Corte costituzionale

Sentenza n. 429/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma

primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento

penitenziario") e successive modificazioni promosso con l'ordinanza

emessa l'8 ottobre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel

procedimento di sorveglianza per l'affidamento in prova al servizio

sociale del detenuto Mandolesi Remo iscritta al n. 105 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza dell'8 ottobre 1992, il Tribunale di

sorveglianza di Ancona - chiamato a deliberare sulla domanda di

affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato,

per unico reato, a pena detentiva superiore ad anni tre - ha ritenuto

rilevante (in quanto all'istante restava da espiare una pena residua

inferiore al detto limite) e non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 3 Cost. - onde ha sollevato - questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma,

dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui (secondo l'esegesi

del giudice di legittimità, non contraddetta, ad avviso del giudice

a quo, dalla successiva norma interpretativa dell'art. 14- bis legge

1992 n. 356), ai fini della determinazione del limite di tre anni,

ostativo alla concessione del suddetto beneficio, non consente la

detrazione della pena già espiata, da quella originaria, ove

inflitta in misura superiore al detto limite non per effetto di

cumulo (di più pene inferiori ai tre anni) sibbene (come nella specie) per unico reato.

A determinare l'ipotizzata violazione del precetto

dell'eguaglianza, secondo il Tribunale rimettente, sarebbe invero la

norma dell'art. 8 del d.-l. n. 374/1992 (che innova, l'art. 94 del

t.u. delle leggi in materia di stupefacenti, che aveva già inciso

sull'art. 47- bis ordinamento penitenziario) - assunta come

(sopravvenuto) tertium comparationis - la quale, "nei confronti di

persona tossicodipendente od alcooldipendente che abbia in corso un

programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi", stabilisce

ora espressamente che l'affidamento può essere concesso "se la pena

detentiva inflitta" (resti) "nel limite di quattro anni o" (sia)

"ancora da scontare nella stessa misura".

Precisato che "l'innalzamento del limite da tre a quattro anni", ex

art. 8 d.-l. cit., "non costituisce oggetto della verifica di

legittimità costituzionale", ritiene il tribunale che sia invece

privo di giustificazione l'ancoraggio del parametro per l'affidamento

(anche) alla pena residua, solo in favore dei tossicodipendenti che

abbiano in corso o intendano sottoporsi a programma di recupero: per

la disparità di trattamento che, appunto, ne conseguirebbe sia in

danno di condannati per altri reati sia, all'interno della stessa

categoria dei tossicodipendenti, nei riguardi di quelli che non

intendano intraprendere un siffatto programma, per i quali opera

invece "lo sbarramento della pena originariamente inflitta" che, ai

fini del beneficio, "deve essere contenuta entro il limite (3 o 4

anni) legislativamente fissato".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente

del Consiglio per sostenere in linea preliminare, l'inammissibilità

della impugnativa; e per contestarne, in subordine, nel merito, la

fondatezza. Considerato in diritto

1. - Va esaminata in limine l'eccezione di inammissibilità

formulata dall'Avvocatura sul duplice rilievo della mancata

conversione in legge del d.-l. n. 374/1992, il cui art. 8 risulta qui

invocato come tertium comparationis; e delle "novità" (rispetto a

tale decreto) di quello successivo (n. 139) viceversa convertito

nella legge n. 222 del 1993, che imporrebbe comunque, ad avviso della

stessa Avvocatura, la restituzione degli atti al giudice a quo per il

riesame della questione con riferimento alla "norma nuova".

Siffatta eccezione va, però, sotto ogni profilo disattesa,

dovendosi constatare la indiscutibile presenza nell'ordinamento (art.

7 d.-l. n. 139/1993, convertito nella legge n. 222/1993) della norma

interposta invocata dal tribunale rimettente.

2. - Nel merito, la questione è infondata.

Va rilevato in premessa che - proprio a seguito e sulla base della

norma di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 47

ordinamento penitenziario, contenuta nell'art. 14- bis della legge n.

356/1992, secondo cui per "pena inflitta", ai fini che ne

interessano, deve intendersi "la pena da espiare in concreto, tenuto

conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive" - le

Sezioni unite della Corte regolatrice hanno ribaltato la propria

precedente giurisprudenza (cui viceversa fa riferimento il giudice a

quo), affermando (con recente sentenza n. 18 del 1993, conforme a

plurime decisioni già adottate della Cassazione penale a sezione

semplice) che, agli effetti della determinazione del limite di pena

ostativo dell'affidamento in prova del condannato al servizio

sociale, il quantum di pena espiata va detratto dalla pena

originariamente erogata in misura superiore a quel limite, ancorché

per un unico reato.

Ne consegue che il diritto vivente è mutato, assumendo contenuto

specularmente inverso a quello presupposto nell'ordinanza di

rimessione.

Per cui - risultando ora perfettamente identiche, in parte qua,

sia la norma impugnata che quella assunta a tertium comparationis -

evidentemente più non sussiste l'ipotizzata lesione del precetto

costituzionale dell'eguaglianza. Dal che discende la non fondatezza

della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario) e successive modificazioni, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di

sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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