Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma

primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà"), come modificato ed integrato dalla legge 10 ottobre

1986, n. 663 e come modificato dalla sentenza n. 386/89 della Corte

costituzionale promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 dal

Tribunale di sorveglianza di Torino nei procedimenti di sorveglianza

riuniti nei confronti di Abbate Gaetano ed altri iscritta al n. 383

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 26

ottobre 1990, emessa nei procedimenti riuniti relativi

all'affidamento in prova al servizio sociale di Gaetano Abbate ed

altri, ha dubitato della legittimità costituzionale:

a) dell'art. 47 comma primo, dell'ordinamento penitenziario

(leggi n. 354/75 e n. 663/86), che esclude la concessione del

suddetto beneficio "se la pena detentiva inflitta supera i tre anni",

nel testo attuale quale risultante dalla sentenza della Corte

Costituzionale n. 386 del 1989 che ha dichiarato la parziale

illegittimità della norma "nella parte in cui non prevede che .. ai

fini della determinazione del limite dei tre anni non si debba tener

conto .. delle pene espiate": per contrasto con gli artt. 111 e 70

Cost.;

b) in subordine, dello stesso art. 47 ord. pen. come

interpretato dalla Corte di Cassazione, sulla base della menzionata

sentenza costituzionale, nel senso della concedibilità del beneficio

anche a soggetti condannati "con unica sentenza" a pena superiore ai

tre anni, quando il residuo di pena in espiazione sia inferiore al

detto limite: per contrasto con l'art. 3 Cost.

Nella specie - venendo il beneficio richiesto da soggetti che,

ancorché condannati con sentenza unica o con più sentenze cumulate

a pene superiori ai tre anni, hanno tutti allo stato da espiare

(detratta la parte di pena già sofferta) un residuo inferiore al

detto limite - l'ammissibilità delle istanze dipende appunto -

sottolinea il Tribunale - dalla applicazione della norma denunciata:

dal che la rilevanza delle questioni sollevate.

Nel merito, poi, il dubbio di legittimità del modificato art. 47

ord. pen. sarebbe - sempre ad avviso del giudice a quo - non

manifestamente infondato, in riferimento, innanzitutto, agli articoli

111 e 70 Cost.

In relazione al primo dei due richiamati parametri, la ricordata

sentenza n. 386/89 - argomentando l'irragionevolezza del computo (ai

fini del superamento del limite dei tre anni) della pena già espiata

in comparazione ad una, in realtà insussistente, costante

giurisprudenza della Cassazione escludente, agli stessi fini, il

computo delle pene condonate o comunque estinte - sarebbe infatti

incorsa in un palese errore nella ricognizione del diritto vivente

(individuabile nell'interpretazione del citato art. 47 o.p. data

dalle Sezioni unite, in senso puntualmente contrario a quella

presupposto dalla Corte Costituzionale), conseguentemente così di

fatto annullando una decisione del Giudice della nomofilachia, in

violazione appunto del citato art. 111 Cost.

Parallelamente, con riguardo al parametro dell'art. 70 Cost.,

l'ipotizzata usurpazione della funzione legislativa è ravvisata dai

giudici torinesi nell'alterazione che sempre la menzionata sentenza

386/89 avrebbe arbitrariamente operato della finalità

dell'affidamento in prova che nel disegno del legislatore,

chiaramente espresso nell'iter parlamentare del provvedimento,

avrebbe dovuto costituire una alternativa non già generica alla

detenzione dell'ultimo triennio, sibbene specifica alla pena, di

contenuta entità, inflitta a delinquenti "minimi o redimibili".

Inoltre, la norma denunciata - così come poi interpretata dalla

Corte di Cassazione, sulla base della citata sentenza costituzionale

386/89, nel senso che, per la concessione dell'affidamento, occorra

ora fare unicamente riferimento alla pena residua, prescindendo dalla

entità di quella inflitta sia con più condanne cumulate che con

unica condanna - opererebbe una irragionevole equiparazione, ai fini

indicati, di situazioni non omogenee.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri per eccepire preliminarmente

l'inammissibilità delle sollevate questioni, in quanto

surrettiziamente rivolte a provocare un non consentito sindacato di

una decisione costituzionale di accoglimento, e in subordine, nel

merito, la loro infondatezza.

In particolare, ha escluso che possa ipotizzarsi la denunciata

violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole

equiparazione di situazioni non omogenee, dacché, viceversa "in

relazione alla identica pena espianda non è legittimo distinguere le

posizioni dei singoli condannati con riferimento ai reati commessi e

alle relative sentenze di condanna".

Mentre la diversità di posizioni con riferimento ai precedenti

penali assumerebbe rilievo con riferimento alla prognosi relativa

agli effetti rieducativi del provvedimento di affidamento e alla

prevenzione del pericolo di ricadute: ai fini quindi della

concessione in concreto e non già dell'ammissibilità in astratto

del beneficio in parola. Considerato in diritto

1. - L'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento

penitenziario (come modificato dall'art.11 della legge 10 ottobre

1986 n. 663) - nel disciplinare l'affidamento in prova, del

condannato al servizio sociale, fuori dall'istituto, per un periodo

uguale a quello della pena da scontare - dispone, al comma primo, che

il beneficio può essere concesso "se la pena inflitta non supera i

tre anni".

2. - Con sentenza n. 386 dell'11 luglio 1989, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta

"nella parte in cui non prevede che, nel computo delle pene, ai fini

della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener

conto" (agli effetti della detraibilità del quantum originariamente

irrogato) "anche delle pene espiate" (al pari di quelle condonate od

estinte).

E, con successiva ordinanza n. 509 del 1990, nel chiarire la

portata di quella pronuncia, ha puntualizzato che essa - "se pur ha

risolto una questione concernente un cumulo di pene derivanti da più

sentenze" - si riferisce anche ai casi di pene inflitte "per più

reati con unica sentenza".

3. - Con l'ordinanza in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di

Torino impugna ora nuovamente il citato art. 47 o.p. "nel testo

risultante dalla sentenza costituzionale n. 386 del 1989",

assumendone il contrasto:

a) con l'art. 111 della Costituzione, sul rilievo che la

ricordata sentenza sarebbe frutto di una errata ricognizione del

diritto vivente, per avere essa presupposto che la norma in oggetto,

nella sua applicazione giurisprudenziale, già consentisse di non

tener conto (agli effetti del limite in questione) delle pene

condonate, così di fatto annullando la contraria interpretazione sul

punto viceversa espressa dalla Cassazione, cui spetta il compito

della nomofilachia;

b) con l'art.70 della Costituzione, per avere la stessa

sentenza ribaltato la finalità legislativamente assegnata

all'affidamento in prova di misura alternativa alla pena inflitta a

microdelinquenti.

E, in via subordinata, denuncia il medesimo art. 47 - "come

interpretato dalla (successiva giurisprudenza della) Cassazione,

sulla base della predetta sentenza n. 386/89 della Corte

Costituzionale", nel senso che la regola di detraibilità (anche)

dell'espiato, ai fini del computo della "pena inflitta", trovi

applicazione "sia nel caso di esecuzione di pene irrogate con

pluralità di sentenze di condanna, che con unica decisione" - per

l'irragionevole equiparazione, che ne conseguirebbe, di situazioni

non omogenee, in violazione dell'art. 3 Cost.

4. - L'avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del

Consiglio dei Ministri, ha eccepito in linea preliminare la manifesta

inammissibilità della impugnativa e, in via gradata, la sua

infondatezza.

5. - L'eccezione di inammissibilità va senz'altro accolta con

riguardo alle due prime questioni.

E, invero, le censure di violazione degli artt. 111 e 70 della

Costituzione in esse formulate - se pur nominalmente riferite

all'art. 47 o.p. "come risultante a seguito della sentenza n. 386/89"

- sono all'evidenza sostanzialmente invece rivolte a sindacare

proprio la suddetta statuizione della Corte: il che - come è

pacifico - è irrimediabilmente precluso dal principio di non

impugnabilità delle decisioni della Corte consacrato nell'art. 137

co. 3, Costituzione (cfr., ex plurimis. ord.ze 27/90; 482/90).

6. - Ma anche la successiva (subordinata) denuncia di violazione

dell'art. 3 Cost. è, per l'identico motivo, del pari inammissibile:

dacché, nel censurare l'estensione del principio di detraibilità

della pena espiata (ai fini del computo della pena inflitta ex art.

47 cit.) anche a fattispecie di condanna a pena superiore ai tre

anni, per effetto di concorso o continuazione, "con unica sentenza",

il Tribunale rimettente erroneamente attribuisce alla successiva

esegesi della Cassazione una statuizione che (come precisato nella

ricordata ordinanza n. 509/90) era in realtà, invece, già insita

nella sentenza n. 386/89. Per cui, anche sotto tale profilo, la

denuncia si risolve in una non consentita impugnativa di precedente

decisione della Corte di accoglimento.

7. - Diverso quesito - che, per quanto risulta dai dati di fatto

riferiti nella ordinanza, potrebbe riguardare la posizione di taluno

dei condannati interessati nel procedimento a quo - è quello se il

beneficio in parola possa concedersi anche a soggetti (cui resti da

espiare un residuo di pena inferiore ai tre anni, ma) ai quali sia

stata inizialmente irrogata una pena superiore al detto limite per un

unico reato.

Il punto - che non forma oggetto di specifica denunzia

nell'ordinanza di rinvio - non è stato esaminato dalla ricordata

sentenza n. 386/89 né, a quanto risulta, dalla successiva

giurisprudenza dei giudici ordinari: in proposito, quindi, il

tribunale a quo è pienamente libero nel suo potere interpretativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 47 comma primo della legge 10 ottobre 1986

n. 663 "come risultante a seguito della sentenza n. 386 del 1989

della Corte Costituzionale", sollevate dal Tribunale di sorveglianza

di Torino in riferimento agli artt. 3, 70, 111 Cost., con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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