituisca un atto del

processo, che il giudice non possa farsi assistere da un consulente

tecnico ed ammettere mezzi di prova e che lo stesso giudice non sia in

grado di motivare il proprio provvedimento qualora intenda discostarsi

dal parere.

Tali premesse o considerazioni non sono accettabili.

C'è anzitutto da tener presente che il parere de quo è solo un

atto amministrativo che viene assunto nel processo come semplice

partecipazione di un giudizio valutativo ad opera del consiglio

dell'ordine professionale, e come non integra una decisione o la

definizione di un punto in controversia, così non costituisce neppure

un atto preparatorio di un provvedimento giurisdizionale. Anche se la

richiesta di esso è obbligatoria, lo stesso non è vincolante; e non

rileva che esso in qualche modo possa concorrere alla formazione del

libero convincimento del giudice.

In secondo luogo, non apparendo giustificata la tesi del pretore di

Bologna che il consiglio dell'ordine professionale assuma ex lege le

funzioni di consulente tecnico predeterminato ed infungibile per tutte

le controversie attinenti all'onorario di un professionista iscritto

nell'albo dell'ordine stesso, ed in subordine anche ritenendola

ammissibile, va rilevato che il giudice ha sempre il potere di nominare

un consulente tecnico e di ammettere mezzi istruttori allo scopo di

acquisire elementi e valutazioni utili per la determinazione del

compenso spettante al professionista, di compiere cioè a codesto fine

date attività istruttorie (e così quelle che nel processo di merito,

in contrasto con il suo assunto, proprio quel giudice ha posto in

essere, tra l'altro, affidando al consulente tecnico il compito di dire

se l'importo richiesto fosse o meno adeguato alle complessive

prestazioni effettuate).

Non si può, infine, non constatare che, come riconosce lo stesso

pretore di Bologna in conformità alla costante giurisprudenza, al

giudice è dato di discostarsi dal parere. Egli ha solo l'obbligo di

motivare il proprio atto (obbligo, oltre tutto, discendente dall'art.

111, comma primo, della Costituzione) e può attendervi liberamente e

pienamente. Non trova alcun ostacolo né è impedito da alcuna

preclusione, per ciò che deve essere e sia acquisito agli atti il

detto parere: e neppure nella ipotesi (nella quale rientrerebbe il caso

di specie), che non manchino le tariffe professionali e quelle

esistenti prevedano solo i compensi minimi, perché egli ha sempre il

modo di rinvenire nella disciplina specifica della materia o nel

sistema norme o principi che gli consentano di decidere il caso

sottoposto al suo giudizio.

3. - Esaminati i vari profili di illegittimità costituzionale

della norma denunciata alla luce delle osservazioni che precedono, la

questione risulta non fondata.

Non appare violato l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Non rileva, infatti, l'assenza di contraddittorio davanti al consiglio

dell'ordine professionale, dato che il relativo procedimento è

puramente amministrativo e la garanzia costituzionale della difesa è

operante nei confronti di chi agisca in giudizio per la tutela dei suoi

diritti e interessi legittimi. D'altra parte, siccome si è sopra

osservato, nel processo non sussistono, per l'ipotesi in esame,

ostacoli o impedimenti all'esercizio del diritto di difesa; ed in

particolare, e tra l'altro, agli interessati è consentito di instare

per la nomina di un consulente tecnico e di chiedere l'ammissione dei

mezzi istruttori conducenti.

Non ricorre neppure l'asserito contrasto con l'art. 101 della

Costituzione. Il giudice, nella fattispecie di cui al primo comma

dell'art. 2233 del codice civile, non viene a sottostare a limiti o

preclusioni, di portata speciale o eccezionale, nello svolgimento

dell'attività istruttoria, e non incontra ostacoli (che non siano

semplici e peraltro non rilevanti difficoltà in fatto) nella

formazione del suo convincimento e nella motivazione dei conseguenti

provvedimenti. Ed è, costantemente. soggetto soltanto alla legge.

Ed infine non può dirsi che coloro che svolgono una professione

per la quale vige una specifica disciplina ed esiste un ordine

pienamente riconosciuto come tale dal legislatore, e coloro che,

invece, svolgono una diversa professione o attività, per l'esercizio

della quale non è costituito alcun ordine, si trovino in posizioni non

differenti e ciò nonostante, ed in maniera ingiustificata, siano

sottoposti ad un differente trattamento giuridico. Non ha rilievo il

fatto indicato nell'ordinanza che nella seconda ipotesi, qualora cioè

il giudice sia chiamato a determinare il compenso dovuto per l'opera

prestata, ad un lavoratore autonomo non libero professionista o ad un

lavoratore subordinato, l'assistenza di un tecnico è facoltativa e, se

disposta, viene effettuata "da un perito liberamente scelto dal giudice

senza alcun vincolo corporativo" ed eventualmente tra tecnici non

appartenenti alla stessa categoria professionale dell'interessato. E

ciò, perché nell'ipotesi opposta il parere del consiglio dell'ordine

non è vincolante e, nei termini sopra detti, non incide sull'attività

istruttoria e decisoria del giudice, di guisa che questo viene a

trovarsi sostanzialmente nella stessa situazione in cui versa qualora

nella seconda ipotesi non si faccia assistere da un consulente tecnico;

perché il giudice, acquisito agli atti il parere del consiglio

dell'ordine, può nominare, come si è sopra detto, un consulente

tecnico per farsi assistere per il compimento di singoli atti o per

tutto il procedimento, scegliendolo con ampia discrezionalità (sia

pure secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 61 del codice

di procedura civile); e perché, infine, il consiglio dell'ordine che

emette il parere opera in funzione di fini pubblici istituzionali che

trascendono quelli particolari e contingenti del professionista

interessato o superano gli interessi che non siano morali o oggettivi

della categoria, e il consulente tecnico nominato dal giudice, in ogni

caso, è un suo ausiliario, e le norme che ne disciplinano l'assunzione

dell'ufficio e che regolano l'esecuzione degli atti che gli sono

richiesti, assicurano una assistenza indipendente ed imparziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2233, comma primo, del codice civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, e 101, comma

secondo, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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