[1]Rinuncia

[2]1. La parte puo' rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. 4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai commi precedenti il giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art84 · fonte del testo

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