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Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessita' del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

  • a)rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
  • b)il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicita' della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Testo in vigore dal 3 aprile 2001 al 12 agosto 2012

Corte di cassazione

23 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 49 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 142/2023

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 2023

    In sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo. Occorre, tuttavia, che ne consegua un rimedio effettivo, ciò che accade soltanto laddove venga realmente resa più sollecita la decisione da parte del giudice competente. (Precedenti: S. 107/2023l – mass. 45546, S. 175/2021 – mass. 44148, S. 88/2018 – mass. 40124).Non rientra nel catalogo dei rimedi preventivi effettivi l’imposizione di adempimenti che costituiscano espressione di una mera facoltà del ricorrente con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” – che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio – in quanto essi non avrebbero efficacia effettivamente acceleratoria del processo. (Precedenti: S. 169/2019 – mass. 42064, S. 34/2019 – mass. 41216).La presentazione dell’istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione non vincola il giudice a quanto richiestogli, ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l’istanza è depositata: nulla esclude che il processo, pur a fronte di una siffatta istanza, possa comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, in violazione anche dell’art. 111, secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 169/2019 – mass. 42064; S. 88/2018 – mass. 40124).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, l’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo costituito dal deposito dell’istanza di accelerazione nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, previsto dall’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge. La disciplina processuale di tale giudizio, infatti, non ricollega al deposito dell’istanza in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l’attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso – e, in tesi, più celere – modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa. La mancata presentazione di tale istanza può eventualmente assumere rilievo – come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente – ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001). (Precedenti: S. 175/2021 – mass. 44148, S. 121/2020 – mass. 42577, S. 169/2019 – mass. 42064).

    Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c. · Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 175/2021

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1- bis , comma 2, 2, comma 1 e 6, comma 2- bis , della legge n. 89 del 2001, lo scrutinio di legittimità deve incentrarsi sulla conformità a Costituzione dell'art. 2, comma 1, di tale legge, la cui decisione condiziona quella che si assume in ordine alle restanti disposizioni.

    Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c. · Art. 1-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 169/2019

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- quinquies , lett. e ), della legge n. 89 del 2001 - nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a ), n. 2, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito - non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione in ordine alla deducibilità, nella specie, della violazione della norma convenzionale di cui all'art. 46, paragrafo 1, CEDU. La contestazione del rimettente, ancorché formulata in termini di eccezione di inammissibilità, non rileva come tale, attenendo più propriamente al merito della sollevata questione.

    Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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