Codice civile

Art. 1559 c.c. — Nozione

La somministrazione e' il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1559 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 512/2025

    9 gennaio 2025
    • Somministrazione (contratto di)

    In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).

    Art. 1559 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il contratto di somministrazione si distingue dall'appalto perchè ha per oggetto la prestazione di cose (articolo 1559), mentre è considerato oggetto dell'appalto il compimento di un'opera o di un servizio (art. 1655). Caratteristica costante della somministrazione è la periodicità o la continuità delle prestazioni, che nell'appalto si ha soltanto quando il contratto ha per oggetto un servizio. Malgrado però tale periodicità o continuità, che implica pluralità di prestazioni, ciascuna delle quali ha o può avere in certa misura sorte autonoma, la somministrazione serba il carattere di contratto unitario, che è comprovato dal nesso tra le varie prestazioni, dal fatto che esse hanno tutte il medesimo contenuto, e dall'unità del prezzo. Contribuisce a caratterizzare il contratto di somministrazione una regola finale della sua disciplina (quella dell'articolo 1570), la quale stabilisce che alla somministrazione sono applicabili anche le norme proprie del tipo di contratto corrispondente alla natura delle singole prestazioni. Questo rinvio acquista significato, specialmente con riguardo al contratto di vendita mobiliare; rispetto al quale il connotato differenziale della somministrazione sembra debba risiedere nel fatto che questa implica pluralità di prestazioni, laddove, nella vendita mobiliare, anche se a consegne ripartite, la prestazione è unica, ancorchè frazionata. Tuttavia resta indubbia l'affinità tra i due contratti; e quindi le regole della vendita mobiliare, se non contraddicono a quelle specifiche del contratto di somministrazione, potranno applicarsi e disciplinare ulteriormente quest'ultimo (così, ad esempio, in materia di difetti delle cose che il somministrante deve prestare).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 683

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1559 · fonte del testo

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