Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/1985 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 50,

comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento

penitenziario), promosso con tre ordinanze emesse il 7 febbraio 1981,

il 17 febbraio 1983 e il 26 settembre 1983 dalla Corte di Cassazione

sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta

e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello

di Firenze, nei confronti di Talluto Arcangelo e Reinhart Marco,

iscritte ai nn. 104 e 914 del registro ordinanze 1983 e n. 171 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 191 dell'anno 1983 e nn. 67 e 218 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sentenza del 26 aprile 1979 la Corte di Cassazione

annullava per violazione di legge l'ordinanza 28 ottobre 1978 con cui

la Sezione di sorveglianza di Caltanissetta aveva ammesso Talluto

Arcangelo all'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto il

trattamento era stato disposto prima del decorso del termine minimo di

tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (13

settembre 1978), richiesto dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354) ai fini dell'osservazione della

personalità in istituto. Dopo l'annullamento insorgeva una divergenza

interpretativa circa la detraibilità dalla pena residua da espiare del

periodo trascorso dal condannato in affidamento al servizio sociale,

tra la Procura della Repubblica - che non ne teneva conto nell'emettere

l'ordine di carcerazione - ed il giudice dell'esecuzione che,

sull'incidente di esecuzione proposto dall'interessato, lo riteneva

computabile.

A seguito del ricorso del P.M. la causa veniva assegnata alle

Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione.

Con ordinanza del 7 febbraio 1981 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 2 febbraio 1983: r.o. 104/83), le S.U. esaminavano

innanzitutto il problema degli effetti della revoca dell'affidamento,

riaffermando al riguardo il prevalente orientamento della Corte che

nega la fungibilità tra periodo di affidamento e detenzione in caso di

esito negativo della prova. La tesi della loro incondizionata

equivalenza, sostenuta in alcune sentenze, confliggerebbe, secondo le

S.U., col fatto che nella struttura dell'istituto - inquadrato tra le

misure condizionali di sorveglianza assistita e definito come

"probation penitenziario" - l'effetto estintivo sulla pena deriva

(testualmente) dall'esito positivo della prova e non dal mero decorso

del periodo di affidamento: sicché l'equivalenza tra questo e

l'espiazione della pena non potrebbe essere prospettata come

conseguenza del rapporto tra quantità e situazioni omogenee.

Quanto poi alla tesi intermedia pure talora sostenuta dalla

Cassazione, che considera come periodo utile ai fini della estinzione

della pena quello trascorso in affidamento fino al verificarsi del

fatto che ne ha comportato la revoca, le S.U. obiettavano che questa

non deriva automaticamente dal verificarsi di un fatto, bensì dalla

valutazione complessiva ed unitaria del comportamento del condannato,

considerato come sintomatico della mancata realizzazione dello scopo di

rieducazione proprio della misura e quindi del fallimento dell'intera

prova. D'altra parte "la deducibilità del periodo di prova risoltosi

negativamente minerebbe in radice le finalità rieducative della

misura, perché lo stimolo alla conclusione positiva dell'esperimento

ne sarebbe quanto meno attenuato". Alla medesima conclusione della non

computabilità del periodo trascorso in affidamento ai fini

dell'estinzione della pena dovrebbe, secondo le S.U., pervenirsi anche

nei casi - quali quello di specie - di annullamento del provvedimento

ammissivo. Poiché infatti l'annullamento elimina ex tunc gli effetti

di questo - giusta la regola generale, valida anche nei confronti di un

provvedimento, quale quello in questione, di natura giurisdizionale -

la misura alternativa si deve considerare come mai adottata. Né nella

specie potrebbe farsi richiamo ai casi, pur presenti nell'ordinamento,

di resistenza agli effetti distruttivi dell'annullamento, quale ad es.

il "principio della fungibilità (pressoché) assoluta della custodia

preventiva con la pena, certamente comprensivo dell'ipotesi in cui il

titolo della custodia preventiva sia stato annullato". Nella struttura

dell'art. 47 ord. penit., infatti "la fungibilità tra misura

alternativa e detenzione è inesorabilmente legata alla conclusione

positiva della prova, che ne presuppone l'integrale compimento, e non

è concepibile quando manchino addirittura i presupposti di

ammissibilità della misura".

Poste tali premesse interpretative, le S.U. sollevavano di ufficio

una questione di legittimità costituzionale del citato art. 47, "nella

parte in cui esclude che valga come espiazione di pena il periodo di

affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento del

provvedimento di ammissione", assumendone il contrasto con gli artt. 3,

13 e 27 Cost..

Ad avviso del giudice a quo la violazione del principio di

uguaglianza è ravvisabile sotto un duplice profilo. Sarebbe,

innanzitutto, irrazionale la parificazione negli effetti - in termini

di non computabilità del periodo di affidamento - di due situazioni,

quali la revoca e l'annullamento, che sono tra loro profondamente

diverse "non soltanto per le caratteristiche concettuali, ma perché la

prima deriva da una condotta del condannato, di segno negativo, che

manca del tutto nel secondo". Rispetto al caso dell'annullamento, resta

in tal modo inoperante, "per volontà di legge, un periodo di tempo che

è stato pur vissuto non tanto nel materiale, anonimo trascorrere del

tempo, ma in un impegno di emenda che non è smentito come nel caso

della revoca, che è guidato attraverso i controlli e gli ausili del

servizio sociale, che è sofferto, infine, con la soggezione alle

prescrizioni limitative della libertà del condannato, la cui

afflittività è intuitivamente rivelata dal loro contenuto, descritto

nei commi quarto e quinto dell'art. 47".

La razionalità della scelta legislativa sarebbe, poi, censurabile

anche sotto il profilo dell'ingiustificata differenziazione di

situazioni analoghe, non apparendo infondato "il giudizio di

somiglianza tra la posizione del condannato nei cui confronti, per il

superamento con esito positivo della prova, si verifichi l'estinzione

della pena, e quella del condannato il quale, avendo trascorso in tutto

o in parte il periodo di prova in modo identicamente coerente alle

finalità rieducative del trattamento, e con modalità altrettanto

afflittive, non consegua in tutto o in parte l'effetto della estinzione

della pena".

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 13 Cost., il giudice a quo

osservava che, "se l'annullamento dell'ordinanza di affidamento

neutralizza l'idoneità della prova a determinare la estinzione della

pena, all'annullamento medesimo sembra residuare un complesso di

restrizioni della libertà personale del condannato che

ingiustificatamente si sovrappone alla pena senza poter ripetere la sua

ammissibilità da un provvedimento del giudice, essendo stata eliminata

l'ordinanza di affidamento".

In riferimento, infine, alla finalità rieducativa assegnata alla

pena dall'art. 27 Cost. le S.U. rilevavano che tale norma

costituzionale "trova diretta esplicazione nel principio della

individualizzazione della pena, perché tanto più probabile sarà il

raggiungimento dello scopo rieducativo, quanto più differenziato, e

adeguato alla personalità del condannato, sarà il trattamento

sanzionatorio". Questo principio "ha trovato significativa anche se non

compiuta realizzazione nella riforma penitenziaria del 1975, con la

quale sono state apprestate misure alternative che, privilegiando il

fattore risocializzante rispetto a quello retributivo (senza tuttavia

sopprimere del tutto l'afflittività della sanzione), si inseriscono

nel vasto disegno di una progressione nel trattamento penitenziario,

articolata e personalizzata, dinamicamente operante tra i poli estremi

della espiazione della pena secondo modelli tradizionali, a prevalente

contenuto retributivo, e della misura alternativa nella quale sia per

converso preminente la funzione di emenda e di recupero sociale del

condannato".

Ora, "l'istituto che più intensamente rispecchia questa linea di

tendenza", è, appunto, l'affidamento in prova al servizio sociale: non

sarebbe perciò - ad avviso delle S.U. "coerente con il precetto

costituzionale far derivare da un evento del tutto estraneo alla

condotta del condannato la vanificazione di un risultato rieducativo in

tesi già conseguito attraverso il trattamento alternativo".

2. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.

47, ultimo comma, L. 354/75 veniva altresì sollevata dalla Corte di

Cassazione - sempre in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. - con

due ordinanze emesse rispettivamente il 17 febbraio 1983 (r.o. 914/83)

ed il 26 settembre 1983 (r.o. 171/84) su altrettanti ricorsi del P.G.

avverso due ordinanze della Sezione di Sorveglianza presso la Corte

d'Appello di Firenze concernenti il trattamento penitenziario di

Reinhart Marco.

Nelle premesse in fatto delle ordinanze di rimessione, la Corte

precisava quanto segue.

"Con sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 26 giugno

1979 Marco Reinhart fu condannato a due anni e sei mesi di reclusione;

il 5 novembre 1981 gli fu concesso il beneficio dell'affidamento in

prova al servizio sociale.

In data 5 agosto 1982 il Reinhart fu arrestato per l'esecuzione di

altra pena di sei mesi inflittagli dal Tribunale di Arezzo con sentenza

3 marzo 1982, e poiché il cumulo delle due pene superava i limiti di

due anni e sei mesi previsti dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

come condizione per l'applicabilità della misura, la Sezione di

sorveglianza presso la predetta Corte d'Appello, con ordinanza n. 1359

del 19 ottobre 1982, dichiarava inefficace l'affidamento al servizio

sociale e con lo stesso provvedimento dichiarava parzialmente estinta,

per il periodo di nove mesi, la pena inflitta con la prima sentenza:

tale periodo è quello intercorrente tra la data di concessione del

beneficio e quella dell'arresto.

Con altra ordinanza - n. 1360 - in pari data, la stessa Sezione di

sorveglianza, sul presupposto che il periodo di nove mesi di

affidamento doveva essere considerato come pena espiata, ammetteva il

Reinhart - dopo aver cumulato in tre anni le condanne di cui alle

indicate sentenze - al regime di semilibertà, rilevando che il

condannato aveva scontato oltre la metà della pena complessiva (sette

mesi e venti giorni per la prima sentenza, nove mesi in affidamento,

due mesi e cinque giorni per la seconda sentenza, per un totale

superiore alla metà della pena complessiva" (ord. 914/83).

Con successiva ordinanza in data 23 marzo 1983, la medesima Sezione

di sorveglianza "estendeva l'ammissione alla semilibertà di Reinhart

Marco alla ulteriore pena di anni uno di reclusione (revoca condono

1978 concesso su parte pena di cui alla sentenza 26 giugno 1979 Corte

d'Appello - Firenze)" (ord. 171/84).

Con le due citate ordinanze la Corte di cassazione richiamava

espressamente, facendola propria, la motivazione di quella delle

Sezioni Unite in data 7 febbraio 1981. La censura, in riferimento agli

stessi parametri costituzionali e sulla base degli stessi presupposti

interpretativi, veniva peraltro estesa all'art. 50, secondo comma,

della medesima L. 354/75, nella parte in cui detta norma, prevedendo

che - al di fuori dei casi di cui agli artt. 49 e 50, primo comma - "il

condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo

l'espiazione di almeno metà della pena", esclude che valga come

espiazione di pena ai fini dell'ammissione a tale regime il periodo di

affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento del

provvedimento di ammissione.

3. - Intervenendo con memorie di identico tenore nei (soli) giudizi

instaurati con le ordd. 914/83 e 171/84, l'Avvocatura dello Stato

chiedeva che le questioni sollevate venissero dichiarate infondate; e

ciò essenzialmente in base alla contestazione dei presupposti

interpretativi da cui esse traevano origine.

A sostegno della piena fungibilità tra periodo di affidamento in

prova ed espiazione di pena - sostenuta in dottrina, oltre che da una

parte della giurisprudenza - l'Avvocatura adduceva innanzitutto la

natura amministrativa (pur se corredata da garanzie giurisdizionali)

del rapporto esecutivo, il quale ha ad oggetto non più la pretesa

punitiva dello Stato, bensì la pretesa dello Stato-Amministrazione a

che il condannato sconti la pena inflitta. Da ciò l'Avvocatura

deduceva: a) che se alla pena è sostituita la misura alternativa

dell'affidamento in prova, è segno che questo è ritenuto

"prestazione" equivalente all'esecuzione della pena, in quanto

egualmente satisfattiva degli interessi tutelati con questa; b) che

dovendo l'annullamento e la revoca dell'affidamento - non considerati

nell'art. 47, ultimo comma, L. cit. - essere disciplinati alla stregua

dei principi generali del diritto amministrativo, ad essi andrebbe

assegnata efficacia caducatoria solo ex nunc (e non ex tunc). Tale

conclusione varrebbe non solo per la revoca - che ha per sua natura

tale efficacia, in quanto prescinde da qualsiasi difetto iniziale

dell'atto e muove da una rinnovata valutazione degli interessi in esso

implicati - ma anche per l'annullamento, dato che questo "non può

incidere sulle situazioni giuridiche dei terzi di buona fede né

eliminare tutti gli effetti ormai irretrattabilmente prodotti dall'atto

anormale".

Dalla natura pur sempre "afflittiva e limitativa della libertà

personale" propria dell'affidamento l'Avvocatura deduceva poi che esso

sarebbe - in definitiva - null'altro che una "modalità" di esecuzione

della pena diversa dalla detenzione: sicché il periodo di osservazione

- il cui esito favorevole ne condiziona l'adozione - andrebbe

considerato più come presupposto del potere di disporre tale diversa

modalità di esecuzione che come condizione di legittimità

dell'ammissione del condannato ad un beneficio.

Sull'assunto, infine, di una "sostanziale identità ontologica" tra

l'affidamento in prova e le misure sostitutive introdotte con la l. 24

novembre 1981, n. 689, l'Avvocatura osservava che il ritenere che il

periodo di affidamento in prova risoltosi negativamente non può essere

considerato come pena espiata potrebbe dar luogo a seri dubbi di

compatibilità con l'art. 3 Cost., atteso che per le suddette misure

sostitutive è, viceversa, accolto il principio opposto (art. 66 L.

cit.). Considerato in diritto :

1. - I giudici a quibus dubitano tutti, in riferimento agli artt.

3, 13 e 27 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 47 della

legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, secondo il loro

assunto, "esclude che valga come espiazione di pena il periodo di

affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del

provvedimento di ammissione".

Due delle tre ordinanze di rimessione (R.O. nn. 914/1983 e

171/1984) coinvolgono nell'incidente di costituzionalità, insieme

all'art. 47, anche l'art. 50, secondo comma, della legge in esame. Ciò

perché in forza del combinato disposto dei due citati articoli (di

legge), in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, non

potrebbe tenersi conto del periodo trascorso in affidamento nel calcolo

della pena espiata al fine della ammissione, facoltativa, al regime di

semilibertà.

I tre giudizi possono, quindi, venire riuniti per essere decisi con

unica sentenza.

2. - La sola questione da decidere è quella avente ad oggetto

l'art. 47 della legge n. 354 del 1975, nei termini prospettati con

l'ordinanza 7 febbraio 1981 delle Sezioni unite penali della Corte di

Cassazione, le cui argomentazioni sono sinteticamente riprese nelle

restanti, successive, ordinanze della prima sezione penale della

medesima Corte.

Il giudice a quo, ribadito l'orientamento prevalso in

giurisprudenza, per cui "la durata del periodo di prova risoltosi

negativamente non può essere considerata come pena espiata" giacché

"la revoca che è (invece) il riflesso sanzionatorio del fallimento

della prova, non può consentire effetti estintivi neppure parziali",

osserva che l'articolo di legge denunziato conduce ad identico

risultato anche nell'ipotesi di annullamento del provvedimento,

giurisdizionale, di ammissione del condannato alla misura alternativa.

Infatti, secondo il giudice rimettente, per effetto dell'annullamento,

il provvedimento in questione deve considerarsi "come mai adottato",

con la conseguenza che "il rapporto esecutivo penale recupera

l'originaria operatività e la espiazione della pena riprende il suo

corso per un tempo uguale alla differenza tra la quantità inflitta e

quella precedentemente scontata in carcere". Questa conclusione,

ritenuta ineludibile sul piano interpretativo dal giudice di

legittimità, (il che rende inconferenti le diverse argomentazioni

addotte dall'Avvocatura dello Stato) dà luogo però ai dubbi di

costituzionalità dedotti ed illustrati nelle ordinanze di rimessione

(in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.).

3. - La legge n. 354 del 1975, approvata al termine di un

tormentato iter parlamentare, protrattosi per parecchie legislature,

reca "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà".

Come è fatto palese anche dalla riportata rubrica, la legge in

esame - per quanto rileva ai fini del presente giudizio attiene alla

esecuzione - o meglio alle modalità di esecuzione - delle pene e delle

misure di sicurezza detentive e si ispira fondamentalmente all'esigenza

di recuperare, per quanto possibile, accanto a quelle di prevenzione la

finalità di rieducazione del condannato che la Costituzione assegna

alla pena.

A questo scopo la legge stabilisce l'obbligo di attuare, nei

confronti dei condannati e degli internati "un trattamento rieducativo

che tenda, anche attraverso i contatti col mondo esterno, al

reinserimento sociale degli stessi" e precisa il dovere di

individualizzare "in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"

un simile trattamento (art. 1 ultimo comma) sulla scorta

dell'osservazione scientifica della personalità del condannato o

dell'internato, compiuta all'inizio della esecuzione e proseguita nel

corso di essa (art. 13, primo e secondo comma).

4. - Nell'ambito di questo disegno (la cui realizzazione normativa

risente dei profondi contrasti insorti nel corso del dibattito

parlamentare e che non è qui il caso di definire in tutti i suoi

aspetti) si collocano anche le disposizioni del capo VI, "Misure

alternative alla detenzione (e remissione del debito)", sotto il quale

è posto l'art. 47, impugnato in parte qua. Il disposto di legge in

esame, nel testo risultante in seguito alle modificazioni apportate con

le leggi 12 gennaio 1977, n. 1 (art. 4) e 13 settembre 1982, n. 646

(art. 7), prevede la possibilità di affidare al servizio sociale,

fuori dell'istituto carcerario, il condannato (con esclusione per

taluni delitti) a pena detentiva (cui non segua una misura di sicurezza

pure detentiva) per un tempo non superiore a due anni e sei mesi

(ovvero a tre anni se si tratti di infraventunenni o di

ultrasettantenni). L'affidamento è disposto, "per un periodo uguale a

quello della pena da scontare", "sulla base dei risultati

dell'osservazione della personalità condotta per almeno tre mesi in

istituto" ed al soggetto, all'atto dell'affidamento, sono imposte le

prescrizioni, modificabili nel corso dell'affidamento stesso, cui egli

dovrà attenersi.

La condotta del soggetto, affidato al servizio sociale è

costantemente controllata da quest'ultimo, che ne riferisce

periodicamente, fornendo dettagliate notizie al magistrato di

sorveglianza. I due ultimi commi dell'art. 47 recitano testualmente

"L'affidamento è revocato quando il comportamento del soggetto,

contrario alla legge e alle prescrizioni dettate, appare incompatibile

con la prosecuzione della prova".

"L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni

altro effetto penale".

5. - Giova qui sottolineare che la misura alternativa in esame può

essere applicata soltanto sulla base dei risultati dell'osservazione

della personalità condotta per almeno tre mesi in istituto e conclusa

con un giudizio prognostico, che, (valutata, appunto, la personalità

del soggetto, anche in termini di pericolosità sociale) faccia

presumere sufficienti, ai fini di prevenzione e di emenda, le

prescrizioni dettate all'atto dell'affidamento.

Tali prescrizioni riguardano i rapporti con il servizio sociale, la

dimora del soggetto, la sua libertà di locomozione, il divieto di

frequentare determinati locali ed il lavoro (quarto comma) e ad esse

possono aggiungersene altre concernenti il divieto o l'obbligo di

soggiorno in determinati comuni, le sue attività ed i suoi rapporti

personali (quinto comma).

Giustamente, quindi, il giudice a quo sottolinea come il periodo di

tempo trascorso in affidamento è vissuto dal condannato in un "impegno

di emenda" ed "è sofferto" "con la soggezione alle prescrizioni

limitative della libertà" "la cui afflittività è intuitivamente

rivelata dal loro contenuto, descritto nei commi quarto e quinto

dell'art. 47".

Le suesposte argomentazioni non possono non essere condivise.

Infatti, il periodo trascorso in affidamento (nell'ambito della durata

complessiva, che è e rimane unica, della pena inflitta) comporta per

il condannato l'osservanza di prescrizioni restrittive della sua

libertà e insieme la soggezione, pur se in un quadro di assistenza, ai

costanti controlli del servizio sociale nonché alla vigilanza del

magistrato di sorveglianza, cui il servizio sociale è tenuto a fornire

periodicamente dettagliate notizie.

Se ne deve, allora, dedurre che l'affidamento in prova al servizio

sociale costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena

essa stessa, alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità

di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in

istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più

idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle

finalità, di prevenzione e di emenda, proprie della pena.

In effetti il condannato ad una pena detentiva, ricorrendo i

presupposti stabiliti dalla legge, può essere ammesso all'affidamento

solo dopo un "assaggio", più o meno prolungato, del carcere, posto che

il termine di tre mesi fissato per l'osservazione della personalità

nell'istituto penitenziario decorre dal momento in cui il soggetto

acquista la qualità appunto di condannato (essendo, perciò possibile,

se non addirittura probabile, che egli abbia sofferto anche un periodo

di carcerazione preventiva). È l'osservazione scientifica della

personalità del condannato compiuta in istituto - e cioè sul soggetto

in stato di detenzione - che porta a indicare l'opportunità di

sostituire al trattamento carcerario il trattamento in affidamento, ma

questa scelta non muta o quanto meno non annulla il carattere

sanzionatorio del trattamento prescelto e non ne cancella ma

semplicemente ne attenua l'afflittività. Invero, far dipendere, anche

se ai soli fini di comparazione o di equivalenza, il carattere penale

di un determinato trattamento dal grado, maggiore o minore, di

afflittività dello stesso, misurato rispetto alla detenzione in

istituto, condurrebbe a svilire il valore che il bene supremo della

libertà riveste nel nostro ordinamento ed a porre in discussione la

pur praticata diversità degli stessi trattamenti carcerari e delle

possibili modalità di esecuzione della custodia cautelare.

Alla stregua di quanto sin qui detto, non è quindi neppure

pensabile che, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione,

il periodo effettivamente trascorso in affidamento in ottemperanza alle

specifiche prescrizioni imposte al condannato, venga, viceversa,

considerato non mai trascorso ovvero inutilmente trascorso.

L'astrazione dogmatica, infatti, in questo caso, oltre a ribaltare

il principio di realtà prima che giuridico, per cui "factum, infectum

fieri nequit", si risolverebbe in una inaccettabile contraddizione dal

momento che una "misura alternativa" alla detenzione, si trasformerebbe

in una "misura aggiuntiva" alla detenzione stessa, senza che questo

vero e proprio "supplemento" di pena trovi fondamento e sia quindi

legittimato da una sentenza di condanna.

Evidente è, dunque, la violazione dell'art. 13 Cost. e tanto basta

per dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 47 della

legge n. 354 del 1975, in parte qua, restando assorbito ogni altro

profilo di censura.

6. - La decisione qui sopra raggiunta risolve di per sé la

ulteriore questione prospettata anche in relazione all'art. 50, secondo

comma, della medesima legge.

La ritenuta computabilità del periodo trascorso in affidamento, in

caso di annullamento del provvedimento di ammissione, nel calcolo della

pena espiata vale infatti anche al fine di accertare se sia stata

espiata oppure no almeno metà della pena, al fine dell'ammissione,

facoltativa, alla semilibertà.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge

26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non consente che valga come

espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio

sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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