Art. 47 — Affidamento in prova al servizio sociale

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Allorche' alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di eta' inferiore agli anni ventuno o di persona di eta' superiore agli anni settanta, il condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori dello istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. ((L'affidamento al servizio sociale e' escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)). Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalita', condotta per almeno tre mesi in istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinate; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati. Nel verbale puo' anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1977 al 29 settembre 1982

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 78/2007

    Ha colpito questo articolo
    16 marzo 2007

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 48 Ordinamento penitenziario · Art. 50 Ordinamento penitenziario · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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  • Sentenza n. 569/1989

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1989

    A seguito delle intervenute modifiche legislative dell'istituto, il solo elemento significativo per l'affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva fino a tre anni è l'osservazione del comportamento del reo ai fini della prognosi di idoneità alla rieducazione: osservazione che, secondo la legge, può utilmente avvenire tanto durante l'espiazione carceraria della pena quanto in libertà. Non è, dunque, necessario che il condannato non detenuto abbia subito almeno un giorno di custodia cautelare: tale ulteriore condizione essendo non solo priva di razionalità intrinseca - in quanto non collegata al ravvedimento - ma anche discriminatoria, in quanto finisce con l'escludere dal beneficio proprio l'autore dei reati meno gravi, cui non si applica la custodia cautelare. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 comma terzo, Cost. - l'art. 47, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 11 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 386/1989

    Ha colpito questo articolo
    11 luglio 1989

    Una volta stabilito che il limite di non oltre tre anni di detenzione, richiesto per l'affidamento in prova al servizio sociale, si riferisce alla detenzione in concreto da espiare (e non a quella inflitta), è privo di razionale giustificazione e contrario alla funzione costituzionale della pena (tanto più ove si tratti, come nel caso, di affidamento di tossicodipendente) escludere dal computo complessivo del triennio soltanto le pene non eseguibili (perché condonate o comunque estinte), e non anche quelle già espiate, dal momento che queste ultime hanno consentito una più lunga osservazione del comportamento e hanno potuto conseguire, sia pur parzialmente, oltre agli effetti retributivi, anche quegli effetti di rieducazione e di recupero sociale che attengono alla funzione di prevenzione speciale. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. (assorbite le censure riferite ad altri parametri) - l'art. 47, comma primo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (così come sostituito dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tenere conto anche delle pene espiate.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1975

1975oggi
  1. 10 agosto 2024 — oggiin vigoreper 2 anni
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  3. 31 gennaio 2019 — 30 dicembre 2022per 4 anni
  4. 10 novembre 2018 — 31 gennaio 2019per 3 mesi
  5. 22 febbraio 2014 — 10 novembre 2018per 5 anni
  6. 22 marzo 2007 — 22 febbraio 2014per 7 anni
  7. 28 febbraio 2006 — 22 marzo 2007per un anno
  8. 5 gennaio 2003 — 28 febbraio 2006per 3 anni
  9. 14 giugno 1998 — 5 gennaio 2003per 5 anni
  10. 8 agosto 1992 — 14 giugno 1998per 6 anni
  11. 28 dicembre 1989 — 8 agosto 1992per 3 anni
  12. 20 luglio 1989 — 28 dicembre 1989per 5 mesi
  13. 5 novembre 1987 — 20 luglio 1989per un anno
  14. 31 ottobre 1986 — 5 novembre 1987per un anno
  15. 12 dicembre 1985 — 31 ottobre 1986per 11 mesi
  16. 23 giugno 1985 — 12 dicembre 1985per 6 mesi
  17. 20 giugno 1985 — 23 giugno 1985per 3 giorni
  18. 29 settembre 1982 — 20 giugno 1985per 3 anni
  19. 2 febbraio 1977 — 29 settembre 1982per 6 anni
  20. 9 agosto 1975 — 2 febbraio 1977testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 2 febbraio 1977. 18 parole tolte.

… per un periodo uguale a quello della pena da scontare. L'affidamento al servizio sociale tolto: non si applica quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed in ogni caso e' escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47 · fonte del testo

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