Codice dei contratti pubblici

Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato I.1)

[1]Definizioni dei contratti.

[2]1. Nel codice si intende per:

  • a)«contratti» o «contratti pubblici», i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente;
  • b)«contratti di appalto» o «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o piu' operatori economici e una o piu' stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
  • c)«contratti di concessione» o «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullita' in virtu' dei quali una o piu' amministrazioni aggiudicatrici o uno o piu' enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o piu' operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
  • d)«appalti di lavori complessi», gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessita' in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessita' di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta' logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;
  • e)«contratti ad alta intensita' di manodopera», i contratti nei quali il costo della manodopera e' pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi;
  • f)«contratti a titolo oneroso», i contratti a prestazioni corrispettive o che, comunque, prevedono direttamente reciproci vantaggi e sacrifici economici in capo a tutte le parti contraenti;
  • g)«contratti a titolo gratuito», i contratti in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti;
  • h)«contratti attivi», i contratti che non producono spesa e da cui deriva un'entrata per la pubblica amministrazione;
  • i)((«contratto di disponibilita'», il contratto con il quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o rifunzionalizzare e a concedere in godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto puo' prevedere il trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilita' l'amministrazione puo' fare ricorso a fondi comuni di investimento o societa' immobiliari e puo' prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di immobili in tali fondi o in tali societa', a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;))
  • l)«donazioni», i contratti con i quali, per spirito di liberalita', una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione;
  • m)«contratti esclusi», i contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice;
  • n)«accordo quadro», l'accordo concluso tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici, il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste;
  • o)«clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie.

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 16 parole tolte, 92 parole aggiunte.

i) «contratto di disponibilita'», il contratto tolto: col aggiunto: con il quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo tolto: eaggiunto: , con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a tolto: compiere e a far godere aggiunto: realizzare, riqualificare o rifunzionalizzare e a concedere in godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata tolto: all'esercizio di un pubblico servizio aggiunto: ad uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto puo' prevedere il trasferimento tolto: in proprieta' all'amministrazione dell'opera aggiunto: della proprieta' dell'opera all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo ulterioreaggiunto: . Per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilita' l'amministrazione puo' fare ricorso a fondi comuni di investimento o societa' immobiliari e puo' prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di immobili in tali fondi o in tali societa', a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-1-art2 · fonte del testo

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