Art. 1348 c.c. — Cose future
La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1348 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di cessione di crediti, la convenzione con la quale il cessionario si impegna ad esonerare e manlevare il cedente da qualsiasi onere e responsabilità in ordine alle vicende future - anche di natura processuale - dei crediti ceduti, e si preveda altresì che le azioni intraprese vengano continuate dal cedente, nell'interesse del cessionario, con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, integra un valido patto di accollo di debiti futuri, in quanto dotato di oggetto in concreto determinabile.
Art. 1348 c.c. · Art. 1273 c.c. · Art. 1346 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'oggetto del contratto, per l'art. 1346, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. La possibilità può non esistere al tempo della conclusione del contratto se questo è sottoposto a condizione sospensiva o a termine: basta che la prestazione divenga possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine (art. 1347). Normalmente non è nemmeno indispensabile l'esistenza attuale della cosa oggetto della prestazione (articoli 1248 e 1472); il divieto di patto successorio (art. 458) e la nullità della dotazione (art. 179) e della donazione di beni futuri (art. 771, primo comma) sono esempi di quegli eccezionali divieti legislativi di contrarre su cose future a cui allude l'art. 1348. La determinazione dell'oggetto può essere deferita anche all'arbitrium merum del terzo. Però, quando questi deve operare con arbitrium boni viri, la relativa determinazione può essere sostituita (se manchi o se è impugnata per iniquità o errore) dal giudizio del magistrato. Nel caso invece in cui il terzo deve procedere con mero arbitrio, solo la mala fede di lui rende ammissibile l'impugnativa; mentre, in mancanza di arbitramento, il contratto deve considerarsi nullo, non potendosi concepire la sostituzione autoritaria dell'arbitrator, nominato intuitu personae (art. 1349). Da notare che, per la tutela delle esigenze produttive è previsto nell'art. 1349, ultimo comma, che, se l'oggetto del contratto deve essere determinato dal terzo, questi deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione alle quali il contratto eventualmente abbia riferimento, uniformando a tali condizioni la determinazione della qualità e della quantità dell'oggetto stesso. In regime di autarchia, modo di essere essenziale e motivo conduttore dell'attività economica fascista, un regolamento dei rapporti individuali che elevi su ogni altra ragione l'interesse all'incremento della ricchezza nazionale, è l'apporto che il diritto deve recare alla realizzazione del postulato di una giustizia sociale, è la condizione necessaria per una progressiva rigenerazione dell'economia nazionale. Della forma del contratto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 616
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1348 · fonte del testo
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